COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004 

Disposizioni  in  materia  di  comunicazione politica e di parita' di
accesso  ai  mezzi  di informazione relative alla campagna elettorale
per  l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal
San Bovo fissate per il giorno 14 marzo 2004.
(GU n.34 del 11-2-2004)

                            IL PRESIDENTE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:
    a) tenuto  conto  che  con  decreto  del presidente della regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige  n.  3/A del 13 gennaio 2004, e' stata
fissata  per il giorno 14 marzo 2004 l'elezione diretta del sindaco e
del consiglio comunale di Canal San Bovo;
    b) visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  recante  «Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»;
    c) visti  gli  articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della
regione  autonoma  Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione
degli  organi  amministrativi  comunali,  approvato  con  decreto del
presidente  della  giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'art.
19,  comma  38,  della  legge  della  regione Trentino-Alto Adige del
23 ottobre 1998, n. 10;
    d) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;
    e) viste  le  «Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi  autogestiti  e  informazione  della concessionaria pubblica
nonche'  tribune  elettorali  per  le elezioni comunali e provinciali
fissate  per  il  giorno  18  maggio, il giorno 25 maggio e il giorno
8 giugno   2003»,   approvate   dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
l'8 aprile   2003   e   pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
    f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

                               Dispone

nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione   italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
  1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale  di  Canal San Bovo, fissata per il giorno 14 marzo 2004, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione,  di cui alle «Disposizioni in materia di
comunicazione  politica,  messaggi  autogestiti  e informazione della
concessionaria  pubblica  nonche'  tribune elettorali per le elezioni
comunali  e  provinciali  fissate  per il giorno 18 maggio, il giorno
25 maggio  e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al
fine   di   garantire,   rispetto   a   tutti  i  soggetti  politici,
imparzialita' e parita' di trattamento.
  2.  I  termini  di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1,
delle  «Disposizioni  in  materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti  e  informazione  della  concessionaria  pubblica nonche'
tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per
il  giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003»,
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino
a  tutto  il  14  marzo  2004, salva una eventuale estensione sino al
28 marzo  2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica
di sindaco.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 2004
                                           Il presidente: Petruccioli