COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.110 del 14-5-2003)

    Il  comune  di  Castelfranco  Veneto  (provincia  di  Treviso) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno
2003:
    (Omissis).
    1. di   determinare   le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili   per   l'anno  2003,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, come
segue:

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            Tipologia di fabbricato             |     Per mille
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Abitazione principale (prima casa)              |        5,5
Altre abitazioni non sfitte                     |        6,0
Pertinenze delle abitazioni (cat. C)            |        5,5
Uffici (cat. A/10)                              |        6,0
Alloggi sfitti                                  |        7,0
Fabbricati cat. C                               |        5,5
Fabbricati ad uso produttivo (cat. D)           |        5,5
Aree fabbricabili                               |        6,0
Altri terreni                                   |        6,0

    1. di  dare  atto  che  l'aliquota per l'abitazione principale si
applica  con  le  modalita'  definite dall'art. 2 del regolamento per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, approvato con
deliberazione  consiliare  21 dicembre  1998, n. 178 e modificato con
deliberazione 24 febbraio 2000, n. 51.
    2. di  stabilire  che  l'aliquota  per gli alloggi non locati sia
applicata  per  tutti  i  mesi  dell'anno in cui vige lo stato di non
locazione,   tenendo  conto  dei  criteri  individuati  nel  predetto
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    3. di  determinare  la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno   2003,   come   definita  dall'art.  2  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, in Euro 156,00
su base annua.
    4. di  approvare  conseguentemente,  le  aliquote e le detrazioni
cosi'  come  analiticamente riportate nell'allegata tabella che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
    (Omissis).