N. 750 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2003
Ordinanza emessa il 2 luglio 2003 dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Rodriguez Marco ed altro Reati e pene - Reati tributari - Definizione automatica - Non applicabilita' della esclusione della punibilita' in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - Disparita' di trattamento sotto diversi profili. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10, lett. c), ultimo periodo. - Costituzione, art. 3.(GU n.38 del 24-9-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, letti gli atti del proc. 7909/2001 R.N.R. - 8010/2002 g.i.p. nei confronti di: Rodriguez Marco, nato a Como il 25 marzo 1939; Rodriguez Michele, nato a Cagliari il 24 maggio 1965; imputati di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi degli artt. 81, 110 c.p., 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, commesso con la presentazione delle dichiarazioni annuali per l'IVA relative agli esercizi 1998 e 1999; Sesti Aldo, nato a Sinnai il 4 maggio 1944; imputato del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, commesso tra il 28 settembre 1998 e il 21 dicembre 2000; sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 10, lettera c), ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002 n. 289 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. sollevata dalla difesa degli imputati Rodriguez all'udienza preliminare del 9 aprile 2003; O s s e r v a 1. - All'esito delle indagini preliminari, il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco e Michele Rodriguez, soci accomandatari di una societa' in accomandita semplice con sede a Sestu (CA) che commercializza prodotti surgelati, e di Aldo Sesti, amministratore della Tractor S.r.l., per i delitti sopraindicati, sull'assunto che il terzo abbia emesso a piu' riprese fatture per operazioni inesistenti utilizzate, al fine di evasione dell'IVA, dalla societa' dei Rodriguez nelle dichiarazioni per il 1998 ed il 1999 relative a tale imposta. Nel corso dell'udienza preliminare, in virtu' di produzioni documentali della difesa, e' emerso che i Rodriguez si sono avvalsi della possibilita' di definizione automatica (cosiddetto «condono tombale») contemplata dall'art. 9 legge 27 dicembre 2002 n. 289, effettuando i versamenti previsti e presentando le necessarie dichiarazioni. 2. - La difesa degli imputati Rodriguez ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma 10, lettera c), ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002 n. 289, con riferimento alla non applicabilita' della esclusione della punibilita' per i reati indicati nel citato comma 10, lettera c), tra i quali e' compreso anche quello previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. Ad avviso della difesa, si verificherebbe anzitutto, in contrasto con l'art. 3 Cost., una irragionevole disparita' di trattamento di situazioni identiche, poiche' la possibilita' di beneficiare della causa di esclusione della punibilita' viene rimessa non gia' al tempestivo esperimento delle pratiche per il condono tributario bensi' ad una circostanza sostanzialmente casuale, come la conoscenza formale, da parte dell'imputato dell'esercizio dell'azione penale. In una memoria della difesa si sottolinea, al riguardo, che «la decisione di esercitare o meno l'azione penale puo' dipendere, soprattutto nel breve periodo, dalle piu' diverse circostanze come, ad esempio, dall'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari, dalla condizione personale dello stesso pubblico ministero che puo' trovarsi nell'impossibilita' di disporre o chiedere il rinvio a giudizio rapidamente o non riuscire a notificare all'interessato il provvedimento. E' quindi possibile che si crei una differenziazione tra le posizioni di due soggetti addirittura nel medesimo procedimento, pur se entrambi accusati del medesimo reato, allorquando, ad esempio, si riesca a notificare il rinvio a giudizio ad uno e non all'altro, posto che la legge prende in considerazione il momento in cui si perfeziona la conoscenza dell'atto da parte del contribuente». La questione e' stata sollevata anche con riferimento all'art. 97 Cost. Sul punto, la difesa ha sostenuto che l'irrazionalita' della disposizione puo' determinare situazioni confliggenti col principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione. Il p.m. si e' associato alla difesa chiedendo al giudice di ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita'. 3. - L'eccezione di costituzionalita' proposta dalle parti e' rilevante nel procedimento nei confronti di Michele e Marco Rodriguez. Anzitutto, il reato contestato ai due imputati rientra fra quelli per i quali il perfezionamento della procedura di definizione automatica comporta l'esclusione della punibilita'. I Rodriguez hanno compiuto, nei termini previsti dalla legge, gli adempimenti necessari per avvalersi della definizione automatica per gli anni pregressi, ai sensi dell'art. 9 legge 27 dicembre 2002 n. 289. Peraltro, la richiesta di rinvio a giudizio e' stata notificata ad entrambi il 22 gennaio 2003, cioe' diversi mesi prima della data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. A norma della disposizione criticata, dunque, essi si trovano in una situazione nella quale, pur potendo beneficiare degli effetti tributari del condono, non possono invece beneficiare della esclusione della punibilita' per il delitto loro addebitato. 4. - La questione in esame deve essere ritenuta non manifestamente infondata con riferimento al solo art. 3 Cost. Ad avviso di questo giudice, infatti, far dipendere l'esclusione della punibilita' dalla circostanza che il contribuente, entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica, non abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti integra una irragionevole disparita' di trattamento di casi identici. In effetti, la conoscenza formale dell'esercizio dell'azione penale puo' derivare dalle situazioni piu' disparate e casuali, ivi comprese le insindacabili e legittime scelte discrezionali di taluno dei soggetti (pubblico ministero, giudice dell'udienza preliminare, personale di cancelleria, ufficiale giudiziario, impiegati postali, lo stesso imputato) che possono incidere obiettivamente, accelerandolo o rallentandolo, sullo specifico procedimento finalizzato a realizzare tale conoscenza. Oltre ai puntuali esempi proposti dalla difesa e sopra riportati, si pensi alle complesse problematiche organizzative inerenti alla effettuazione delle notifiche, all'organico spesso carente degli ufficiali giudiziari, al raggiungimento di localita' isolate, alle disfunzioni del servizio postale, allo stesso comportamento degli imputati. Sotto quest'ultimo profilo, si puo' rilevare che la disposizione criticata introduce un ingiustificato e irrazionale premio per le iniziative dilatorie di chi si renda irreperibile o si trasferisca all'estero, con le conseguenti lungaggini connesse alle necessarie ricerche alle notificazioni nelle forme previste dall'art. 169 c.p.p., rispetto al comportamento leale di chi - anche nell'ambito dello stesso procedimento penale - abbia eletto domicilio presso un soggetto agevolmente raggiungibile (per esempio il difensore o il datore di lavoro). D'altra parte, la disposizione della cui costituzionalita' si dubita concreta una ingiustificata disparita' di trattamento anche perche', di fatto, introduce una irrazionale contrazione o comunque una indeterminatezza dei termini (comunque piu' brevi di quello ordinario) per il perfezionamento della procedura di definizione automatica per coloro che siano sottoposti a procedimento penale e non abbiano ancora ricevuto formale notizia dell'esercizio dell'azione penale: costoro infatti, al fine di lucrare la non punibilita' per i reati (coperti dal condono) eventualmente commessi si trovano a disporre di un termine piu' breve e comunque incerto e nella conseguente impossibilita' di fruire di tutto il tempo previsto dalla legge per gli altri contribuenti, dovendo temere, da un momento all'altro, la formale comunicazione dell'esercizio dell'azione penale. Cio', ad avviso di questo giudice, non appare conforme al principio di uguaglianza e il problema appare di stretta attualita' in considerazione della riapertura dei termini per il condono prevista dal recente decreto-legge 24 giugno 2003 n. 143. Pertanto, nei termini sin qui precisati, la questione di costituzionalita' deve essere devoluta all'esame della Corte costituzionale, con sospensione del procedimento nei confronti di Marco e di Michele Rodriguez. Deve conseguentemente essere dichiarato sospeso, ai sensi dell'art. 159 c.p., il corso della prescrizione. Quanto al secondo parametro di costituzionalita' indicato, l'art. 97 Cost., si deve rilevare che gli effetti negativi sull'organizzazione giudiziaria che possono derivare dalla disposizione criticata (ad esempio con la necessita' di proseguire un procedimento solo per taluno degli imputati che si trovino, a causa della disposizione criticata, a non potersi avvalere dell'esclusione della punibilita) sono in realta' un ulteriore e paradossale frutto non gia' di una violazione del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (sull'applicabilita' del quale al processo si registra, peraltro, un indirizzo costantemente negativo della giurisprudenza costituzionale), bensi' della irragionevole disparita' di trattamento di situazioni identiche gia' valutata con riferimento all'art. 3 Cost. Sotto questo secondo profilo la questione e' dunque manifestamente infondata. Poiche' invece la questione di costituzionalita' non riguarda il terzo imputato, che deve rispondere di un reato non coperto dal condono tributario, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), c.p.p. deve essere disposta la separazione del procedimento a lui relativo, con immediata prosecuzione della udienza preliminare nei suoi confronti.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 10, lettera c), ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002 n. 289; Sospende il procedimento nei confronti degli imputati Rodriguez Marco e Rodriguez Michele e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai predetti imputati, contumaci, ed al Presidente del Consiglio del ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 10, lettera c), ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all'art. 97 Cost. Visto l'art. 159 c.p., dichiara sospeso il corso della prescrizione del reato addebitato a Rodriguez Marco ed a Rodriguez Michele. Visto l'art. 18, comma 1 lettera b), c.p.p., dispone la separazione del procedimento relativo a Sesti Aldo e la immediata prosecuzione dell'udienza preliminare a lui relativa. Cagliari, addi' 2 luglio 2003 Il giudice: Lavena 03C1036