MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003 

Diniego   dell'abilitazione   all'istituto  «Scuola  di  psicoterapia
dinamica»  ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso
di specializzazione in psicoterapia.
(GU n.198 del 27-8-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «Scuola di psicoterapia
dinamica»  ha  chiesto  l'abilitazione  ad istituire e ad attivare un
corso  di specializzazione in psicoterapia in Cagliari, per un numero
massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun
anno pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   dell'11   luglio   2003,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:
    per  quanto  attiene  l'indirizzo scientifico-culturale lo stesso
risulta  disarmanico,  dispersivo  e  non  permette di individuare un
modello  teorico-culturale  univoco  e coerente con i modelli teorici
presi a riferimento;
    i  collegamenti  scientifici  sono  auto-referenziali e basati su
principi non accettabili dalle ordinarie espistemologie;
    le  connessioni  non  appaiono documentate ne' articolate con gli
aspetti clinicometodologi;
    alcuni  dei  docenti  non  danno  garanzie  ne'  sul  piano della
formazione, ne' su quello delle esperienze didattiche;
    non appare nemmeno chiaro chi sia il referente universitario;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di
psicoterapia  dinamica»,  con  sede  in  Cagliari  per  i fini di cui
all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.
509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona