MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2004 

Proroga   delle   autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  ed
all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari.
(GU n.198 del 24-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962,  n. 283 modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (S.O.   Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  l'art.  1 del regolamento 2076/2002/CE della Commissione del
20 novembre  2002  e  l'art.  1  della  decisione  della  Commissione
2003/565/CE  del  25 luglio  2003  che  prolungano  il periodo di cui
all'art.  8,  paragrafo  2,  della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
relativo  all'applicazione  della  normativa nazionale per i prodotti
fitosanitari  a base di sostanze attive che non hanno concluso l'iter
di revisione comunitaria;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti
fitosanitari  elencati  nel  presente  dispositivo  e  autorizzati ad
essere  immessi in commercio per un numero limitato di anni. ai sensi
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, art. 5, comma 1, a
nome dell'Impresa Agan Chemical Manufacturers LTD, con sede legale in
Ashdod  (Israele),  legalmente  rappresentata  in Italia dall'Impresa
Makhteshim  Agan  Italia  S.r.l.,  con sede legale in Bergamo, via G.
Verdi n. 12;
  Visto il decreto 31 ottobre 2003 con cui e' stata prorogata fino al
31 luglio   2004   l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego  dei  prodotti fitosanitari sottoelencati in attesa della
definizione del ricorso presentato avverso la nuova classificazione;
  Considerato  che per la riclassificazione dei prodotti fitosanitari
sono necessari approfondimenti tecnici da svolgersi in collaborazione
con l'Istituto superiore di sanita';
  Vista  la  nota  del  16 luglio  2004 con cui l'impresa medesima ha
chiesto  che  le  autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in tabella
vengano ulteriormente prorogate;
                              Decreta:
  E'    prolungata    ulteriormente    fino   al   31 dicembre   2005
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ed  all'impiego  dei
prodotti   fitosanitari   sottoelencati,  a  nome  dell'Impresa  Agan
Chemical  Manufacturers  LTD,  con  sede  legale in Ashdod (Israele),
legalmente  rappresentata  in  Italia  dall'Impresa  Makhteshim  Agan
Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12, con il
rispetto  delle condizioni riportate nelle precedenti autorizzazioni,
in  attesa della riclassificazione e degli approfondimenti tecnici da
svolgersi in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':


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   Nome prodotto       Sostanza attiva      Nr. Reg.     Data Reg.
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BROMOTRIL FE          Bromoxinil fenolo      9451       23.12.1997
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BRIOTRIL              Bromoxinil ottanoato   9375       29.09.1997
COMBIO                Ioxinil ottanoato
                      Mecropop
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BRIOTRIL              Bromoxinil ottanoato   9377       29.09.1997
                      Ioxinil ottanoato
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BROMOTRIL             Bomoxinil ottanoato    9376       29.09.1997
e suo prodotto
copia
FLAVOS (gia'                                 9900       15.01.1999
BELMAIS)
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  Sono  fatti  salvi  gli  obblighi  di  adeguamento  alle  decisioni
comunitarie  che  saranno  stabilite  per  ciascuna  sostanza  attiva
contenuta  nei  prodotti  di  cui trattasi, al termine della relativa
revisione comunitaria.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli