AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003 

Integrazione  dell'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  26  giugno  2003, n. 67/03, recante
adozione  di  misure  transitorie  per  l'efficienza  e  la sicurezza
nell'approvvigionamento  dell'energia  elettrica destinata ai clienti
del  mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il
servizio  di  dispacciamento sul territorio nazionale. (Deliberazione
n. 111/03).
(GU n.239 del 14-10-2003)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 settembre 2003;
  Premesso che:
    con  deliberazione  26 giugno  2003,  n.  67/03, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003
(di  seguito:  deliberazione  n.  67/03),  l'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito  l'Autorita),  ha adottato misure
transitorie  per  l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento
dell'energia  elettrica  destinata ai clienti del mercato vincolato e
nell'approvvigionamento    delle   risorse   per   il   servizio   di
dispacciamento  sul  territorio  nazionale  e  il regolamento recante
modalita'   di   organizzazione   e   di  funzionamento  del  sistema
transitorio  di  vendita  dell'energia  elettrica  (di seguito: anche
STOVE);
    l'art.  4, comma 4.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03
(di   seguito:   anche  il  regolamento  dello  STOVE),  prevede  che
l'Autorita':
      a) controlli  che  il  funzionamento  dello  STOVE si svolga in
coerenza con i criteri generali di cui allo stesso provvedimento;
      b) risolva  le  controversie  tra  i  partecipanti  allo  STOVE
attraverso  l'esercizio  delle  funzioni prescrittive ed arbitrali di
propria competenza;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003,  recante  norme  comuni  per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
  Visti:
    l'art.  5  dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio
1997,   n.   61/97   recante  disposizioni  generali  in  materia  di
svolgimento   dei  procedimenti  istruttori  per  la  formazione  dei
provvedimenti di competenza dell'Autorita';
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata  nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  297  del  22 dicembre  2001  recante testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi di trasporto, di misura e di
vendita dell'energia elettrica;
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03,   recante  modificazione  della  deliberazione  dell'Autorita'
28 dicembre  2001,  n.  317/01,  recante  condizioni  transitorie per
l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
    la deliberazione n. 67/03;
    il   regolamento   recante   modalita'  di  organizzazione  e  di
funzionamento   del   sistema  transitorio  di  vendita  dell'energia
elettrica, adottato dalla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  il  Gestore  della  rete)  ai sensi
dell'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03, e pubblicato
nel sito Internet del Gestore della rete in data 15 luglio 2003;
    il  contratto  tipo  di  somministrazione  tra  la  societa' Enel
distribuzione  S.p.a.  (di  seguito: Enel distribuzione), la societa'
Enel  S.p.a.  (di  seguito: Enel S.p.a.) e i partecipanti allo STOVE,
per  l'approvvigionamento  dell'energia  elettrica di cui all'art. 2,
comma  2.3,  lettera a), dell'allegato A alla deliberazione n. 67/03,
trasmesso  all'Autorita'  dall'Enel distribuzione con lettera in data
1° agosto  2003,  protocollo DD/P2003010590 (prot. Autorita' n. 23028
dell'8 agosto   2003)   (di   seguito:   contratto  tipo  tra  l'Enel
distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE);
    l'allegato  D  al regolamento dello STOVE, recante contratto tipo
di  somministrazione  tra il Gestore della rete e i partecipanti allo
STOVE per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui
all'art. 2, comma 2.3, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione
n.  67/03  (di  seguito: contratto tipo tra il Gestore della rete e i
produttori partecipanti allo STOVE);
    il  resoconto  sintetico,  relativo  all'audizione dei produttori
partecipanti  allo  STOVE,  dell'Enel S.p.a. e del Gestore della rete
(di  seguito:  resoconto),  convocata dall'Autorita' con nota in data
22 settembre 2003, prot. AF/M03/2721, e svoltasi in data 24 settembre
2003  presso  la sede di Milano della medesima Autorita' (di seguito:
l'audizione);
  Considerato che:
    l'art.  10,  comma  10.7, del regolamento dello STOVE, stabilisce
che  le  imprese  distributrici  comunicano  al  Gestore  della rete,
secondo i tempi e le modalita' dal medesimo definite:
      a) l'energia   elettrica   destinata  ai  clienti  del  mercato
vincolato  serviti  dall'impresa  distributrice,  calcolata  ai sensi
dell'art. 27 del testo integrato;
      b) l'energia  elettrica  che  le  imprese  distributrici  hanno
prodotto  in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici
facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1
del testo integrato, suddivisa per unita' di produzione;
      c) ogni  altro  dato o informazione richiesta dal Gestore della
rete  e  rilevante  ai  fini della determinazione di cui all'art. 10,
comma 10.4, del medesimo regolamento dello STOVE;
    l'art.  10,  comma 10.12, del regolamento dello STOVE, stabilisce
che  l'Enel  S.p.a.  riconosca, al termine di ciascun mese, a ciascun
produttore  partecipante  allo  STOVE un corrispettivo pari al prezzo
all'ingrosso  dell'energia  elettrica  di  cui  all'art. 26 del testo
integrato  applicato  all'energia  elettrica  immessa  in  rete nello
stesso  mese dal medesimo produttore e destinata alla copertura della
domanda  residuale  del  mercato  vincolato, determinata ai sensi del
comma 10.13 del medesimo allegato A;
    l'art.  10,  comma 10.14, del regolamento dello STOVE, stabilisce
che il Gestore della rete riconosca, al termine di ciascun trimestre,
a  ciascun  produttore  ammesso  allo  STOVE un corrispettivo pari al
prezzo  all'ingrosso  dell'energia  elettrica  di cui all'art. 26 del
testo  integrato  applicato all'energia elettrica approvvigionata dal
Gestore  della  rete  nello  STOVE per il servizio di dispacciamento,
determinata ai sensi del comma 10.15 del medesimo regolamento;
    l'art.  7  del  contratto  tipo  tra  l'Enel  distribuzione  e  i
produttori  partecipanti allo STOVE e l'art. 7 del contratto tipo tra
il  Gestore  della  rete  e  i  produttori  partecipanti  allo  STOVE
disciplinano  le modalita' per la fatturazione e i pagamenti relativi
all'energia  elettrica approvvigionata in ambito STOVE e destinata al
mercato vincolato;
    l'art.  7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione
e  i  produttori  partecipanti  allo STOVE, prevede che «il pagamento
delle  fatture  dovra' avvenire entro il terzultimo giorno lavorativo
del secondo mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo
di energia elettrica approvvigionato»;
    l'art. 7, comma 7.6, del contratto tipo tra il Gestore della rete
e  i  produttori  partecipanti allo STOVE, prevede che «il termine di
scadenza  della  fattura  -  data di pagamento e' fissato nell'ultimo
giorno  lavorativo bancario nella citta' di Roma, entro il trentesimo
giorno  dalla  data  di  ricevimento  della  fattura stessa presso il
protocollo del GRTN»;
    l'Autorita'   ha  appreso,  da  comunicazioni  intercorse  tra  i
produttori  partecipanti  allo  STOVE e l'Enel distribuzione, inviate
per conoscenza alla medesima Autorita', che quanto previsto dall'art.
7,  comma  7.3,  del  contratto  tipo  tra  l'Enel  distribuzione e i
produttori partecipanti allo STOVE ha sinora impedito la stipulazione
dei singoli contratti di fornitura;
    nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al secondo alinea della
premessa,  l'Autorita'  ha  convocato  in audizione l'Enel S.p.a. e i
produttori  partecipanti  allo  STOVE  al  fine  di verificare se tra
questi   potesse   formarsi  una  posizione  comune  in  ordine  alla
disciplina  dei  pagamenti  ovvero,  in  caso  contrario,  al fine di
consentire  ai  soggetti interessati di apportare, in coerenza con le
previsioni  dell'art.  5 dell'allegato A alla deliberazione n. 61/97,
ogni   elemento   conoscitivo   ritenuto  necessario  ai  fini  della
definizione, da parte dell'Autorita', di detta disciplina;
    come  risulta  dal  resoconto,  in  esito all'audizione non si e'
formata  una  posizione  comune  e  sono  stati  acquisiti i seguenti
elementi:
      a) il  termine  previsto  dall'art. 7, comma 7.3, del contratto
tipo  tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE
posticipa   il   termine   di  pagamento  fissato  nei  contratti  di
somministrazione  stipulati, nel periodo precedente allo STOVE, tra i
produttori e l'Enel distribuzione per la vendita di energia elettrica
destinata  al  mercato  vincolato,  e mai contestato dalle parti, con
conseguenti riflessi finanziari negativi sui primi, in considerazione
dei termini di pagamento cui i medesimi sono vincolati verso i propri
fornitori;
      b) i  produttori  richiedono  che il termine di pagamento delle
fatture  di  cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel
distribuzione  e i produttori partecipanti allo STOVE, sia fissato al
trentesimo  giorno  del  mese successivo a quello cui si riferisce il
quantitativo   complessivo   di  energia  elettrica  approvvigionato;
peraltro, dalle indicazioni fornite dai medesimi produttori si ricava
che,  per  escludere i predetti riflessi finanziari negativi, sarebbe
necessario  prevedere  almeno  che  al  trentesimo  giorno  del  mese
successivo  a  quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di
energia  elettrica approvvigionato venisse loro corrisposta una somma
pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, ed entro il termine
previsto  dall'art.  7,  comma  7.3,  del  contratto  tipo tra l'Enel
distribuzione  e i produttori partecipanti allo STOVE, una somma pari
al restante 10%;
      c) l'Enel  S.p.a.  evidenzia  che il termine di pagamento delle
fatture  di  cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel
distribuzione  e  i  produttori  partecipanti  allo STOVE e' motivata
dall'esigenza  di definire, in vista dell'entrata in operativita' del
sistema delle offerte, una disciplina piu' equilibrata del sistema di
pagamenti;
      d) l'Enel   S.p.a.   rileva  il  permanere  di  uno  squilibrio
finanziario  creatosi  nel  regime di approvvigionamento dell'energia
elettrica  da  destinare  al mercato vincolato nel periodo precedente
allo   STOVE   e   derivante   dalla  differente  tempistica  tra  la
corresponsione    degli    ammontari   dovuti   ai   produttori   per
l'approvvigionamento  di  energia  elettrica  da destinare al mercato
vincolato  e  la riscossione degli ammontari rivenienti dalla vendita
della  predetta energia elettrica ai clienti finali; l'Enel S.p.a. e'
peraltro  disposta  ad  accettare  che  il termine di cui all'art. 7,
comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori
partecipanti  allo  STOVE,  sia posto al quarantesimo giorno del mese
successivo  a  quello  cui  si  riferisce  il quantitativo di energia
elettrica   approvvigionato.  Enel  S.p.a.  evidenzia  tuttavia  che,
qualora  vi  fossero esigenze tali da escludere la possibilita' di un
pagamento  in  un'unica  soluzione,  il  medesimo  pagamento potrebbe
riguardare   il   50%  dell'importo  complessivamente  dovuto,  salvo
conguaglio  da  effettuarsi al cinquantacinquesimo giorno dal termine
del  mese  a  cui  si  riferisce il quantitativo di energia elettrica
approvvigionato;
      e) il   Gestore   della   rete   indica  che  le  procedure  di
determinazione  delle  quantita' di energia elettrica approvvigionata
nell'ambito dello STOVE possono concludersi entro il ventiquattresimo
giorno  del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo
di   energia   elettrica   approvvigionato,  avendo  chiarito  che  i
distributori  necessitano,  per la trasmissione al Gestore della rete
dei dati di cui all'art. 10, comma 10.7, del regolamento dello STOVE,
di un tempo compatibile con il predetto termine;
      f) non sono emersi elementi di criticita' in relazione all'art.
7,  comma  7.6,  del  contratto  tipo  tra  il Gestore della rete e i
produttori partecipanti allo STOVE;
    le  posizioni  di  cui  alle  precedenti lettere a), b) e d) sono
state dichiarate non rinunciabili da parte dei produttori e dell'Enel
S.p.a.,  cio'  che ha impedito la formazione, in esito all'audizione,
di  una  posizione  comune  dei  produttori partecipanti allo STOVE e
dell'Enel  S.p.a.  in ordine alla disciplina dei termini di pagamento
dell'energia elettrica approvvigionata in ambito STOVE;
  Ritenuto che:
    il  danno  lamentato  dall'Enel S.p.a. non origini dal regime dei
pagamenti  in  ambito  STOVE,  essendo invece da riferire all'attuale
insieme  dei  termini  di  pagamento nell'intero sistema, e quindi da
esaminare  con  riguardo  all'insieme  degli  operatori  e non solo a
quelli  che  partecipano  allo  STOVE,  al  fine  di  non  introdurre
discriminazioni;
    sia  opportuno,  al fine di garantire il buon funzionamento dello
STOVE,   prevedere  che  il  pagamento  del  corrispettivo  da  parte
dell'Enel  S.p.a.  per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di
cui  all'art.  2, comma 2.3, lettera a), del regolamento dello STOVE,
sia  effettuato  mediante  il  versamento  di  una  somma pari al 90%
dell'importo  complessivamente dovuto, entro il trentesimo giorno del
mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo
di  energia  elettrica  approvvigionato,  e  di  una  somma  pari  al
rimanente,  entro  il  termine  previsto  dall'art. 7, comma 7.3, del
contratto  tipo  tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti
allo  STOVE,  cosi'  integrando  l'art. 10, comma 12, del regolamento
dello STOVE;
                              Delibera:
  Di   integrare   l'art.   10,   comma   12,  dell'allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  202  del  1° settembre  2003,  mediante aggiunta del
seguente periodo: «Il pagamento di una somma pari al 90% del predetto
corrispettivo  avviene  entro  il  trentesimo  giorno  del primo mese
successivo  a  quello  cui  si  riferisce  il quantitativo di energia
elettrica approvvigionato; il pagamento della somma rimanente avviene
entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo».
  Di  prevedere  che  la  disposizione  di cui al precedente punto si
applichi  ai  pagamenti  dovuti per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica  destinata al mercato vincolato all'interno del regolamento
recante  modalita'  di  organizzazione e di funzionamento del sistema
transitorio  di  vendita  dell'energia  elettrica  a partire dal mese
di agosto 2003.
  Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'   produttive,   alla   societa'   Gestore   della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a. ed alla societa' Enel S.p.a.
  Di  pubblicare  l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia   elettrica  e  il  gas  26 giugno  2003,  n.  67/03,  come
risultante   a  seguito  dell'integrazione  introdotta  dal  presente
provvedimento,       nel       sito      Internet      dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 29 settembre 2003
                                                 Il presidente: Ranci