PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 marzo 2004, n. 2/04. 

Rilevazione  dei  dati  riguardanti permessi, aspettative e distacchi
sindacali  - Aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l'anno
2003.
(GU n.80 del 5-4-2004)
 
 Vigente al: 5-4-2004  
 

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri   -  Segretariato  generale  -
                              Dipartimento   degli   AA.GG.   e   del
                              personale
                              A  tutti  i  Ministeri  -  Gabinetto  -
                              Direzione generale AA.GG. e personale
                              Al  Consiglio  di  Stato - Segretariato
                              generale
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Segretariato generale
                              Al     Consiglio     superiore    della
                              magistratura
                              Al  rappresentante  del  Governo  nella
                              regione sarda
                              Al   Presidente  della  commissione  di
                              coordinamento   nella   regione   Valle
                              d'Aosta
                              Al   commissario   del   Governo  nella
                              provincia di Trento
                              Al   commissario   del   Governo  nella
                              provincia di Bolzano
                              Al   commissario   dello   Stato  della
                              regione Siciliana
                              Ai  Prefetti  della  Repubblica (per il
                              tramite del Ministero dell'interno)
                              Alle  Agenzie  fiscali  (per il tramite
                              del  Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze)
                              Alle  Istituzioni  di alta formazione e
                              specializzazione  artistica  e musicale
                              (per    il    tramite   del   Ministero
                              dell'istruzione,   dell'universita'   e
                              della ricerca)
                              Alle  Amministrazioni  dello  Stato  ad
                              ordinamento  autonomo  (per  il tramite
                              dei Ministeri interessati)
                              Ai  Presidenti  degli enti pubblici non
                              economici (per il tramite dei Ministeri
                              vigilanti)
                              Ai Presidenti delle istituzioni e degli
                              enti  di ricerca e sperimentazione (per
                              il tramite dei Ministeri vigilanti)
                              Ai  rettori  delle  universita' e delle
                              istituzioni   universitarie   (per   il
                              tramite  dei Ministero dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca)
                              Ai   presidenti   delle   giunte  delle
                              regioni  a  statuto  speciale  e  delle
                              province  autonome  (per il tramite dei
                              rappresentanti   e  dei  commissari  di
                              Governo)
                              Agli   assessori   alla  sanita'  delle
                              regioni  a  statuto  speciale  e  delle
                              province  autonome  (per il tramite dei
                              rappresentanti   e  dei  commissari  di
                              Governo)
                              Ai  Presidenti delle giunte regionali a
                              statuto  ordinario  (per il tramite dei
                              prefetti dei capoluoghi di regione)
                              Agli   assessori   alla  sanita'  delle
                              regioni  a  statuto  ordinario  (per il
                              tramite  dei prefetti dei capoluoghi di
                              regione)
                              Agli  enti  strumentali  delle  regioni
                              (per  il  tramite  dei presidenti delle
                              giunte regionali)
                              Alle  aziende pubbliche di servizi alla
                              persona    (ex   IPAB)   che   svolgono
                              prevalentemente  funzioni assistenziali
                              (per  il  tramite  dei presidenti delle
                              giunte regionali)
                              Alle   province  (per  il  tramite  dei
                              prefetti)
                              Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
                              Alle  comunita' montane (per il tramite
                              dei prefetti)
                              Ai  consorzi  tra  comuni,  province  e
                              comunita'  montane  (per il tramite dei
                              prefetti)
                              Alle  camere  di  commercio,  industria
                              artigianato   ed  agricoltura  (per  il
                              tramite dell'Unioncamere)
                              Agli  Istituti  autonomi  case popolari
                              (per il tramite dell'Aniacap)
                              Alla  agenzia  autonoma per la gestione
                              dell'albo   dei  segretari  comunali  e
                              provinciali
                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione locale
                              Alle  Aziende  sanitarie  e ospedaliere
                              (per  il  tramite  degli assessori alla
                              sanita'  delle regioni e delle province
                              autonome)
                              Agli  Istituti  di ricovero e di cura a
                              carattere  scientifico  (per il tramite
                              degli   assessori  alla  sanita'  delle
                              regioni e delle province autonome)
                              Agli      Istituti      zooprofilattici
                              sperimentali   (per  il  tramite  degli
                              assessori  alla sanita' delle regioni e
                              delle province autonome)
                              All'Ospedale   Galliera   di  Genova  e
                              all'Ordine Mauriziano di Torino (per il
                              tramite  degli  assessori alla sanita',
                              rispettivamente,  delle regioni Liguria
                              e Piemonte)
                              Alle    agenzie    regionali   per   la
                              protezione  ambientale  (per il tramite
                              degli   assessori  alla  sanita'  delle
                              regioni)
                              Alle   ex   Istituzioni   pubbliche  di
                              assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  che
                              svolgono    prevalentemente    funzioni
                              sanitarie   (per   il   tramite   degli
                              assessori  alla sanita' delle regioni e
                              delle province autonome)
                              Alle  residenze  sanitarie  assistite a
                              prevalenza  pubblica  (per  il  tramite
                              degli   assessori  alla  sanita'  delle
                              regioni e delle province autonome)
                              Alla  Agenzia  per  i  servizi sanitari
                              regionali      (per      il     tramite
                              dell'Assessore   alla   sanita'   della
                              regione lazio)
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              All'U.N.C.E.M.
                              All'Unioncamere
                              All'ANIACAP
                              Alla  Conferenza  dei  Presidenti delle
                              regioni  e  delle  province autonome di
                              Trento e di Bolzano
                              Alle   aziende  ed  agli  enti  di  cui
                              all'art.   70,  comma  4,  deI  decreto
                              legislativo n. 165/2001 (A.S.I. - CASSA
                              DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C.
                              - E.N.E.A. - UNIONCAMERE)
                              Alla   Agenzia  per  la  rappresentanza
                              negoziale        delle        pubbliche
                              amministrazioni (ARAN)
                              Alla   Commissione   di   garanzia  per
                              l'attuazione della legge sullo sciopero
                              nei servizi pubblici essenziali
                                 e per conoscenza:
                              Alla   Presidenza  della  Repubblica  -
                              Segretariato generale
  Art.  50,  commi  3  e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.  Rilevazione  dei  dati  riguardanti  «Permessi,  aspettative  e
distacchi  sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche»
per l'anno 2003;
  contratto  collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);
  contratto  collettivo  nazionale  quadro del 25 novembre 1998 (S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);
  contratti  collettivi  nazionali  quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
  contratto  collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000);
  contratto   collettivo   nazionale   quadro  del  27 febbraio  2001
(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
  contratto  collettivo  nazionale quadro del 21 marzo 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
  contratto  collettivo quadro del 19 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 28 giugno 2002);
  contratto   collettivo   nazionale   quadro  del  18 dicembre  2002
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002);
  decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999);
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164
(S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002);
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 maggio 2001, n. 316
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001).
Premessa.
  Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata  in  oggetto,  ad  inviare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le informazioni
relative  ai dipendenti che nell'anno 2003 hanno fruito di distacchi,
permessi  cumulati  sotto  forma  di distacco, aspettative e permessi
sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
  I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa,
devono  essere  pubblicati  -  a cura del Dipartimento della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della  pubblica  amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del  CCNQ  del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni,
il  Dipartimento  della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati
per  effettuare  la  verifica  del  rispetto dei contingenti, fissati
contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale,
relativamente  ai  distacchi,  alle aspettative, ai permessi cumulati
sotto  forma  di  distacco  nonche' ai permessi per la partecipazione
alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
  Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto  stabilito  dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del
7 agosto  1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i
casi  di  superamento  dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo,
per  le  confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di
restituire   alle   amministrazioni   di  appartenenza  dei  relativi
dirigenti  sindacali  il  corrispettivo  economico per i distacchi, i
permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
  A  tale  proposito,  non  sfugge certamente alle amministrazioni in
indirizzo l'importanza, la complessita' e la delicatezza dei relativi
adempimenti.  Essi  sono,  infatti,  preordinati  all'esplicazione di
«funzioni  di  poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione
di  eventuali  situazioni  pregiudizievoli  alle  amministrazioni, in
quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
  Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sara'
considerato  come  il  verificarsi  di  «una  situazione di fatto con
potenzialita'  lesiva  ...  da  segnalare agli uffici del Procuratore
presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti
territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario» (cfr. «Indirizzo di
coordinamento  prot.  I C/16  del  28 febbraio  1998  del Procuratore
generale presso la Corte dei conti»).
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2003.
  Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e
per  poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano
le  amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica
entro  e  non  oltre  il  31 maggio  2004 le informazioni relative al
personale dipendente che nell'anno 2003:
    a) e'  stato  collocato  in  distacco  sindacale  retribuito, con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  distacco e dei numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi  dello  stesso  anno  vanno  segnalati in modo distinto e non
cumulativo  precisando,  ogni volta, il relativo periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
  E' appena il caso di chiarire che la rilevazione dovra' riguardare:
    i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza  cioe'  indicazione
preventiva  della durata, con o senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta;
    i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati,
in  relazione  alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura
minima  di  tre  mesi,  con  o  senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta.
    b) ha  fruito  di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero
dei  giorni  utilizzati.  Il  contingente dei permessi cumulati viene
determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.
  Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita'  sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o
determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);
    c) e'  stato  collocato  in aspettativa sindacale non retribuita,
con  l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  del  codice
fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso   in  aspettativa  e  del  numero  complessivo  dei  giorni
utilizzati.  Anche  per  le  aspettative  sindacali  non  retribuite,
previste  dalla  specifica  vigente  disciplina,  la rilevazione deve
avvenire  con  le  stesse  modalita'  indicate  in  precedenza  per i
distacchi  (a  tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo
di attivita' lavorativa ridotta);
    d) ha   fruito   di   permessi   sindacali   retribuiti   per  la
partecipazione  alle  riunioni  di organismi direttivi statutari, con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza, del sindacato richiedente, della data in
cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad
eccezione  delle  ore  fruite  per  la  partecipazione alle assemblee
sindacali).
  E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di
permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 2003; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di  uno  stesso  dirigente  sindacale,  il  contingente  relativo  ai
suddetti   permessi   viene   determinato  dai  contratti  collettivi
nazionali quadro;
    e) ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento
del  mandato,  e,  in particolare, per la partecipazione a trattative
sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale
fruite  (ad  eccezione  delle  ore  fruite per la partecipazione alle
assemblee  sindacali),  del  sindacato  o  -  fatta  eccezione per il
personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione,
nonche'  per  quello  delle  Forze  di Polizia ad ordinamento civile,
della  carriera  diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I
suddetti  permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore
viene  definito  e  ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi
titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;
    f) ha   fruito   di   permessi   sindacali  non  retribuiti,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di
permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
    g) e'  stato  collocato  in  aspettativa  o permesso per funzioni
pubbliche,  con  l'indicazione,  a  fianco di ciascun nominativo, del
codice  fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area
o  della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni
in  aspettativa  o  di  ore  in  permesso  e  del tipo delle predette
funzioni pubbliche.
Rilevazione e trasmissione dei dati.
  Tutte  le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
supporto  magnetico  utilizzando  il  programma di inserimento «GEDAP
2004»  predisposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
  Ciascuna  amministrazione  e'  tenuta a individuare il responsabile
del  procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e ad inserire generalita', recapito telefonico/fax e l'eventuale
e-mail  di  tale  responsabile  attraverso lo stesso programma «GEDAP
2004».
Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.
  Il    programma    puo'    essere    scaricato    dal   sito   web:
http://www.gedapfunzionepubblica.it  Sulla stessa pagina che consente
lo  scaricamento  sono presenti le istruzioni per l'installazione del
programma.
Modalita' di invio dei dati.
  Tutti  i  file  generati  con  il  programma  di inserimento GEDAP,
contenenti  i  dati  relativi  all'anno 2003, devono essere trasmessi
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione   pubblica  utilizzando  esclusivamente  l'apposito  comando
presente sul sito web dedicato a GEDAP.
  Anche  le  comunicazioni  concernenti i dati negativi devono essere
inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni
presenti sul medesimo sito web.
  Si  richiama l'attenzione delle amministrazioni che per esigenze di
elaborazione  e di gestione uniforme della banca dati e' da ritenersi
esclusa  ogni altra modalita' per la raccolta e la trasmissione delle
informazioni.
  Nello  stesso  sito  web  http://www.gedapfunzionepubblica.it  sono
riportate  le  istruzioni  ai  fini  della  registrazione di ciascuna
amministrazione  e  della  trasmissione  per  via telematica dei dati
rilevati.
  I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le Unioni, i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
rappresentanti  del  Governo  nelle  regioni  a statuto speciale ed i
Prefetti  della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di
portare  la  presente  circolare  a  conoscenza  degli  enti  e degli
organismi  vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e
attivarsi  per  il  rispetto  del  termine  ultimo  per l'invio delle
informazioni.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione   dei  Prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere  una  incisiva  attivita'  ed  azione  di coordinamento e di
impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le
modalita'   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente
circolare.
    Roma, 9 marzo 2004
                             Il Ministro
                      per la funzione pubblica
                              Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 114