MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 1 marzo 2004 

Abilitazione  all'istituto «Societa' Italiana Gestalt» ad istituire e
ad   attivare   nella   sede  periferica  di  Cagliari  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia.
(GU n.58 del 10-3-2004)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l''art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita',   all'acquisizione,   successivamente   alla   laurea   in
psicologia  o  in  medicina  e chirurgia, di una specifica formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali,
attivati  presso  scuole  di  specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto in data 31 dicembre 1993 con il quale l'istituto
«Societa'  Italiana  Gestalt»  e'  stato  abilitato ad istituire e ad
attivare  corsi  di  specia1izzazione  in  psicoterapia nella sede di
Roma;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abi1itazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia nella sede periferica di Cagliari,
via  Cimarosa  n. 56, per un numero massino di allievi ammissibili al
primo  anno  di  corso  per  ciascun  anno pari a dieci unita' e, per
l'intero corso, a quaranta unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato  nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con
nota n. 23 del 9 gennaio stesso anno;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 6 febbraio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509,  l'istituto  «Societa' Italiana
Gestalt»   e'  abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
periferica   di   Cagliari,  via  Cimarosa  n.  56,  ai  sensi  delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nel-l'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a dieci unita' e, per l'intero corso,
a quaranta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 1° marzo 2004

                                   Il capo del dipartimento: D'Addona