DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. 85 

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per l'istituzione dell'Ordine dei
giornalisti nella regione Molise.
(GU n.77 del 1-4-2004)
 
 Vigente al: 16-4-2004  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
4 febbraio  1965,  n.  115,  il  quale  prevede  che  con decreto del
Presidente   della   Repubblica   si   procede  alla  modifica  delle
circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti;
  Ritenuto   di   dover  procedere  all'istituzione  dell'Ordine  dei
giornalisti per la regione Molise;
  Sentiti  il  Consiglio  nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il
Consiglio interregionale del Lazio e Molise;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Circoscrizioni  territoriali).  -  Le  regioni di cui al
quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i
comuni  sede  dei  Consigli dei relativi Ordini sono determinati come
segue:
     1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
     2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
     3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
     4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
     5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
     6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
     7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
     8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
     9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
    10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
    11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
    12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
    13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
    14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
    15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
    16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
    17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
    18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
    19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
    20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72