UNIVERSITA' DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 31 luglio 2003 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.199 del 28-8-2003)

                             IL RETTORE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382, in particolare l'art. 16, comma 1;
  Vista  la  legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art.
16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia dell'Ateneo di Teramo emanato con
decreto  rettorale  n.  128  dell'11 ottobre  1996  e  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n.
248, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 211 del 1° luglio 2003, con cui lo
statuto  dell'Universita'  di  Teramo  veniva  modificato nella parte
riguardante le tabelle 2 e 3 ad esso allegate;
  Visto   che  il  senato  accademico  integrato,  nella  seduta  del
19 giugno  2003,  ha  approvato le proposte di modifica dello statuto
stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22 luglio 2003 del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  concernente i
rilievi formulati ai sensi della legge n. 168/1989;
  Preso  atto  della  nota  n.  6623  del  25 luglio  2003,  relativa
all'ottemperanza ai rilievi espressi dal MIUR;
  Valutato ogni opportuno elemento;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Teramo, a seguito delle
modifiche apportate, risulta sostituito come segue:
                              TITOLO I
                           Norme Generali
                              Art. 25.
  1.  L'Universita'  puo'  altresi'  conferire  lauree  ad  honorem a
persone  che,  per  opere  compiute  o per pubblicazioni fatte, siano
venute  in  meritata fama di singolare perizia nelle discipline delle
strutture didattiche presso le quali tale titolo viene conferito.
  2. I consigli dei corsi di laurea specialistica possono proporre il
conferimento  rispettivamente  della laurea specialistica ad honorem,
specificandone la motivazione. La proposta del consiglio del corso di
studio  deve  essere approvata dal consiglio di facolta', con il voto
unanime dei presenti.
  3. La delibera della struttura conferente deve essere approvata dal
senato accademico con il voto unanime dei presenti.
                              TITOLO II
                               Capo I
                       Organi dell'Universita'
                              Art. 40.
  1.  Il rettore emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive
modifiche secondo le norme stabilite nel presente statuto.
  2.  Il  rettore,  previa  conforme  delibera del senato accademico,
dispone la disattivazione del dipartimento, sempre che su cio' vi sia
il  parere  favorevole della maggioranza dei professori ufficiali del
dipartimento interessato.
                              TITOLO II
                               Capo II
                   Organi collegiali - Sezione II
                              Art. 49.
  1.  Il  senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede,
dai  presidi  di  facolta'  e  da  altrettanti  rappresentanti  delle
strutture  di  ricerca,  eletti  tra i direttori dei dipartimenti dai
professori  e dai ricercatori in servizio nell'ateneo. Per l'elezione
dei  rappresentanti delle strutture di ricerca, l'elettorato attivo e
passivo  e'  suddiviso,  secondo la rispettiva assegnazione, in tanti
collegi  quante  sono le facolta' esistenti nell'ateneo. Nell'ipotesi
in   cui,   per   effetto   di  cause  sopravvenute,  venga  meno  un
rappresentante  delle  strutture  di  ricerca,  si  procede  a  nuova
elezione all'interno del collegio che lo ha espresso.
  2. Il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo partecipano
alle sedute con voto consultivo.
  3.  Alle sedute del senato accademico partecipa con voto consultivo
un   rappresentante   del  personale  tecnico,  amministrativo  e  di
biblioteca,  che  e'  eletto dal personale stesso, dura in carica due
anni  ed  e' consecutivamente rieleggibile una sola volta; il voto e'
deliberativo nelle materie di cui al comma 5 dell'art. 50.
  4.  Partecipano  altresi'  al  senato  accademico il presidente del
consiglio  degli  studenti  e  tanti  suoi membri, purche' di diversa
facolta',  quanti ne occorrono a formare una rappresentanza, compreso
il  presidente, pari ad un quinto del numero dei componenti di cui al
comma   1,  con  eventuale  arrotondamento  dei  decimali  all'unita'
superiore.
  5. In caso di assenza o di impedimento del rettore, di un preside o
di  un  direttore, subentra nella funzione il pro-rettore vicario, il
vice-preside, e il vice-direttore.
                              TITOLO II
                               Capo II
                   Organi collegiali - Sezione II
                              Art. 53.
  1.  Il senato accademico elegge nel suo seno tre membri, di cui uno
studente, che assolvono i compiti di commissione elettorale centrale.
  2.  Le funzioni di presidente della commissione sono attribuite dal
senato  accademico.  Le  funzioni  di  segretario sono esercitate dal
responsabile dell'ufficio elettorale centrale.
  3.  Il  presidente  della  commissione elettorale centrale proclama
l'esito delle votazioni mediante pubblicazioni all'albo dell'Ateneo.
                              TITOLO II
                               Capo II
                   Organi collegiali - Sezione III
                              Art. 57.
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto di diritto dal
rettore,  che  lo  presiede,  il pro- rettore vicario e dal direttore
                           amministrativo.
  2.  In caso di assenza o di impedimento del rettore, subentra nella
                  funzione il pro-rettore vicario.
  3.  Compongono  inoltre  il consiglio di amministrazione i seguenti
                               membri:
    a) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna facolta',
            eletto dai professori afferenti alla stessa;
    b) un   ricercatore  confermato  in  rappresentanza  di  ciascuna
       facolta', eletto dai ricercatori afferente alla stessa;
            c) due rappresentanti del personale non docente;
          d) un rappresentante del governo designato dal MIUR;
    e) un   rappresentante   della   regione   designato  secondo  il
                       rispettivo ordinamento;
    f)   un  rappresentante  della  provincia  designato  secondo  il
                       rispettivo ordinamento;
    g)  un  rappresentante del comune designato secondo il rispettivo
                            ordinamento;
    h) una  rappresentanza  degli  studenti,  formata da tanti membri
quanto  ne  occorrono  a  raggiungere  il  numero  di  un  quinto dei
componenti   del   consiglio   di   amministrazione,   con  eventuale
          arrotondamento dei decimali all'unita' superiore;
    i) eventuali  rappresentanti,  in  misura non superiore a due, di
enti o privati che concorrano al mantenimento dell'Universita' con un
contributo  annuo  non  inferiore  a  Euro  516.456,90, designati dal
senato  accademico.  La misura del contributo puo' essere elevata con
successivi  decreti  rettorali  su  parere  obbligatorio  del  senato
                             accademico.
  4.   Le   funzioni   di   segretario  sono  assunte  dal  direttore
amministrativo.   Le   funzioni   di  segretario  verbalizzante  sono
 esercitate da un funzionario indicato dal direttore amministrativo.
  5. I membri di cui alle lettere a), b), c), h), sono eletti secondo
           le norme del regolamento elettorale di Ateneo.
  6.  Dell'assenza  delle  rappresentanze di cui alle lettere d), e),
f),  g),  i),  del  precedente terzo comma non si tiene conto ai fini
                    della validita' delle sedute.
  7.  I  singoli  membri possono essere rieletti o rinominati per non
                  piu' di due mandati consecutivi.
     8. I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio.
  9.  Possono  altresi'  assistere  alle  riunioni  del  consiglio di
amministrazione  gli esperti chiamati di volta in volta a relazionare
             o ad esprimere pareri su singole questioni.
                              TITOLO II
                               Capo II
                    Organi collegiali - Sezione V
                              Art. 66.
  1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione
degli   studenti   alla   organizzazione  dell'Ateneo  ed  e'  organo
consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  2.  Il  consiglio  degli  studenti  e' composto da due studenti per
facolta', non rieleggibili per piu' di una volta, eletti da tutti gli
studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea  e  di laurea specialistica
secondo  le  norme  del  regolamento  elettorale di ateneo. Non hanno
l'elettorato  passivo  gli  studenti  iscritti  oltre il secondo anno
fuori corso.
                             TITOLO III
                          Servizi centrali
                              Art. 77.
  1. L'Universita' ha gestione finanziaria unitaria, anche articolata
in  centri di spesa con propria autonomia finanziaria, contabile e di
bilancio, comunque derivato dal bilancio dell'Ateneo.
  2.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' disciplina le modalita' di certificazioni dei bilanci.
  3. Lo stesso regolamento individua e disciplina i centri di spesa.
                              TITOLO IV
                Le strutture didattiche - Sezione II
                              Art. 92.
  1. Il consiglio di facolta' e' l'organo deliberativo della facolta'
e  si  riunisce nelle composizioni previste dalla normativa vigente e
dal presente statuto.
  2.  Nella  piu'  larga composizione esso e' costituito dal preside,
dai  professori  di  ruolo  di prima e seconda fascia, dai professori
incaricati   stabilizzati,   dai   rappresentanti   dei   ricercatori
universitari  e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, in ragione
di  un quarto del numero dei professori predetti e comunque in numero
non inferiore a tre.
  3.  I professori ufficiali della materia che non abbiano altrimenti
titolo a partecipare al consiglio, nonche' i titolari di contratto di
insegnamento,  partecipano  alle  adunanze  del  consiglio nella piu'
larga composizione con voto consultivo.
  4.  Partecipano  altresi'  alle  adunanze  del  consiglio nella sua
composizione  piu'  larga i rappresentanti degli studenti, in ragione
di  un  quinto  del  numero  dei  componenti  di  cui al comma 2, con
eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore.
  Essi hanno voto deliberativo quando il consiglio discute di:
    a) organizzazione delle attivita' didattiche;
    b) attuazione del diritto allo studio;
    c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
    d) organizzazione di attivita' culturali e ricreative.
  5.  Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' spettano di
diritto  al  professore di ruolo di I fascia, piu' giovane nel ruolo,
che partecipa all'adunanza.
  Art. 98. - Abrogato.
  Art. 99. - Abrogato.
  Art. 100. - Abrogato.
                              TITOLO IV
                Le strutture didattiche - Sezione II
                              Art. 101.
  1.  Il  consiglio  di  corso  di  laurea e il consiglio di corso di
laurea  specialistica sono organi deliberativi dei rispettivi corsi e
sono costituiti da tutti i docenti delle materie attivate.
  2.   Partecipa   altresi'   alle   adunanze   del   consiglio   una
rappresentanza  degli  studenti  iscritti  al  corso di laurea con le
prerogative determinate ai sensi del precedente art. 92 ed in ragione
di  un  quinto  del  numero  dei  componenti  di  cui al comma 1, con
eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore.
  3.  Il  consiglio  di  corso  di laurea ed il consiglio di corso di
laurea  specialistica  esercitano  tutte  le attribuzioni inerenti il
funzionamento   del  corso,  secondo  le  norme  dello  statuto,  del
regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento.
                              TITOLO IV
                Le strutture didattiche - Sezione II
                              Art. 104.
  1.  Il  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  e' l'organo
deliberativo  del  corso  ed  e'  costituito da tutti i docenti delle
materie attivate.
  2.   Partecipa   altresi'   alle   adunanze   del   consiglio   una
rappresentanza    degli    studenti    iscritti    alla   scuola   di
specializzazione   con   le  prerogative  determinate  ai  sensi  del
precedente  art.  92  ed  in  ragione  di  un  quinto  del numero dei
componenti  di  cui  al  comma  1,  con  eventuale arrotondamento dei
decimali all'unita' superiore.
  3.  Il consiglio della scuola di specializzazione esercita tutte le
attribuzioni  inerenti  il  funzionamento del corso, secondo le norme
dello  statuto,  del  regolamento  didattico  di Ateneo e del proprio
regolamento.
                              TITOLO IV
                Le strutture di ricerca - Sezione III
                              Art. 110.
  1.  Il  dipartimento  ha autonomia finanziaria, amministrativa e di
spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.
  2.  Puo'  stipulare  con  la  pubblica  amministrazione,  con  enti
pubblici   e  privati,  nonche'  con  singoli  privati,  contratti  e
convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio.
  3. Sulla base di apposito regolamento di Ateneo stipula inoltre con
la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati, nonche' con
singoli  privati,  contratti  e convenzioni finalizzati a ricerche di
interesse  prevalentemente universitario e che non prevedono compensi
di  qualsiasi  natura  ai  dipendenti dell'Universita', fatti salvi i
rimborsi di spese.
                              TITOLO IV
                Le strutture di ricerca - Sezione III
                              Art. 113.
  1.  La  funzione  di  direttore  e'  incompatibile con il regime di
impegno a tempo definito. Il professore che sia eletto direttore deve
optare per il regime di impegno a tempo pieno.
  2.  Il  direttore  decade  automaticamente  dalla  carica  qualora,
durante  l'esercizio  del  mandato,  opti  per il regime di impegno a
tempo definito.
  3.  Il  direttore  ha la rappresentanza del dipartimento; convoca e
presiede   il  consiglio  e  la  giunta  curando  l'esecuzione  delle
rispettive  delibere;  promuove  le attivita' del dipartimento con la
collaborazione   della   giunta;   e'   responsabile  della  gestione
amministrativa  e  contabile del dipartimento; firma i contratti e le
convenzioni  di  cui all'art. 110 comma 2 e 3; vigila sull'osservanza
nell'ambito  del  dipartimento,  delle  leggi,  dello  statuto  e dei
regolamenti;   organizza   il   servizio   del   personale   tecnico,
amministrativo    e    di    biblioteca,   d'intesa   col   direttore
amministrativo,  assicurandone  il  corretto ed efficace svolgimento;
tiene  i  rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre
attribuzioni  che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti.
  4. Il direttore puo' nominare un vice-direttore tra i professori di
ruolo   che   fanno   parte   della   giunta   del  dipartimento.  Il
vice-direttore  esercita  le  funzioni delegategli dal direttore e lo
supplisce nei casi di impedimento o di assenza.
  5.  Per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere  amministrativo  il
direttore   e'   coadiuvato   da   un  segretario  amministrativo  di
dipartimento,  che  assume in solido col direttore la responsabilita'
degli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento.
                              TITOLO IV
                Le strutture di ricerca - Sezione III
                              Art. 114.
  1.  Il  consiglio  di dipartimento e' composto dai professori e dai
ricercatori   che  abbiano  afferito  al  dipartimento,  nonche'  dal
segretario amministrativo, che funge da segretario.
  2.  Ne  fa  inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico,
amministrativo  e  di  biblioteca,  nonche'  con  voto consultivo una
rappresentanza  dei  dottorandi  di  ricerca  e degli assegnisti, nel
numero e secondo le modalita' stabilite dal relativo regolamento.
  3.  Possono  altresi' partecipare con voto consultivo alle riunioni
del  consiglio  i  responsabili  tecnici di strutture didattiche e di
ricerca  che  interagiscono  attivamente  col dipartimento secondo le
modalita' stabilite dal regolamento.
  4. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono determinate nel
regolamento del dipartimento.
                              TITOLO V
                  Disposizioni finali e transitorie
                              Art. 129.
  1.  Il  rettore,  i  consigli  delle  facolta'  e  i  consigli  dei
dipartimenti  possono  proporre  modifiche  di  statuto  inerenti  il
personale  docente e la ricerca, nonche' l'ordinamento e le strutture
didattiche  e  di  ricerca  ed  il  loro  funzionamento,  fatta salva
comunque   l'osservanza   delle   norme  sullo  stato  giuridico  del
personale.
  2.  Le  modifiche  di  statuto  di  cui  al  comma  precedente sono
approvate a maggioranza assoluta dal senato accademico e sono emanate
con decreto del rettore.
  3.  Il  rettore, il direttore amministrativo, il senato accademico,
il  consiglio  di amministrazione, i consigli di facolta', i consigli
di dipartimento, il consiglio degli studenti, un decimo del personale
docente  o  un  decimo  del  personale  amministrativo,  tecnico e di
biblioteca  possono  proporre  le  modifiche  di  statuto cui abbiano
interesse.
  4.  Le  modifiche  di  cui  al  precedente  comma  sono approvate a
maggioranza   assoluta   dal   senato   accademico   integrato,   per
l'occasione,  dal professore di II fascia piu' anziano di ruolo e dal
ricercatore  piu' anziano in ruolo fra quelli eletti nel consiglio di
amministrazione,  dal  presidente  del consiglio degli studenti e dal
rappresentante piu' anziano di ruolo nel consiglio di amministrazione
del  personale amministrativo, tecnico e di biblioteca e sono emanate
con decreto del rettore.
  5.  Tutte  le  modifiche  entrano  in  vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione  nel  Bollettino  dell'Universita' del relativo decreto
rettorale.
  6.  Il  controllo  del  Ministero  e'  esercitato  ai  sensi  della
legislazione vigente.
  Art. 119. - Abrogato.
  Art. 120. - Abrogato.
  Art. 121. - Abrogato.
  Art. 122. - Abrogato.
  Art. 123. - Abrogato.
  Art. 124. - Abrogato.
  Art. 125. - Abrogato.
    Teramo, 31 luglio 2003
                                                    Il rettore: Russi