MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2003 

Riconoscimento  alla sig.ra Azevedo Lilia Adriane di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di psicologo.
(GU n.7 del 10-1-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   della   sig.ra   Azevedo   Lilla  Adriane  nata
l'8 dicembre  1966  a  Porto  Alegre (Brasile), cittadina brasiliana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di «psicologo» conseguito in Brasile, rilasciato dalla
«Pontificia  Universidade  Catolica  do  Rio  Grande do Sul» di Porto
Alegre  in  data 19 luglio 1991, al fini dell'accesso ed esercizio in
Italia   della   professione   di   psicologo  e  della  attivita  di
psicoterapeuta;
  Preso  atto  che  la  richiedente  risulta  iscritta  al  «Conselho
Regional de Psicologia - 12° Regiao» di Florianopolis (Brasile), come
attestato nel certificato dell'11 luglio 2003;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Azevedo e', altresi', in possesso del
diploma  di  laurea  in  psicologia  -  I.  Psicologia  clinica  e di
comunita',  conseguito presso l'Universita' degli studi «La Sapienza»
di Roma in data 4 dicembre 2001;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Preso  atto,  per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere  il  riconoscimento della psicoterapia, che la conferenza di
servizi   su   indicata,   in  seguito  ad  un  attento  esame  della
documentazione    presentata,   ha   ritenuto   che   la   formazione
accademico-professionale   posseduta   dalla   richiedente   non  sia
assimilabile  a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune
cosi'  emerse  non  siano  colmabili tramite l'applicazione di misure
compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  autonomo,  rilasciato  dalla  questura  di  Roma in data
20 febbraio  1998,  rinnovato  il  14 luglio  2003  e  valido fino al
14 luglio 2004;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Azevedo Lilla Adriane, nata l'8 dicembre 1966 a Porto
Alegre  (Brasile),  cittadina  brasiliana,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele