DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2004 

Riclassificazione  dell'Associazione  italiana  della Croce Rossa, ai
sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
(GU n.179 del 2-8-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, come modificato dalla legge 2 dicembre 2000, n. 360;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  165/2001  ed in particolare le
previsioni  contenute  nel  Capo  II  riguardanti la disciplina della
dirigenza e del relativo trattamento economico;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 settembre  1975,  adottato in attuazione dell'art. 20 della citata
legge  n.  70/1975,  con il quale l'Associazione italiana della Croce
Rossa e' stata classificata tra gli enti di notevole rilievo;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2002,  n.  208,  e  successive  modificazioni,  di approvazione dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato
28 ottobre  2002  con  il quale e' stato disposto il commissariamento
dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato
15 ottobre  2003  che  conferma il commissariamento dell'Associazione
italiana della Croce Rossa;
  Vista  la  nota  n.  I.4.d.a.l.2/1  -  2179  del  1° marzo 2004 del
Ministero  della  salute, amministrazione vigilante sull'Associazione
della  Croce  Rossa Italiana, nella quale viene richiesta, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  20  della predetta legge n. 70/1975, la
riclassificazione  dell'ente  tra  gli enti di alto rilievo di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
1975;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e'
stato   delegato   dal   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
all'esercizio,  tra  l'altro, delle funzioni in materia di attuazione
della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Considerato  che,  nella  predetta nota del Ministero della salute,
viene  evidenziata  la  complessita' dei compiti istituzionali svolti
dall'Ente  stesso sia in campo nazionale, con i servizi di assistenza
socio-sanitaria  e  di  pronto soccorso nonche' con gli interventi di
emergenza  quale partner privilegiato della protezione civile; sia in
campo  internazionale  con  gli interventi a favore delle popolazioni
straniere  come  l'attuale  progetto  in  Iraq  che  ha gia' visto la
realizzazione  da  parte  della Croce Rossa Italiana dell'ospedale di
Baghdad ed in Iran con gli interventi post terremoto;
  Considerato che per governare la nuova realta' come delineata e per
consentire il perseguimento dei fini istituzionali nel raggiungimento
degli   obiettivi   di   efficienza,  efficacia  ed  economicita'  e'
necessaria  una  organizzazione  della  struttura  della  Croce Rossa
Italiana  che  garantisca  le  conseguenti determinazioni operative e
gestionali;
  Rilevato  che,  ai  fini  dell'art.  20,  comma 2, lettera a) della
predetta legge n. 70/1975, si e' assistito ad una modificazione della
struttura  dell'ente  sul  territorio  con la previsione, rispetto al
passato, dei comitati regionali e dei comitati locali, con rispettive
autonomie,  determinando  altresi',  rispetto alla vecchia struttura,
una  implementazione di n. 19 comitati regionali e oltre 500 comitati
locali,  fino  ad  arrivare  alla  attuale struttura articolata in un
comitato  centrale,  19 comitati regionali, 104 comitati provinciali,
1032  comitati  locali  e  delegazioni  comunali, centri operativi di
emergenza,  centri  di  accoglienza  profughi,  posti fissi di pronto
soccorso  e,  inoltre, che in campo internazionale, con i progetti di
cooperazione  internazionale, la CRI e' attualmente presente in oltre
20  Paesi nel mondo tra cui America Latina, Turchia, Rwanda, Eritrea,
Paesi  della  ex  Jugoslavia,  India,  Mauritania ed in diversi altri
Paesi,  in  collaborazione  con  il Ministero affari esteri, l'Unione
europea e gli organismi internazionali di Croce Rossa;
  Rilevato,  inoltre  che,  ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera b)
della  predetta  legge  n. 70/1975 la Croce Rossa italiana, a seguito
dall'implementazione delle attivita' convenzionali, ha visto crescere
il  bisogno  di  personale  qualificato,  passando  da  una  presenza
organica  di  n.  1468  dipendenti  di  ruolo,  circa mille unita' di
personale  civile  e  militare  a  termine  e  oltre  1000  unita' di
personale militare richiamato annualmente, all'attuale situazione che
prevede  operare  n. 1784 unita' di personale civile di ruolo, n. 917
unita'   di  personale  militare  continuativo,  n.  1852  unita'  di
personale  civile e militare a termine, oltre ai circa 2000 obiettori
di  coscienza e circa 200.000 volontari iscritti nelle sei componenti
volontaristiche  e che opera ora con un flusso finanziario per l'anno
2002  di  circa  320  milioni  di  euro  annui gestendo un patrimonio
immobiliare di 350 milioni di euro;
  Rilevato  che,  ai  fini  dell'art.  20, comma 2, lettera c) sempre
della  legge  n.  70/1975, il flusso finanziario, pur nell'invarianza
dei contributi erogati dai Ministeri vigilanti, ha subito un costante
incremento  fino  ad arrivare alla cifra di circa 320 milioni di euro
annui  e  ad una gestione di un patrimonio immobiliare di 350 milioni
di euro;
  Ritenuto  che,  conseguentemente, occorra, in relazione al concorso
degli  elementi sopra delineati, procedere ai sensi e per gli effetti
dell'art.  20 della predetta legge n. 70/1975, alla riclassificazione
dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  applicazione  dell'art.  20, comma 2, lettere a), b), e c),
della  legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Ente associazione italiana della
Croce   Rossa   e'   da  ritenere  di  alto  rilievo  con  decorrenza
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Gli  oneri  finanziari  conseguenti  sono a carico del bilancio
dell'Ente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2004

             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Mazzella
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

Registato alla Corte dei conti il 13 luglio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 196