MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2004 

Sostituzione   dell'elenco   delle   prove  di  analisi  relativo  al
laboratorio  «ARPAT  - Agenzia regionale per la protezione ambientale
della  Toscana  - Dipartimento provinciale di Lucca», autorizzato con
decreto 19 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio
dei  certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo, effettuati
presso  il  predetto  laboratorio,  aventi valore ufficiale, anche ai
fini della esportazione.
(GU n.28 del 4-2-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivincolo,  che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 marzo  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 90 del 18 aprile
2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale
di  Lucca  ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio
dei  certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo, effettuati
presso  il  predetto  laboratorio,  aventi valore ufficiale, anche ai
fini della esportazione;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato,  con  nota  del
7 gennaio  2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo
all'elenco delle prove di analisi;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove di analisi da organismo
accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita' di sostituire le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 19 marzo 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono sostituite dalle seguenti:
    acidita' totale;
    acidita' volatile;
    anidride solforosa;
    ceneri;
    cloruri;
    estratto secco totale;
    massa volumica a 20 °C e densita' relativa a 20 °C;
    pH;
    saggio di stabilita';
    solfati;
    titolo alcolometrico volumico;
    zuccheri riduttori.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 gennaio 2004
                                         Il direttore generale: Abate