COMUNE DI CARBONERA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.110 del 14-5-2003)

    Il  comune  di  Carbonera  (provincia di Treviso) ha adottato, il
5 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  sono  determinate,  per  l'anno  2003,  le  seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
      a) del 6,5 per mille, aliquota ordinaria, per terreni agricoli,
aree fabbricabili e altri fabbricati;
      b) del  7  per  mille per le abitazioni non locate per l'intero
anno  solare,  comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma
rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie:
        abitazione  posseduta  da  cittadini  italiani,  residenti in
altri comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa;
        fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  o  l'alienazione  di  immobili  (art.  8 del decreto
legislativo n. 504/1992);
        abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare
concessione  edilizia,  a  decorrere dalla data di inizio dei lavori,
debitamente  certificata,  e fino alla data di ultimazione dei lavori
medesimi.
    Per  la  decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista
per  le  suddette  fattispecie  di  fabbricati,  ove possibile, si fa
riferimento  ad  atti  esistenti  nel comune; su richiesta del comune
ciascuna  delle  predette  condizioni  dovra'  essere certificata con
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968;
      c) del  4,8  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di
autonoma  rendita  catastale,  limitatamente  ai  locali strettamente
funzionali  alla  stessa  abitazione  (ad  esempio:  garage, cantine,
soffitte, ripostigli, ecc.);
    2)  di determinare, per l'anno 2003, in Euro 124,00 la detrazione
da  applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale, cosi' come individuate al comma 2, dell'art. 6
del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente
per abitazione principale si intende:
      a) l'unita'  immobiliare  nella  quale  il contribuente, che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
      b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o
di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani  non residenti nel
territorio  dello  stato,  adibita ad abitazione a condizione che non
risulti locata;
      c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
      d) gli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende
per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
      e) le  unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta  ed  in  linea  collaterale  fino  al  secondo  grado di
parentela   adibite   a   loro   abitazione  principale,  purche'  la
concessione   in  uso  gratuito  venga  attestata  con  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta';
      f) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.
    (Omissis).