MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2004 

Conferma,  per  l'anno  2003, della misura dell'11,50 per cento della
riduzione  contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8
agosto  1995,  n.  341, cosi' come modificato dall'art. 45, comma 18,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
(GU n.72 del 26-3-2004)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede  che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti
al  versamento  della  contribuzione  previdenziale  ed assistenziale
sull'imponibile   determinato   dalle   ore  previste  dai  contratti
collettivi  nazionali,  con  esclusione  delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
  Visto  il  successivo  comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di
dette  contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di  40  ore  settimanali,  si  applica  fino  al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
  Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, con il quale, anche
per  l'anno 2002, la predetta riduzione e' stata confermata all'11,50
per cento;
  Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato
dall'art.  45,  comma  18,  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, che
prevede  sino  al  31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo
sugli  effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine
di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sia  confermata  o  rideterminata  per  l'anno  di
riferimento la riduzione contributiva medesima;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
  Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati
sull'andamento  delle  contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione  della  disposizione  di  cui  all'art.  29  della legge
8 agosto  1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento  della  base  imponibile,  con  un conseguente incremento del
gettito  contributivo,  tale  da compensare la riduzione contributiva
nella misura dell'11,50 per cento;
  Ritenuto  pertanto,  sulla  scorta  della  predetta rilevazione, di
confermare,  anche  per  l'anno  2003,  la riduzione di cui al citato
comma  2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura
dell'11,50  per cento gia' stabilita, per l'anno 2002, dal menzionato
decreto ministeriale 25 febbraio 2003;
                              Decreta:
  La  riduzione  prevista  dall'art.  29,  comma 2, del decreto-legge
23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto  1995,  n. 341, e' confermata, per l'anno 2003, nella misura
dell'11,50 per cento.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2004

                                           Il Ministro del lavoro
                                         e delle politiche sociali
                                                   Maroni

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti


Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 280