MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano «Brivirac»
(GU n.34 del 11-2-2004)

            Estratto decreto n. 935 del 1° dicembre 2003

    Specialita' medicinale: BRIVIRAC.
    Titolare  A.I.C.:  A.  Menarini  Industrie  Farmaceutiche Riunite
S.r.l., via Sette Santi, 3 - Firenze.
    Confezioni  autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art.  8,  comma  10,  della  legge n. 537/1993, delibera CIPE 1°
febbraio 2001:
      7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;
      A.I.C. n. 035720010/M (in base 10), 1222UB (in base 32);
      classe «A» nota 84.
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 65,44;
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 108,00.
    Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito
il numero di A.I.C. come di seguito specificato:
      35  (5x7  compresse)  in  blister  PVC/AL da 125 mg - A.I.C. n.
035720022/M (in base 10), 1222UQ (in base 32).
    Forma farmaceutica: compressa.
    Composizione:
      principio attivo: 125 mg di brivudin;
      eccipienti:  cellulosa  microcristallina,  lattosio monoidrato,
povidone K 2427, magnesio stearato.
    Produzione:  Berlin  Chemie AG, Britz tempelhofer Weg 83, D-12347
Berlino - Germania.
    Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG,
Adlershof Glienickerweg 125, D-12489 Berlino Germania.
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  da  vendersi dietro
presentazione di ricetta medica.
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  precoce  delle infezioni
acute da herpeszoster in adulti immunocompetenti.
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo
allegato al presente decreto.
    E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto
allegato al presente decreto.
    E'   fatto   obbligo   all'azienda   interessata   di  comunicare
trimestralmente  ogni  variazione  di  prezzo  o  nuovo  prezzo della
specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.
    La   presente   autorizzazione  e'  rinnovabile  alle  condizioni
previste  dall'art.  10  della  direttiva  65/65 CEE modificata dalla
direttiva  93/39  CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi
di  fabbricazione  e  delle  tecniche  di controllo della specialita'
previsti  nel  dossier  di  autorizzazione  depositato  presso questo
Ministero.  Tali  metodi  e controlli dovranno essere modificati alla
luce  dei  progressi  scientifici  e  tecnici. I progetti di modifica
dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
    Decorrenza  di  efficacia  del  decreto:  dalla  data  della  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.