N. 750 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il  2  luglio  2003  dal  G.U.P.  del Tribunale di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Rodriguez Marco ed altro

Reati  e  pene  -  Reati  tributari  -  Definizione  automatica - Non
  applicabilita'  della  esclusione  della  punibilita'  in  caso  di
  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il contribuente abbia
  avuto  formale  conoscenza  entro  la  data  di presentazione della
  dichiarazione   per  la  definizione  automatica  -  Disparita'  di
  trattamento sotto diversi profili.
- Legge  27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10, lett. c), ultimo
  periodo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.38 del 24-9-2003 )
                            IL TRIBUNALE

Ha  pronunciato  la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 11
marzo  1953  n. 87,  letti  gli  atti  del  proc.  7909/2001 R.N.R. -
8010/2002 g.i.p. nei confronti di:
        Rodriguez  Marco,  nato  a  Como  il 25 marzo 1939; Rodriguez
Michele,  nato a Cagliari il 24 maggio 1965; imputati di concorso nel
delitto  di  dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso di fatture per
operazioni  inesistenti,  ai sensi degli artt. 81, 110 c.p., 2 d.lgs.
10   marzo   2000   n. 74,   commesso   con  la  presentazione  delle
dichiarazioni annuali per l'IVA relative agli esercizi 1998 e 1999;
        Sesti  Aldo,  nato  a  Sinnai  il 4 maggio 1944; imputato del
delitto  di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi
degli  artt. 81  c.p. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, commesso tra il
28  settembre  1998  e  il  21  dicembre  2000;  sulla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 10, lettera c), ultimo
periodo, legge 27 dicembre 2002 n. 289 in relazione agli artt. 3 e 97
Cost.  sollevata  dalla  difesa  degli imputati Rodriguez all'udienza
preliminare del 9 aprile 2003;

                            O s s e r v a

    1. -  All'esito delle indagini preliminari, il p.m. ha chiesto il
rinvio a giudizio di Marco e Michele Rodriguez, soci accomandatari di
una  societa'  in  accomandita  semplice  con  sede  a Sestu (CA) che
commercializza  prodotti  surgelati,  e di Aldo Sesti, amministratore
della  Tractor  S.r.l., per i delitti sopraindicati, sull'assunto che
il   terzo  abbia  emesso  a  piu'  riprese  fatture  per  operazioni
inesistenti  utilizzate, al fine di evasione dell'IVA, dalla societa'
dei  Rodriguez  nelle dichiarazioni per il 1998 ed il 1999 relative a
tale imposta.
    Nel  corso  dell'udienza  preliminare,  in  virtu'  di produzioni
documentali  della  difesa, e' emerso che i Rodriguez si sono avvalsi
della  possibilita'  di  definizione  automatica (cosiddetto «condono
tombale»)  contemplata  dall'art. 9  legge  27  dicembre 2002 n. 289,
effettuando   i  versamenti  previsti  e  presentando  le  necessarie
dichiarazioni.
    2.  -  La  difesa  degli  imputati  Rodriguez  ha  sollevato,  in
relazione  agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalita'
dell'art. 9,  comma 10, lettera c), ultimo periodo, legge 27 dicembre
2002 n. 289, con riferimento alla non applicabilita' della esclusione
della  punibilita'  per i reati indicati nel citato comma 10, lettera
c),  tra i quali e' compreso anche quello previsto dall'art. 2 d.lgs.
n. 74/2000,  qualora  il  contribuente abbia avuto formale conoscenza
dell'esercizio  dell'azione  penale  entro  la  data di presentazione
della dichiarazione per la definizione automatica.
    Ad avviso della difesa, si verificherebbe anzitutto, in contrasto
con  l'art. 3  Cost.,  una irragionevole disparita' di trattamento di
situazioni  identiche,  poiche'  la possibilita' di beneficiare della
causa  di  esclusione  della  punibilita'  viene  rimessa non gia' al
tempestivo  esperimento  delle  pratiche  per  il  condono tributario
bensi' ad una circostanza sostanzialmente casuale, come la conoscenza
formale, da parte dell'imputato dell'esercizio dell'azione penale. In
una  memoria  della  difesa  si  sottolinea,  al  riguardo,  che  «la
decisione  di  esercitare  o  meno  l'azione  penale  puo' dipendere,
soprattutto  nel  breve periodo, dalle piu' diverse circostanze come,
ad  esempio, dall'organizzazione degli uffici del pubblico ministero,
del  giudice  per le indagini preliminari, dalla condizione personale
dello stesso pubblico ministero che puo' trovarsi nell'impossibilita'
di  disporre  o  chiedere  il  rinvio  a  giudizio  rapidamente o non
riuscire  a  notificare  all'interessato  il provvedimento. E' quindi
possibile  che  si  crei una differenziazione tra le posizioni di due
soggetti  addirittura  nel  medesimo  procedimento,  pur  se entrambi
accusati  del  medesimo  reato,  allorquando, ad esempio, si riesca a
notificare  il rinvio a giudizio ad uno e non all'altro, posto che la
legge  prende  in  considerazione  il momento in cui si perfeziona la
conoscenza dell'atto da parte del contribuente».
    La questione e' stata sollevata anche con riferimento all'art. 97
Cost.  Sul  punto,  la difesa ha sostenuto che l'irrazionalita' della
disposizione  puo'  determinare situazioni confliggenti col principio
costituzionale del buon andamento dell'amministrazione.
    Il  p.m.  si  e'  associato  alla  difesa chiedendo al giudice di
ritenere  rilevante  e  non  manifestamente  infondata l'eccezione di
costituzionalita'.
    3. - L'eccezione  di  costituzionalita'  proposta  dalle parti e'
rilevante   nel   procedimento  nei  confronti  di  Michele  e  Marco
Rodriguez.
    Anzitutto, il reato contestato ai due imputati rientra fra quelli
per  i  quali  il  perfezionamento  della  procedura  di  definizione
automatica comporta l'esclusione della punibilita'.
    I Rodriguez hanno compiuto, nei termini previsti dalla legge, gli
adempimenti  necessari per avvalersi della definizione automatica per
gli  anni  pregressi,  ai  sensi  dell'art. 9  legge 27 dicembre 2002
n. 289.
    Peraltro,  la  richiesta di rinvio a giudizio e' stata notificata
ad  entrambi  il 22 gennaio 2003, cioe' diversi mesi prima della data
di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
    A  norma della disposizione criticata, dunque, essi si trovano in
una  situazione  nella  quale,  pur potendo beneficiare degli effetti
tributari   del   condono,   non  possono  invece  beneficiare  della
esclusione della punibilita' per il delitto loro addebitato.
    4. - La   questione   in   esame   deve   essere   ritenuta   non
manifestamente infondata con riferimento al solo art. 3 Cost.
    Ad  avviso di questo giudice, infatti, far dipendere l'esclusione
della  punibilita'  dalla  circostanza  che il contribuente, entro la
data   di   presentazione  della  dichiarazione  per  la  definizione
automatica,   non   abbia  avuto  formale  conoscenza  dell'esercizio
dell'azione  penale  nei  suoi  confronti  integra  una irragionevole
disparita' di trattamento di casi identici.
    In  effetti,  la  conoscenza  formale  dell'esercizio dell'azione
penale  puo'  derivare dalle situazioni piu' disparate e casuali, ivi
comprese  le insindacabili e legittime scelte discrezionali di taluno
dei  soggetti  (pubblico ministero, giudice dell'udienza preliminare,
personale  di  cancelleria, ufficiale giudiziario, impiegati postali,
lo    stesso   imputato)   che   possono   incidere   obiettivamente,
accelerandolo   o   rallentandolo,   sullo   specifico   procedimento
finalizzato  a  realizzare  tale conoscenza. Oltre ai puntuali esempi
proposti  dalla  difesa  e  sopra  riportati, si pensi alle complesse
problematiche   organizzative   inerenti   alla  effettuazione  delle
notifiche, all'organico spesso carente degli ufficiali giudiziari, al
raggiungimento  di  localita'  isolate, alle disfunzioni del servizio
postale, allo stesso comportamento degli imputati. Sotto quest'ultimo
profilo,  si puo' rilevare che la disposizione criticata introduce un
ingiustificato  e  irrazionale  premio per le iniziative dilatorie di
chi  si  renda  irreperibile  o  si  trasferisca  all'estero,  con le
conseguenti   lungaggini   connesse  alle  necessarie  ricerche  alle
notificazioni  nelle forme previste dall'art. 169 c.p.p., rispetto al
comportamento   leale   di  chi  -  anche  nell'ambito  dello  stesso
procedimento  penale  -  abbia  eletto  domicilio  presso un soggetto
agevolmente  raggiungibile  (per  esempio il difensore o il datore di
lavoro).
    D'altra  parte,  la  disposizione  della cui costituzionalita' si
dubita  concreta  una  ingiustificata disparita' di trattamento anche
perche',  di  fatto, introduce una irrazionale contrazione o comunque
una  indeterminatezza  dei  termini  (comunque  piu'  brevi di quello
ordinario)  per  il  perfezionamento  della  procedura di definizione
automatica  per  coloro  che siano sottoposti a procedimento penale e
non   abbiano   ancora   ricevuto   formale   notizia  dell'esercizio
dell'azione  penale:  costoro  infatti,  al  fine  di  lucrare la non
punibilita'  per i reati (coperti dal condono) eventualmente commessi
si  trovano  a disporre di un termine piu' breve e comunque incerto e
nella conseguente impossibilita' di fruire di tutto il tempo previsto
dalla legge per gli altri contribuenti, dovendo temere, da un momento
all'altro,   la   formale  comunicazione  dell'esercizio  dell'azione
penale.  Cio',  ad  avviso  di questo giudice, non appare conforme al
principio  di  uguaglianza e il problema appare di stretta attualita'
in  considerazione  della  riapertura  dei  termini  per  il  condono
prevista dal recente decreto-legge 24 giugno 2003 n. 143.
    Pertanto,   nei  termini  sin  qui  precisati,  la  questione  di
costituzionalita'   deve   essere   devoluta  all'esame  della  Corte
costituzionale,  con  sospensione  del  procedimento nei confronti di
Marco e di Michele Rodriguez. Deve conseguentemente essere dichiarato
sospeso, ai sensi dell'art. 159 c.p., il corso della prescrizione.
    Quanto al secondo parametro di costituzionalita' indicato, l'art.
97    Cost.,    si   deve   rilevare   che   gli   effetti   negativi
sull'organizzazione    giudiziaria   che   possono   derivare   dalla
disposizione criticata (ad esempio con la necessita' di proseguire un
procedimento  solo  per taluno degli imputati che si trovino, a causa
della  disposizione criticata, a non potersi avvalere dell'esclusione
della  punibilita)  sono in realta' un ulteriore e paradossale frutto
non  gia'  di  una  violazione  del principio costituzionale del buon
andamento  dell'amministrazione  (sull'applicabilita'  del  quale  al
processo  si  registra, peraltro, un indirizzo costantemente negativo
della  giurisprudenza  costituzionale),  bensi'  della  irragionevole
disparita'  di  trattamento di situazioni identiche gia' valutata con
riferimento   all'art.  3  Cost.  Sotto  questo  secondo  profilo  la
questione e' dunque manifestamente infondata.
    Poiche'  invece la questione di costituzionalita' non riguarda il
terzo  imputato,  che  deve  rispondere  di  un reato non coperto dal
condono tributario, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), c.p.p.
deve  essere disposta la separazione del procedimento a lui relativo,
con   immediata  prosecuzione  della  udienza  preliminare  nei  suoi
confronti.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11
marzo 1953 n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale,   in   relazione   all'art.  3  Cost.,
dell'art. 9,  comma 10, lettera c), ultimo periodo, legge 27 dicembre
2002 n. 289;
    Sospende  il  procedimento nei confronti degli imputati Rodriguez
Marco  e  Rodriguez  Michele e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  ai  predetti  imputati,  contumaci,  ed al Presidente del
Consiglio  del  ministri  e  venga comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
    Dichiara  manifestamente  infondata  la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 9,  comma  10,  lettera c), ultimo periodo,
legge 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all'art. 97 Cost.
    Visto   l'art. 159   c.p.,   dichiara   sospeso  il  corso  della
prescrizione  del  reato  addebitato a Rodriguez Marco ed a Rodriguez
Michele.
    Visto   l'art. 18,   comma  1  lettera  b),  c.p.p.,  dispone  la
separazione  del  procedimento  relativo  a Sesti Aldo e la immediata
prosecuzione dell'udienza preliminare a lui relativa.
        Cagliari, addi' 2 luglio 2003
                         Il giudice: Lavena
03C1036