MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2003 

Recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo
2002  recante  modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per
il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.
(GU n.161 del 14-7-2003)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002
recante  modifica  della  direttiva  98/53/CE che fissa metodi per il
prelievo  dei  campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
sopracitata;
  Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
  Visto  il regolamento CE n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo
2002  che  modifica  il  regolamento  CE  n. 466/2001 che definisce i
tenori   massimi   di  taluni  contaminanti  presenti  nelle  derrate
alimentari;
  Visto  il  decreto  23 dicembre  2000  recante il recepimento della
direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo
dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori
massimi  di  taluni  contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, ed in particolare l'art. 9;
  Ritenuto  di  dover  modificare  ed  integrare  il  citato  decreto
23 dicembre 2000;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
33 del 9 febbraio 2001, e' modificato come segue.
  A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il punto 4.1.1 e' sostituito dal seguente:
  «4.1.1. Peso del campione elementare.
  Il  peso del campione elementare e' di circa 300 grammi, a meno che
esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato e
ad  eccezione  delle  spezie,  nel  cui  caso  il  peso  del campione
elementare  e'  di  circa  100  grammi.  Nel caso delle confezioni al
dettaglio,  il  peso  del  campione elementare dipende dal peso della
confezione stessa»;
    2)  al  punto  5.1.,  dopo la voce «cereali», e' aggiunta la voce
«spezie»;
    3)  la  tabella  2 «Suddivisione delle partite in sottopartite in
funzione  del  prodotto e del peso della partita», e' completata come
segue:

=====================================================================
        |              |Peso o numero |              |
        |              |    delle     |  Numero di   |
        |  Peso della  | sottopartite |   campioni   |   Campione
Prodotto|partita (in t)|     (n)      |  elementari  |globale (in kg)
=====================================================================
Spezie  |>= 15         |25 tonnellate |100           |10
---------------------------------------------------------------------
        |< 15          |-             |10-100 (*)    |1-10 (*)

----
    (*) In funzione del peso della partita (cfr. 4.2 o 5.3).

    4)   al  punto  5.2,  dopo  la  frase  «cereali  (partita  >=  50
tonnellate)» e' aggiunta la seguente voce: «spezie»;
    5)  al punto 5.2.1, lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente
frase:  «Nel  caso  delle  spezie,  il  peso del campione globale non
supera  i  10  kg  e  la  divisione in campioni di laboratorio non e'
pertanto necessaria.»;
    6)  al  punto  5.2.2,  lettera b), la frase di seguito riportata:
«Per  arachidi,  i  frutti  a guscio ed i fichi secchi destinati alla
cernita o ad altri trattamenti fisici», e' sostituita dalla seguente:
«Per  le arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla
cernita o ad altri trattamenti fisici e le spezie»;
    7) al punto 5.5.2.2, la seguente frase: «Le grandi partite devono
essere  suddivise  in  sottopartite  come indicato al punto 5.2 per i
cereali.»,  e'  sostituita  dalla seguente: «Le grandi partite devono
essere suddivise in sottopartite come indicato nella tabella 2 di cui
al punto 5.1.»;
    8) e' aggiunto, in fine, il seguente punto 6:
  «6. Prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio.
  Quando  possibile,  il  prelievo di campioni su prodotti alimentari
nella fase del commercio al dettaglio deve essere effettuato seguendo
le  disposizioni di campionamento indicate in precedenza. Se cio' non
e'  possibile  possono  essere  seguite  altre  procedure di prelievo
efficaci nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che esse
garantiscano una sufficiente rappresentativita' della partita oggetto
di campionamento.».
B) L'allegato II e' modificato come segue:
    1) lo schema riportato al punto 4.3 e' sostituito dal seguente:

=====================================================================
                | Intervallo di  |   Intervallo    | Valore massimo
    Criterio    | concentrazione |  raccomandato   |     ammesso
=====================================================================
Valore sul      |tutte le        |                 |
bianco          |concentrazioni  |trascurabile     |
---------------------------------------------------------------------
Recupero        |0,01-0,05       |                 |
aflatossina M1  |(micro)g/kg     |60 a 120%        |
---------------------------------------------------------------------
                |> 0,05          |                 |
                |(micro)g/kg     |70 a 110%        |
---------------------------------------------------------------------
Recupero        |                |                 |
aflatossine B1  |< 1,0           |                 |
B2 G1 G2        |(micro)g/kg     |50 a 120%        |
---------------------------------------------------------------------
                |1-10 (micro)g/kg|70 a 110%        |
---------------------------------------------------------------------
                |> 10 (micro)g/kg|80 a 110%        |
---------------------------------------------------------------------
                |                |                 |2 x il valore
                |                |secondo          |derivato
                |tutte le        |l'equazione di   |dell'equazione di
Precisione RSDR |concentrazioni  |Horwitz          |Horwitz

    La precisione RSDr puo' essere calcolata come pari a 0,66 x RSDR,
quest'ultima ottenuta alla concentrazione di interesse.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  26  giugno  2003  Ufficio di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 178