MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 febbraio 2004 

Provvedimento  di  modifica  del decreto 23 dicembre 2002 concernente
«Definizione  delle  procedure per il riconoscimento di idoneita' dei
prodotti  disperdenti  ed  assorbenti  da  impiegare  in  mare per la
bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi».
(GU n.58 del 10-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per la protezione della natura

  Richiamato  il  proprio  decreto  del  23 dicembre 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 35 del 12 febbraio
2003,  avente  ad  oggetto  la  definizione di nuove procedure per il
riconoscimento  di  idoneita'  tecnica  e  dell'ecocompatibilita' dei
prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente;
  Visto  che  ai  sensi dell'art. 2, comma 2 del richiamato decreto i
laboratori  che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di
idoneita'  tecnica  dei  prodotti  disperdenti  ed  assorbenti devono
presentare domanda di autorizzazione a questo Ministero, corredata di
certificato  di  accreditamento  conforme alle prescrizioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  4  del  richiamato  decreto  che  prevede  un regime
transitorio  della  durata  massima  di trecentosessanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  del  decreto  in  virtu'  del  quale sono da
ritenersi  valide  le  analisi  effettuate,  nei  centottanta  giorni
successivi  alla  pubblicazione  del  decreto, dai laboratori esterni
pubblici  o  privati, appartenenti all'Albo istituito con decreto del
16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e successive integrazioni o
modificazioni, validita' prorogabile per ulteriori centottanta giorni
se  i  laboratori,  entro  la  scadenza dei primi centottanta giorni,
abbiano  comunicato  a  questo  Ministero  di  aver inoltrato formale
istanza  di  accreditamento all'organismo cui all'art. 2, comma 1 del
decreto.
  Considerato  che  il 6 febbraio 2004 e' venuto a scadenza il regime
transitorio  senza  che  le  societa'  interessate  e  i  laboratori,
ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, abbiano adempiuto
alle  prescrizioni  del decreto ministeriale 23 dicembre 2002 a causa
della   obiettiva   difficolta'   riscontrata   dagli  operatori  nel
reperimento  dell'organismo  test indicato nell'allegato 1, punto 2 e
nell'allegato  2,  punto  2  al  decreto  per  l'esecuzione  dei test
tossicologici;
  Ritenuto  di  modificare la procedura prevista per l'autorizzazione
dei  laboratori  interessati  da  parte del Ministero dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio   al   fine   di   poter  garantire
l'applicabilita' delle prescrizioni del decreto;
  Ritenuto di procedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto 23 dicembre 2002 di cui in premessa e' cosi' modificato:
    l'art.  2,  comma 2 e' soppresso e cosi' sostituito: i laboratori
che  intendono  effettuare analisi per il riconoscimento di idoneita'
dei  prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per
la  protezione  della  natura,  corredata  di  richiesta  formale  di
accreditamento  ovvero  di  estensione  ai test previsti dal decreto,
qualora  gia'  accreditati  ed  operanti  secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC   17025.   Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  verificata  la  conformita'  della  documentazione  alle
prescrizioni  di  cui  al  precedente comma 1, autorizza i laboratori
provvedendo  alla  loro registrazione sul sito Internet del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio www.minambiente.it. I
laboratori  sono  tenuti  a dare immediata comunicazione al Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   dell'avvenuto
accreditamento;
    l'art. 4 del decreto e' abrogato.

      Roma, 24 febbraio 2004

                                     Il direttore generale: Cosentino