MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 3 giugno 2004 

Aggiornamento  annuale,  previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge
5 marzo  2001,  n. 57, degli importi dovuti per il riconoscimento dei
danni   alla   persona   di  lieve  entita',  derivanti  da  sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(GU n.134 del 10-6-2004)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Visto  in  particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001,
n.  57,  modificato  dall'art.  21,  comma  5  della  predetta  legge
12 dicembre  2002,  n. 273, il quale prevede che gli importi previsti
nel  comma  2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla
persona  di  lieve  entita',  derivanti  da sinistri conseguenti alla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, sono aggiornati
annualmente  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, in
misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei
prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'ISTAT;
  Visto  l'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati,  relativo  al  mese di aprile 2004, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  114  del
17 maggio 2004;
  Visto  il  proprio  decreto 22 luglio 2003, con il quale i predetti
importi  sono  stati  da  ultimo  determinati  a  decorrere  dal mese
di aprile 2003;
  Ritenuto  di  dover  adeguare  gli importi di cui al citato decreto
ministeriale  22 luglio  2003,  applicando  la maggiorazione del 2,0%
pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal
mese di aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma
2  dell'art.  5  della  legge  5 marzo  2001,  n. 57 e determinati da
ultimo,  con  il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornati
nelle misure seguenti:
    seicentosessantatre   euro   e  cinquanta  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
    trentotto   euro  e  settantuno  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Marzano