AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 21 aprile 2004 

Documentazione  mediante  la quale le imprese, al fine di ottenere la
verifica  triennale  della  loro attestazione, dimostrano l'esistenza
dei  requisiti  di  ordine  generale  e  disposizioni  in  materia di
modalita'  di  verifica,  da  parte  delle SOA (societa' organismi di
attestazione),  delle  autodichiarazioni  rese dalle imprese, nonche'
criteri  cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di verifica
dell'esistenza    della    capacita'   strutturale   delle   imprese.
(Determinazione n. 6).
(GU n.108 del 10-5-2004)

                            IL CONSIGLIO

Premesso:
  L'art. 15-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio  2000,  n.  34  e  successive modificazioni - inserito nel
suddetto  decreto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica del
10 marzo  2004,  n.  93  -  prevede  che  la verifica triennale delle
attestazione   di   qualificazione,   introdotta   nel   sistema   di
qualificazione  dall'art.  7  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166,
comporta  il  controllo  del  permanere  del  possesso  dei requisiti
d'ordine  generale  indicati  nell'art. 17 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000  e successive modificazioni nonche' il
controllo del possesso di un particolare requisito d'ordine speciale,
chiamato capacita' strutturale;
  Detta capacita' strutturale e' costituita:
    1) dal requisito di cui all'art. 4 (sistemi di qualita' aziendale
ed  elementi  significativi  e  correlati  del  sistema  di  qualita'
aziendale),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni;
    2)  dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) (idonee
referenze  bancarie),  del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni;
    3)  dal  requisito  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera c)
(capitale netto di valore positivo), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;
    4)  dal requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettera a) (idonea
direzione  tecnica),  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni;
    5)  dal  requisito  di  cui  all'art. 18, comma 7, (staff tecnico
necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni;
    6)  dal  requisito  di  cui  all'art.  18, commi 8 e 9, (adeguata
dotazione  di attrezzature tecnica), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;
    7)  dal  requisito  di  cui  all'art.  18, commi 10, 11, 12 e 13,
(adeguato  organico  medio  annuo),  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.
  L'art.  17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  e  successive  modificazioni,  prevede  che l'Autorita' deve
stabilire   con   quale   documentazione  i  soggetti  che  intendono
qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale.
  Tenuto  conto  di  quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000 e successive modificazioni (art. 15-bis, comma
2, e art. 17, comma 2), nonche' delle nuove norme che disciplinano la
dimostrazione della regolarita' in materia di contribuzioni sociali e
di  assenza  di  condanne  che incidono sulla moralita' professionale
dell'impresa,   sussiste   la   necessita'   di   emanare  una  nuova
determinazione  in  ordine  alla  documentazione atta a dimostrare il
possesso  dei  requisiti generali e alle modalita' di accertamento da
parte   delle   SOA   (societa'   organismi  di  attestazione)  della
veridicita' della documentazione.
  Pertanto, sentite le associazioni delle SOA e visto il parere della
Commissione  Consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni e dall'art. 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive modificazioni
espresso  nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sulla
base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono.
Considerato in diritto
  Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni   dispone  che  le  SOA  rilasciano  l'attestazione  di
qualificazione  ed  effettuano  la  relativa verifica triennale sulla
base  di  un  titolo  contrattuale  e  sulla  base  di accertamenti e
controlli  svolti  anche  mediante  accesso  diretto  alle  strutture
aziendali   dell'impresa   da   qualificare  e  l'art.  2,  comma  1,
lettera o),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  stesso
dispone che l'Autorita' deve stabilire i criteri cui devono attenersi
le SOA nella loro attivita'.
  Il  Consiglio  di Stato, sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004,
n.  991,  del  2 marzo  2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha
espresso l'avviso:
    a) che   la   legge   11 febbraio   1994,  n.  109  e  successive
modificazioni ha inteso attribuire all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori  pubblici  il  ruolo  di  garante  dell'efficienza  e corretto
funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e,
a tal fine, ha assegnato all'Autorita' penetranti poteri di vigilanza
e   controllo  sia  sulle  SOA  sia  sulle  singole  attestazioni  di
qualificazioni;
    b) che  fra  i  poteri  ed  i doveri dell'Autorita' sono compresi
quelli  di  indicare  in  maniera  vincolante il contenuto (rilascio,
modifica,  ritiro)  dell'atto  che  le SOA devono adottare nonche' di
stabilire  i  termini,  anche  molto  brevi,  in cui esso deve essere
adottato;
    c) che  spetta  all'Autorita',  in  caso  di inerzia delle SOA in
ordine  alle indicazioni dell'Autorita', assumere - dandone, ai sensi
dell'art.  7,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, contestualmente
avviso  di  avvio  del  procedimento  all'impresa  interessata  - uno
specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il
ridimensionamento delle attestazioni;
    d) che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono
una  funzione  pubblicistica  di  certificazione  che  sfocia  in una
attestazione  di  natura  vincolata  con  valore  di  atto  pubblico,
realizzandosi  in  tal  modo  una ipotesi di esercizio privato di una
funzione pubblica.
  Cio'  premesso,  si precisano le regole concernenti il possesso dei
requisiti  quali  premesse per la specificazione della documentazione
da esibire:
    a) le  condanne  previste  dall'art. 17, comma 1, lettera c), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni  sono  quelle  relative  a  reati  contro  la  pubblica
amministrazione  (libro  secondo,  titolo  II,  del  codice  penale),
l'ordine  pubblico  (libro secondo, titolo V, codice penale), la fede
pubblica  (libro secondo, titolo VI del codice penale), il patrimonio
(libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi a
fatti   la  cui  natura  e  contenuto  siano  idonei  a  pregiudicare
negativamente  il  rapporto  fiduciario con la stazione appaltante in
quanto   collegabili  alla  natura  delle  obbligazioni  proprie  dei
contratti   di   appalto;  l'incidenza  delle  condanne  deve  essere
apprezzata  dalla  SOA  traendo  elementi di valutazione dai concreti
contenuti  della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da
eventuali recidive;
    b) non  precludono la verifica triennale le sentenze per le quali
e' intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. oppure, nel
caso   di   sentenza   di   applicazione   della  pena  su  richiesta
(patteggiamento),  l'avvenuta estinzione del reato prevista dall'art.
445, comma 2, del c.p.p.;
    c) il  certificato  del  casellario giudiziale, necessario per la
dimostrazione   dell'inesistenza  di  precedente  condanna  penale  a
seguito  di  dibattimento  o  di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento), qualora rilasciato su istanza dell'interessato, non
riporta  tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto
il  beneficio della non menzione, nonche' le condanne patteggiate che
godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta
tutte  le  condanne,  incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se
rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti che esercitano un servizio pubblico;
    d) la   nuova  normativa  in  materia  di  semplificazione  delle
documentazioni   amministrative   (decreto   del   Presidente   della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445) trova applicazione generale ed
obbligatoria  nei  confronti  di  tutti  gli  uffici  della  pubblica
amministrazione,  dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori di
pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica;
    e) la   nuova  normativa  in  materia  di  semplificazione  delle
documentazioni  amministrative  ammette  (articoli 43,  46  e  71 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
l'applicazione   del   meccanismo   della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta' in quanto questo atto puo' essere usato nei
rapporti  con  la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali
ed   anche   nei  rapporti  interprivatistici  in  materia  civile  e
commerciale  e  si  inquadra  tra  gli atti di natura non negoziale a
carattere certificativo;
    f) le   SOA   possono  richiedere,  ai  sensi  delle  convenzioni
stipulate  tra  INPS,  INAIL  e  Casse  Edili,  il Documento Unico di
Regolarita' Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge  22 novembre,  2002,  n. 266, relativo all'impresa sottoposta a
verifica  triennale  nonche'  richiedere,  ai  sensi  del decreto del
Ministro  della  giustizia  11 febbraio 2004 - data la loro natura di
soggetti  privati  che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di
Stato,  sezione  VI,  sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) - i
certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare,
ai  legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici
della  impresa  e,  pertanto,  sono  in  condizione  di verificare la
veridicita'  delle  dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal
legale   rappresentante   dell'impresa  in  ordine  alla  regolarita'
contributiva   nonche'   quelle   rese   dal   titolare,  dai  legali
rappresentanti,  dagli  amministratori  e dai direttori tecnici della
impresa  in  ordine  alle  assenze di condanne di cui alla precedente
lettera a);
    g) l'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti
(adeguata  dotazione  di  attrezzature  tecniche  e adeguato organico
medio  annuo)  da  possedere  ai  fini del rilascio dell'attestazione
nonche' stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui
rilasciare  l'attestazione  di  qualificazione,  i mezzi di prova del
possesso  degli  stessi  che,  per  quanto  riguarda  i  bilanci ed i
documenti  fiscali  e  tributari,  devono  essere  quelli approvati e
depositati alla data di stipula del contratto con la SOA;
    h) l'art.  15-bis,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  e  successive  modificazioni  dispone che la
verifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazione
dei  requisiti  accertata in sede di verifica non risulti inferiore a
quella  stabilita,  ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art.
18  del medesimo decreto, con una franchigia del 25% (venticinque per
cento)  il  che significa che la quantificazione accertata in sede di
verifica  non  deve  risultare  inferiore  al 75% (settantacinque per
cento) delle misure previste per il rilascio dell'attestazione;
    i) l'art.  15-bis,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sede
di  verifica  triennale  la quantificazione dei requisiti deve essere
determinata   con   riferimento  ai  dati  (ammortamenti,  canoni  di
locazione finanziaria, canoni di noleggio) contenuti nei documenti di
bilancio  ed in quelli fiscali dei cinque anni precedenti la scadenza
del  termine triennale ed alla cifra d'affari in lavori, accertata in
sede di rilascio dell'attestazione;
    j)  la  disposizione di cui all'art. 15-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni
necessita  di  specificazioni  particolari  in quanto la scadenza del
termine  della  validita'  triennale puo' essere compreso anche in un
periodo  in  cui  il  bilancio  ed  il  documento  fiscale  dell'anno
immediatamente   precedente   non   sono  ancora  stati  approvati  e
depositati;
    k) l'art.  15-bis,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualora
la  quantificazione  dei  requisiti  accertata in sede di verifica e'
inferiore  al  75%  delle  misure  stabilite,  ai  fini  del rilascio
dell'attestazione,  nell'art.  18  del  medesimo  decreto,  la  cifra
d'affari  in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione,
viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive
modificazioni) in modo da ristabilire le percentuali richieste;
    l)  l'art.  15-bis,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifra
d'affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere
non  inferiore  alla somma delle classifiche delle categorie previste
nell'attestazione  e,  pertanto,  ove  cio'  non si verifichi occorre
revisionare   l'attestazione   per   quanto   riguarda   categorie  e
classifiche.
  Cio'  precisato  e'  anche  da segnalare, quali utili premesse alla
indicazione  della documentazione per il rilascio dell'attestazione e
dei  criteri  da  impiegare  per  la verifica triennale, che nel sito
dell'Autorita'   (www.autoritalavoripubblici.it)   e'   presente  fra
l'altro:
    1) l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (art.
11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni);
    2)  l'elenco  delle imprese per le quali vi e' una annotazione in
ordine  ad  un  provvedimento  di  annullamento  o  ridimensionamento
dell'attestazione assunto dall'Autorita';
    3)  l'elenco  delle imprese per le quali vi e' una annotazione in
ordine  al  ritiro o ridimensionamento dell'attestazione deciso delle
SOA;
    4)  l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioni
che consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese nei
cui  confronti  sussistono  cause  di  esclusioni  dalle procedure di
affidamento  di  lavori pubblici (art. 27, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.
  Le  annotazioni  relative  agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4)
sono  contenute  anche  nell'elenco  di  cui  al punto 1), in modo da
essere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi.
  Inoltre  il  modello  di  attestazione  predisposto  dall'Autorita'
contiene, fra l'altro, la indicazione:
    1)  delle  date  di rilascio attestazione originaria; di rilascio
attestazione  in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciata
a  seguito  di variazioni minime cioe' a seguito di: variazione della
denominazione  o  ragione  sociale; variazione della sede; variazione
della rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione del
direttore  tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione in
ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione
di  qualita'; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo
di  azienda;  variazioni a seguito dell'inserimento della prestazione
di  progettazione  in una attestazione che ne era priva; variazioni a
seguito  di  modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.);
di  scadenza validita' triennale; di effettuazione verifica triennale
(qualora  questa  abbia avuto esito positivo); di scadenza intermedia
(nel  caso  si  tratti  di  attestazione di un consorzio stabile); di
scadenza validita' quinquennale;
    2)  dell'esistenza  o  meno  del possesso della certificazione di
qualita'   o   della  dichiarazione  della  presenza  degli  elementi
significativi   e   correlati   del   sistema   di  qualita'  con  la
specificazione  dell'organismo  che  lo ha rilasciato e della data di
scadenza della validita' del documento;
    3) della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di
progettazione  e  costruzione  e della classifica massima cui essa si
riferisce.
  E'  poi  previsto che le attestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma
5,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  e
successive  modificazioni,  vengano trasmesse dalle SOA all'Autorita,
oltre  che in forma cartacea anche on line e, quindi, in modo tale da
poter  essere  inserite  in  tempo  reale  nell'elenco  delle imprese
qualificate  suddiviso  per  regioni  e  che  nella  banca dati delle
attestazioni  sono  conservate,  oltre  alle attestazioni in corso di
validita', anche quelle non piu' valide in quanto sostituite da altre
in  corso  di  validita'  e, cioe', da quelle rilasciate a seguito di
variazioni   minime   oppure   in   quanto   sono  state  ritirate  o
ridimensionate dalle SOA.
  La  presenza  nella  banca dati di tutte le attestazioni rilasciate
nel  tempo  ad  ogni singola impresa consente di inserire nell'elenco
delle  imprese  suddiviso  per  regioni  la  attestazione in corso di
validita'  e  lo  storico  delle attestazione sostituite nel tempo da
quelle in corso di validita'.
  Da   ultimo  si  ricorda  che  le  stazioni  appaltanti  verificano
l'ammissibilita'  di  una  impresa a partecipare alle gare di appalto
controllando,  sulla  base delle date contenute nell'attestazione, la
validita'  del  documento  nel senso che esso non abilita l'impresa a
partecipare  alle  gare  sia nel caso il certificato di qualita' o la
dichiarazione   di   qualita'   non  sono  piu'  validi  e  l'importo
dell'appalto,  invece,  lo richieda (importo dei lavori di competenza
dell'impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza),
sia  nel  caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenza
della  validita' triennale dell'attestazione e non risulta effettuata
positivamente la verifica triennale della stessa.
  Sulla  base  delle  svolte precisazioni si indica la documentazione
che le imprese devono presentare nonche' i criteri, le procedure e le
attivita'  che  le  SOA  devono  svolgere al fine della effettuazione
della  verifica  triennale.  Tali  indicazioni  non  hanno bisogno di
espressa  motivazione  in  quanto  strettamente connesse e dipendenti
dalle precisazioni stesse.
  1.  Il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 17, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni   e'  dimostrato  con  la  presentazione  dei  seguenti
documenti:
    1.1.  certificati  di cittadinanza italiana relativi al titolare,
al   legale   rappresentante   oppure   ai   legali   rappresentanti,
all'amministratore  oppure agli amministratori e al direttore tecnico
oppure ai direttori tecnici;
    1.2.  certificato  di  iscrizione  dell'impresa al registro unico
delle  imprese  di  cui  agli  articoli 2188  e ss. del codice civile
istituito   presso  le  camere  di  commercio  con  l'indicazione  in
particolare di quale sia la specifica attivita' svolta dall'impresa;
    1.3.  comunicazione  effettuata  - ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 -
dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto
sottoposto  a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto,
della  informazione  «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge
31 maggio  1965,  n.  575  e successive modificazioni ...» oppure, in
alternativa,  indicazione,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 252/1998, in calce al certificato di
iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura «... nulla
osta  ai  fini  dell'art.  10  della  legge  31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni ...»;
    1.4. certificato della cancelleria fallimentare;
    1.5.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio, resa ai sensi
degli   articoli 46,  47  e  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, rilasciato dal titolare, dal
legale     rappresentante     o     dai     legali    rappresentanti,
dall'amministratore  o  dagli  amministratori  nonche'  dal direttore
tecnico  o dai direttori tecnici attestante l'inesistenza di sentenze
definitive  di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali
il  giudice  ha  disposto  il  beneficio  della  «non  menzione» o di
sentenze  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze;
    1.6.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio resa ai sensi
degli   articoli 46,  47  e  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, rilasciata dal titolare o dal
legale   rappresentante   circa   l'inesistenza   di   irregolarita',
definitivamente   accertate,   rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento  delle  imposte  e tasse secondo la legislazione italiana o
del  paese di provenienza, di inesistenza di irregolarita' in materia
di   contribuzioni   sociali,   di   inesistenza   di   errore  grave
nell'esecuzione  di  lavori  pubblici, nonche' di false dichiarazioni
circa  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni.
  2.  I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea
devono  essere  prodotti  secondo la normativa vigente nei rispettivi
paesi.
  3.  I  documenti  dei  soggetti  non residenti in Stati dell'Unione
europea  devono  essere  prodotti secondo la legislazione italiana e,
pertanto, secondo quanto previsto al numero 1, fatto salvo per quanto
riguarda  il  certificato di cittadinanza che e' sostituito da quello
di  residenza  ed  il  certificato  di  iscrizione  al registro delle
imprese   presso   la  competente  camera  di  commercio,  industria,
agricoltura  ed artigianato che e' sostituito da quello di iscrizione
al registro professionale dello Stato di provenienza.
  4. Nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversi
tra  impresa  e  SOA  si  dovra'  fare espresso riferimento, ai sensi
dell'art.  17,  comma  2,  del  suddetto decreto del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000 e successive modificazioni, al contenuto delle
disposizioni  approvate  con  la  presente  determinazione nonche' si
dovra' inserire esplicita indicazione, da parte dell'impresa, della/e
categoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso di
mancato  superamento della verifica di mantenimento dell'attestazione
originaria.
  5. Le SOA, ai fini della verifica triennale devono:
    5.1.  per  quanto  riguarda  i  requisiti  di cui all'art. 17 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni (requisiti d'ordine generale):
      5.1.1. accertare che non sussistono, nel casellario informatico
operante  presso  l'Autorita',  annotazioni  in  ordine  a  cause  di
esclusione   delle  imprese  dalle  gare  d'appalto  e  dal  rilascio
dell'attestazione   -  tenendo  conto,  in  particolare,  che  e'  da
considerarsi  errore grave, oltre a quello giudiziaramente accertato,
anche  quello  che  ha  condotto  alla non collaudabilita' dei lavori
oppure  alla  risoluzione  del  contratto  ai sensi dell'art. 119 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
successive  modificazioni  -  e  che, nel caso sussistono annotazioni
riguardanti  il  fatto  che  l'impresa  ha  reso  in  gara oppure nel
rilascio dell'attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso
un   anno  dalla  data  di  inserimento  delle  stesse  nel  suddetto
casellario;
      5.1.2.    verificare   la   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive  di  atto  notorio  rese  in  ordine  alla inesistenza di
condanne  che  incidono  sulla  moralita' professionale dell'impresa,
richiedendo,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministero della giustizia
dell'11 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  14 febbraio  2004,  n.  37, il certificato
generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso
le dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne,
sempre  che  siano  state indicate nella dichiarazione, esprimere una
valutazione  inerente  alla  loro  incidenza  o  meno sulla moralita'
professionale  dell'impresa,  traendo  elementi  di  valutazione  dai
concreti  contenuti  della  fattispecie,  dal  tempo  trascorso dalla
condanna e da eventuali recidive;
      5.1.3.    verificare   la   veridicita'   della   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  resa  in  ordine  alla inesistenza di
irregolarita'  in  materia  di contribuzioni sociali - ivi compresi i
versamenti  alle  Casse  Edili  per  le  imprese  esercenti attivita'
inquadrabile,  dal  punto  di  vista dei rapporti contrattuali con le
relative  maestranze,  nel  settore  edile - richiedendo all'I.N.P.S.
oppure  all'INAIL  oppure  ad  una  cassa Edile il Documento Unico di
Regolarita' Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della
legge 22 novembre 2002, n. 266;
      5.1.4.  verificare  l'inesistenza  di  cessione di azienda o di
ramo  di  azienda  o  di operazioni di locazione, fusione, scissione,
trasformazione  societaria,  richiedendo  il  certificato  storico di
iscrizione  al  registro  unico  delle  imprese  e accertando che nel
casellario  informatico  operante  presso  l'Autorita'  non  vi siano
informazioni in tal senso;
    5.2.  per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni  (certificati  di qualita' aziendale e dichiarazione di
qualita' aziendale):
      5.2.1.    verificare    -   qualora   l'attestazione   contenga
qualificazioni  per classifiche che, ai sensi delle scadenze previste
dall'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e    successive   modificazioni,   richiedano   il   possesso   della
certificazione  di  qualita' aziendale oppure della dichiarazione che
dimostri,  secondo  quanto  stabilito  nell'allegato C al decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, la
presenza  di  elementi  significativi  e  correlati  del  sistema  di
qualita'  -  che  tale requisito sia posseduto nel rispetto di quanto
previsto  nelle  determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9,
del  7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15, del 14 maggio
2003,  n.  11  e  nelle  note  e  comunicati  del  15 maggio 2001, n.
27467/0l/segr e del 2 luglio 2001, n. 37365/0l/segr. e sia valido;
    5.3.  per  quanto  riguarda  il requisito di cui all'articolo 18,
comma  5,  lettera  a)  e  comma  14 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  e successive modificazioni (idonea direzione
tecnica):
      5.3.1.   verificare   che  la  direzione  tecnica  dell'impresa
rispetti  quanto  disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000,
n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell'8 febbraio 2001, n.
6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio
2001,   n.   9993/01/segr.   punto   7),   del   14 giugno  2001,  n.
34470/01/segr.  punto  8)  e  deliberazione del 17 settembre 2003. n.
247;
    5.4.  per  quanto  riguarda  il requisito di cui all'articolo 18,
commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive   modificazioni   (adeguata   dotazione   di  attrezzatura
tecnica):
      5.4.1.  verificare  che  i  dati relativi agli ammortamenti, ai
canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riportati nei
bilanci   e   nei   documenti  fiscali  presentati  dall'impresa,  in
originale,  oppure  in  copia  dichiarata  conforme all'originale dal
legale  rappresentante  della stessa, riguardino il complesso di beni
specificamente  destinati  alla  esecuzione  di lavori con esclusione
pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;
      5.4.2. ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione
finanziaria  sono  assimilate  anche  i noleggi i cui contratti siano
almeno di durata quinquennale;
      5.4.3.  verificare  che i noleggi siano esclusivamente quelli a
freddo;
      5.4.4.   verificare   la   corrispondenza   delle   indicazioni
identificative  essenziali  relative alle attrezzature, mezzi d'opera
ed  equipaggiamento  tecnico  (art.  18,  comma 8, primo periodo, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 e successive
modificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;
      5.4.5. verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia
in   continuita'  con  quello  reale  e  ricada  nel  quinquennio  di
riferimento;
      5.4.6.  ritenere  che  il  possesso del requisito e' dimostrato
qualora  la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni
di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e
minore  di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia
pari  o  superiore  all'1,50%  (uno  e cinquanta centesimi per cento)
della  cifra  d'affari  in  lavori  nella misura accertata in sede di
rilascio  dell'attestazione  e,  contemporaneamente,  la  somma degli
importi   relativi   ai   soli   ammortamenti,  canoni  di  locazione
finanziaria  e  canoni  di  noleggio non inferiore a cinque anni, sia
pari  o  superiore  allo  0,75%  (zero e settantacinque centesimi per
cento) della medesima cifra d'affari;
    5.5.  per quanto riguarda, il requisito di cui all'art. 18, commi
10,  11,  12  e  13,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e successive modificazioni (adeguato organico medio annuo):
      5.5.1.  ritenere  che  il  possesso del requisito e' dimostrato
qualora  il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato     (retribuzioni,    stipendi,    contributi    sociali,
accantonamenti  ai  fondi  di  quiescenza  e  contributi per le casse
edili),   sostenuti  nel  quinquennio  di  riferimento,  sia  pari  o
superiore  all'11,25  %  (undici  e  venticinque centesimi per cento)
della  cifra  d'affari  in  lavori  nella misura accertata in sede di
rilascio  dell'attestazione  e  contemporaneamente  i  costi  per  il
personale   dipendente  a  tempo  determinato  ed  indeterminato  con
qualifica  operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta
centesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa,
qualora  il  costo  per il personale dipendente a tempo indeterminato
siano  pari  o  superiori  al 7,50 % (sette e centesimi cinquanta per
cento)  della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il
personale dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato)
a  tempo indeterminato sia pari o superiore al 6,00 % (sei per cento)
della cifra di cui sopra;
    5.6.  effettuare, nel caso che una o piu' di una delle condizioni
indicate  ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata,
una riduzione figurativa proporzionale della cifra d'affari in lavori
(articoli 15-bis  e  18,  comma  15, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000 e successive modificazioni) in misura tale da
permettere il rispetto di tutte le suddette condizioni;
    5.7.  ritenere  -  qualora  la  cifra  d'affari  in lavori che ha
consentito  il  rispetto  delle condizioni di cui ai precedenti punti
5.4.6.  e  5.5.1.  sia  pari o superiore alla somma delle classifiche
previste  nell'attestazione  sottoposta a verifica triennale - che la
verifica  del  possesso di adeguata capacita' strutturale abbia avuto
esito positivo;
    5.8.  procedere  -  nel  caso  la cifra d'affari in lavori che ha
consentito  il  rispetto  delle condizioni di cui ai precedenti punti
5.4.6.  e  5.5.1. sia inferiore alla somma delle classifiche previste
nell'attestazione  sottoposta  a  verifica triennale - alla revisione
dell'attestazione sulla base delle indicazioni dell'impresa contenute
nel contratto stipulato fra SOA ed impresa;
  6.  le  SOA,  qualora si verifichi sulla base degli accertamenti di
cui  al  punto  5.1.,  che l'impresa non e' in possesso dei requisiti
d'ordine  generale,  devono  dichiarare  che la verifica triennale ha
avuto  esito negativo e comunicare tale risultato all'impresa nonche'
procedere   al  ritiro  dell'attestazione  e  ad  informare  di  tale
operazione  l'Autorita'  la  quale procedera' ad inserire la suddetta
annotazione  nel  casellario informatico al fine di rendere edotte le
stazioni appaltanti dell'esito negativo della verifica;
  7. le SOA, qualora si verifichi quanto previsto al punto 6. possono
considerare conclusa la verifica triennale e, pertanto, non procedere
alle verifiche di cui ai punti 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5;
  8. le SOA possono sospendere, per un periodo non superiore a trenta
giorni,  l'istruttoria  relativa  alla  verifica triennale al fine di
richiedere all'impresa chiarimenti o documentazione integrativa;
  9.  le  SOA, qualora la verifica triennale della attestazione abbia
avuto esito positivo nei riguardi sia dei requisiti d'ordine generale
sia   del  requisito  di  capacita'  strutturale  -  ancorche'  abbia
comportato   un   ridimensionamento  delle  categorie  e  classifiche
previste nell'attestazione sottoposta a verifica - devono trasmettere
l'attestazione  sottoposta  a  verifica  -  con  le modalita' on-line
previste  normalmente  per  la  trasmissione  delle  attestazioni  e,
quindi,  in  modo da essere in tempo reale inserita nell'elenco delle
imprese  qualificate  suddiviso  per  regioni previsto nel casellario
informatico  dell'imprese istituito presso il sito dell'Autorita' con
la  indicazione  sulla  stessa  della  data della suddetta verifica e
della indicazione in ordine alla attestazione di cui essa costituisce
la sostituzione.
  Conclusivamente  appare  utile  fornire  ulteriori  precisazioni di
carattere generale.
  In  primo  luogo  la  disposizione  prevista  dall'art.  15-bis del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  34/2000  e  successive
modificazioni  in  ordine  al  fatto che l'imprese debbono sottoporsi
alla  verifica  triennale  almeno sessanta giorni prima della data di
scadenza   del   triennio   di  validita'  dell'attestazione  non  e'
perentoria  e,  pertanto,  l'impresa puo' sottoporsi a verifica anche
dopo  le  suddette  date  ma,  in  tal  caso, qualora la verifica sia
effettuata    dopo    la   scadenza   del   triennio   di   validita'
dell'attestazione,  l'impresa  non  puo'  partecipare  alle  gare nel
periodo  decorrente  dalla data di scadenza del triennio alla data di
effettuazione della verifica con esito positivo.
  In  secondo  luogo  i  documenti  di  bilancio e fiscali presentati
dall'impresa  ai  fini della verifica triennale, devono essere quelli
relativi  ai  cinque  anni fiscali antecedenti la data della scadenza
della validita' triennale dell'attestazione che risultano approvati e
depositati/presentati  al  momento della stipula del contratto per la
effettuazione  della  suddetta  verifica;  nel  caso  che  la data di
stipula  sia  successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci
devono  essere  quelli  approvati  e depositati alla data di scadenza
della validita' triennale dell'attestazione.
  In  terzo  luogo  ai  fini  di individuare l'effetto che ha l'esito
negativo della verifica triennale oppure la riduzione delle categorie
e  classifiche  nei  riguardi  degli  appalti  da  aggiudicare, degli
appalti  aggiudicati  e  dei contratti in corso di esecuzione valgono
gli avvisi espressi nella determinazione del 30 luglio 2002, n. 19.
  L'Autorita'  - in ordine al costo del lavoro da valutarsi, ai sensi
dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  e  successive  modificazione,  eccessivamente  modesto  - si
riserva   di  fornire  alle  SOA  indicazioni  che  possano  guidarle
nell'applicazione  di  tale  norma e, a tal fine promuovera' incontri
con  gli  enti interessati. Infine si fa presente che le SOA, qualora
nell'attivita'  di  riscontro  della  veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive presentate dall'impresa, incontrino difficolta' operative
dovranno segnalare il fatto all'Autorita' che si attivera' al fine di
superare  le  difficolta'  e  consentire  una  corretta  attivita' di
verifica triennale.
    Roma, 21 aprile 2004
                                                 Il presidente: Garri