LEGGE 23 agosto 2004, n. 239 

Riordino  del  settore  energetico,  nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
(GU n.215 del 13-9-2004)
 
 Vigente al: 28-9-2004  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento  comunitario
e  dagli  obblighi  internazionali,  sono  principi  fondamentali  in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, quelli posti  dalla  presente  legge.  Sono,  altresi',
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la  tutela  della  concorrenza,  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva  la
disciplina in materia di rischi da  incidenti  rilevanti,  la  tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  al  fine  di  assicurare  l'unita'
giuridica ed economica dello Stato  e  il  rispetto  delle  autonomie
regionali e locali, dei trattati  internazionali  e  della  normativa
comunitaria. Gli obiettivi  e  le  linee  della  politica  energetica
nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo  Stato  che  si  avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con  le  autonomie
regionali  previsti  dalla  presente  legge.  Sono  fatte  salve   le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita'  della  presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione. 
  2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate: 
a) le attivita' di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio
   non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto  e  vendita  di
   energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle materie
   fonti di energia, sono libere su tutto  il  territorio  nazionale,
   nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico  derivanti  dalla
   normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; 
b) le attivita' di trasporto e  dispacciamento  del  gas  naturale  a
   rete, nonche' la gestione di infrastrutture di  approvvigionamento
   di energia connesse alle attivita' di trasporto  e  dispacciamento
   di energia a rete, sono di interesse pubblico  e  sono  sottoposte
   agli obblighi  di  servizio  pubblico  derivanti  dalla  normativa
   comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite  convenzioni
   con le autorita' competenti; 
c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e gas  naturale
   a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio  sotterraneo  di
   idrocarburi, nonche' di trasmissione e dispacciamento  di  energia
   elettrica sono attribuite in concessione secondo  le  disposizioni
   di legge. 
  3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il  cui
conseguimento   e'   assicurato   sulla   base   dei   principi    di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  dalle
regioni e dagli enti locali, sono: 
a) garantire   sicurezza,   flessibilita'   e    continuita'    degli
   approvvigionamenti  di  energia,  in  quantita'  commisurata  alle
   esigenze, diversificando le fonti energetiche  primarie,  le  zone
   geografiche di provenienza e le modalita' di trasporto; 
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,  la
   non discriminazione nell'accesso alle  fonti  energetiche  e  alle
   relative modalita' di fruizione e il riequilibrio territoriale  in
   relazione ai contenuti delle lettere da c) a l); 
c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai clienti finali e
   le  condizioni  di  non  discriminazione   degli   operatori   nel
   territorio   nazionale,   anche   al   fine   di   promuovere   la
   competitivita'  del  sistema  economico  del  Paese  nel  contesto
   europeo e internazionale; 
d) assicurare  lo  sviluppo  del  sistema  attraverso  una  crescente
   qualificazione dei servizi e delle imprese e una  loro  diffusione
   omogenea sul territorio nazionale; 
e) perseguire  il  miglioramento  della   sostenibilita'   ambientale
   dell'energia, anche in termini  di  uso  razionale  delle  risorse
   territoriali, di tutela della salute e di rispetto  degli  impegni
   assunti a livello internazionale, in  particolare  in  termini  di
   emissioni di gas ad effetto serra e di incremento  dell'uso  delle
   fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a
   ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
   deve  avvenire  anche  attraverso  il  sistema   complessivo   dei
   meccanismi di mercato, assicurando  un  equilibrato  ricorso  alle
   fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie  di  minore
   impatto ambientale e territoriale; 
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per  le  finalita'
   di sicurezza nazionale e  di  sviluppo  della  competitivita'  del
   sistema economico del Paese; 
g) valorizzare le risorse nazionali di  idrocarburi,  favorendone  la
prospezione e l'utilizzo con modalita' compatibili con l'ambiente; 
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia; 
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento  alle
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate; 
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione  tecnologica  in
   campo energetico, anche  al  fine  di  promuovere  l'utilizzazione
   pulita di combustibili fossili; 
m) salvaguardare  le  attivita'  produttive  con  caratteristiche  di
   prelievo costanti e alto  fattore  di  utilizzazione  dell'energia
   elettrica, sensibili al costo dell'energia; 
n) favorire,   anche   prevedendo   opportune   incentivazioni,    le
   aggregazioni nel  settore  energetico  delle  imprese  partecipate
   dagli enti locali sia tra di loro che con  le  altre  imprese  che
   operano nella gestione dei servizi. 
  4. Lo Stato e le  regioni,  al  fine  di  assicurare  su  tutto  il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'  di  fruizione  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: 
a) il  rispetto  delle  condizioni   di   concorrenza   sui   mercati
   dell'energia,  in  conformita'  alla   normativa   comunitaria   e
   nazionale; 
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,  alla
   libera  circolazione  dell'energia  all'interno   del   territorio
   nazionale e dell'Unione europea; 
c) l'assenza  di  oneri  di  qualsiasi  specie  che  abbiano  effetti
   economici diretti o indiretti ricadenti al  di  fuori  dell'ambito
   territoriale delle autorita' che li prevedono; 
d) l'adeguatezza   delle   attivita'   energetiche   strategiche   di
   produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per   assicurare   adeguati
   standard di sicurezza  e  di  qualita'  del  servizio  nonche'  la
   distribuzione  e  la  disponibilita'  di  energia  su   tutto   il
   territorio nazionale; 
e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione  dei  sistemi  di
   approvvigionamento e di trasporto nazionale  e  transnazionale  di
   energia; 
f) l'adeguato  equilibrio  territoriale  nella  localizzazione  delle
   infrastrutture   energetiche,   nei   limiti   consentiti    dalle
   caratteristiche  fisiche  e  geografiche  delle  singole  regioni,
   prevedendo eventuali misure di  compensazione  e  di  riequilibrio
   ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
   strategici nazionali  richiedano  concentrazioni  territoriali  di
   attivita',  impianti   e   infrastrutture   ad   elevato   impatto
   territoriale, con esclusione degli impianti  alimentati  da  fonti
   rinnovabili; 
g) la trasparenza e la proporzionalita' degli  obblighi  di  servizio
   pubblico  inerenti  le  attivita'  energetiche,  sia   che   siano
   esercitate in regime di concessione, sia che siano  esercitate  in
   regime di libero mercato; 
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie  per  il
   rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato  e  per  la
   realizzazione delle infrastrutture; 
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  e  del  paesaggio,  in
   conformita' alla normativa nazionale, comunitaria e  agli  accordi
   internazionali. 
  5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati  dalla
localizzazione  di  nuove  infrastrutture  energetiche   ovvero   dal
potenziamento o  trasformazione  di  infrastrutture  esistenti  hanno
diritto  di  stipulare  accordi  con  i   soggetti   proponenti   che
individuino  misure  di  compensazione  e  riequilibrio   ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387. 
  6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e  delle  funzioni
amministrativi  non  previsti  dal  comma  7,   ferme   le   funzioni
fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'  metropolitane
previste dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. Sono esercitati dallo Stato,  anche  avvalendosi  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il  gas,  i  seguenti  compiti  e  funzioni
amministrativi: 
a) le determinazioni  inerenti  l'importazione  e  l'esportazione  di
energia; 
b) la definizione del quadro di programmazione di settore; 
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle
   norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto,
   stoccaggio   e   distribuzione   dell'energia,    nonche'    delle
   caratteristiche tecniche e merceologiche  dell'energia  importata,
   prodotta, distribuita e consumata; 
d) l'emanazione  delle  norme  tecniche  volte   ad   assicurare   la
   prevenzione degli infortuni sul lavoro e la  tutela  della  salute
   del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c); 
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per  gli
   impianti  di  cui  alla  lettera  c)  dirette  a  disciplinare  la
   sicurezza  antincendi  con   criteri   uniformi   sul   territorio
   nazionale, spettanti in via esclusiva  al  Ministero  dell'interno
   sulla base della legislazione vigente; 
f)  l'imposizione   e   la   vigilanza   sulle   scorte   energetiche
obbligatorie; 
g) l'identificazione  delle  linee  fondamentali   dell'assetto   del
   territorio    nazionale    con    riferimento    all'articolazione
   territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di
   interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; 
h) la programmazione  di  grandi  reti  infrastrutturali  energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; 
i) l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli   insediamenti
   strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,  e  del
   decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine  di  garantire
   la   sicurezza    strategica,    ivi    inclusa    quella    degli
   approvvigionamenti  energetici  e  del   relativo   utilizzo,   il
   contenimento  dei  costi  dell'approvvigionamento  energetico  del
   Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la  generazione
   di energia elettrica e l'adeguamento della strategia  nazionale  a
   quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; 
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del  mare
   territoriale per  finalita'  di  approvvigionamento  di  fonti  di
   energia; 
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e  coltivazione
   di idrocarburi, ivi comprese le  funzioni  di  polizia  mineraria,
   adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
   o) la definizione dei programmi di ricerca  scientifica  in  campo
   energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
   tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
   Bolzano; 
p) la definizione dei  principi  per  il  coordinato  utilizzo  delle
   risorse finanziarie regionali, nazionali  e  dell'Unione  europea,
   sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
   legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della  continuita'
   della fornitura, in caso di crisi del mercato  dell'energia  o  di
   gravi  rischi  per  la  sicurezza  della   collettivita'   o   per
   l'integrita' delle apparecchiature e degli  impianti  del  sistema
   energetico; 
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della  sicurezza
   degli  impianti  utilizzatori  all'interno  degli  edifici,  ferma
   restando la competenza del Ministero  dell'interno  in  ordine  ai
   criteri generali di sicurezza antincendio. 
  8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
a) con particolare riguardo al settore elettrico,  anche  avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 
   1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita' 
   di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia  elettrica
e l'adozione dei relativi indirizzi; 
   2) la stipula delle  convenzioni  per  il  trasporto  dell'energia
elettrica sulla rete nazionale; 
   3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di 
   trasmissione nazionale, considerati anche  i  piani  regionali  di
sviluppo del servizio elettrico; 
   4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della 
   convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e 
   di  sviluppo  della  rete   nazionale   e   dei   dispositivi   di
interconnessione; 
   5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza 
   e dell'economicita' degli interscambi internazionali, degli 
   approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del 
   sistema di generazione e delle reti  energetiche,  promuovendo  un
accesso piu' esteso all'importazione di energia elettrica; 
   6)  l'adozione  di  misure  finalizzate  a  garantire  l'effettiva
concorrenzialita' del mercato dell' energia elettrica; 
   7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di 
   distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla 
   costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di 
   energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita 
   la Conferenza unificata e tenuto conto delle  linee  generali  dei
piani energetici regionali; 
b) con particolare  riguardo  al  settore  del  gas  naturale,  anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 
   1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita' di 
   trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione 
   di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso 
   di necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle 
   relative convenzioni e la fissazione di regole per il 
   dispacciamento  in  condizioni  di  emergenza  e  di  obblighi  di
sicurezza; 
   2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata,  della
rete nazionale di gasdotti; 
   3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio  di  gas  naturale  in
giacimento; 
   4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di 
   importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla 
   base  di  criteri  generali  stabiliti,  sentita   la   Conferenza
unificata; 
   5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita' e 
   della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento 
   coordinato del sistema di stoccaggio  e  per  la  riduzione  della
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale; 
c) con particolare riguardo al settore  degli  oli  minerali,  intesi
   come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte
   le  specie  e  qualita'  di  prodotti   petroliferi   derivati   e
   assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
   1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia  di
   impianti di lavorazione e stoccaggio  adibito  all'importazione  e
   all'esportazione  di  oli   minerali,   al   fine   di   garantire
   l'approvvigionamento del mercato; 
   2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le 
   amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta 
   dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, 
   in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi 
   riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonche' 
   per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli 
   investimenti  necessari  per   l'adeguamento   alle   disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali; 
   3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, 
   dell'effettiva capacita' di lavorazione e  di  stoccaggio  adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali; 
   4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori 
   oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali 
   per la realizzazione e le modifiche significative di 
   infrastrutture di lavorazione e di  stoccaggio  di  oli  minerali,
strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese; 
   5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di 
   criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni 
   all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e 
   di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista 
   dalla normativa vigente in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale; 
   6) individuazione, di intesa con la  Conferenza  unificata,  della
rete nazionale di oleodotti. 
  9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3,
lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e
propongono agli organi  istituzionali  competenti  le  iniziative  da
intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono  una  ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati,  provvede
a definire tale ripartizione. 
  11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21,  della  legge  14  novembre
1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per l'energia elettrica
e   il   gas,   nell'ambito   del   Documento    di    programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei  servizi
di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che
corrispondono  agli  interessi  generali  del  Paese.  Ai  fini   del
perseguimento degli obiettivi generali  di  politica  energetica  del
Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  puo'  definire,  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di  politica  generale
del settore per l'esercizio delle funzioni  attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente. 
  12. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  presenta  al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei  ministri  la  relazione
sullo  stato  dei  servizi  e   sull'attivita'   svolta,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre  1995,
n.  481,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno.  Nella  relazione
l'Autorita' illustra anche le iniziative  assunte  nel  quadro  delle
esigenze  di  sviluppo  dei  servizi  di  pubblica  utilita'   e   in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11. 
  13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o  atti  ai  sensi
delle leggi vigenti, fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dalle
leggi medesime, l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data  di  ricevimento  del  provvedimento  o  dell'atto.
Decorso inutilmente tale termine,  il  provvedimento  o  l'atto  puo'
comunque essere adottato. 
  14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
non adotti atti o provvedimenti di  sua  competenza  ai  sensi  delle
leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il potere sostitutivo nelle
forme e nei limiti stabiliti dal  presente  comma.  A  tale  fine  il
Ministro  delle  attivita'  produttive  trasmette  all'Autorita'   un
sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni.  Trascorso
tale termine  senza  che  l'Autorita'  abbia  adottato  l'atto  o  il
provvedimento, questo e' adottato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle attivita' produttive. 
  15. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e'  organo
collegiale costituito dal  Presidente  e  da  quattro  membri.  Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti  l'Autorita'  in  carica
alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro  i  successivi
sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle
tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione  del  sovrapprezzo
termico, rispondono degli atti e dei comportamenti  posti  in  essere
nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza
penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del
codice  civile  soltanto  a  titolo  di  responsabilita'  civile,  in
conformita' con le disposizioni  degli  articoli  33,  34  e  35  del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   80,   come   sostituiti
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 
  17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,  nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione  europea
e la rete di trasporto italiana, nella  realizzazione  in  Italia  di
nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto  e  di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale,  o  in  significativi
potenziamenti delle capacita' delle  infrastrutture  esistenti  sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e  di  nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere,  per
la capacita' di nuova realizzazione,  un'esenzione  dalla  disciplina
che  prevede  il  diritto  di  accesso  dei  terzi.  L'esenzione   e'
accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni  e  per
una quota di  almeno  l'80  per  cento  della  nuova  capacita',  dal
Ministero delle attivita' produttive,  previo  parere  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione  di  nuove
infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e'  accordata  previa
consultazione  delle  autorita'   competenti   dello   Stato   membro
interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  ai  sensi  del   decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  e   i   diritti   derivanti
dall'articolo 27 della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  per  le
concessioni  rilasciate  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e  per  le
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  8  della  legge  24
novembre 2000, n. 340.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive sono definiti i principi e le modalita'  per  il  rilascio
delle esenzioni e per l'accesso  alla  rete  nazionale  dei  gasdotti
italiani nei casi di cui al presente comma, nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. 
  18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,  nella
realizzazione   di    nuove    infrastrutture    internazionali    di
interconnessione con Stati non  appartenenti  all'Unione  europea  ai
fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel  potenziamento
delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti  esistenti,  hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti,  all'allocazione   prioritaria   nel   conferimento   della
corrispondente nuova capacita' realizzata  in  Italia  di  una  quota
delle capacita' di trasporto pari ad  almeno  l'80  per  cento  delle
nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo
di almeno venti anni, e in base alle modalita' di conferimento e alle
tariffe  di  trasporto,  stabilite   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas. Tale diritto e'  accordato  dal  Ministero  delle
attivita' produttive,  previo  parere  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine  di  trenta
giorni  dalla  richiesta,  trascorso  il  quale   si   intende   reso
positivamente. 
  19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti  che
investono  si  intendono  anche   i   soggetti   che,   mediante   la
sottoscrizione  di  contratti  di  importazione  garantiti  a   lungo
termine, contribuiscono a finanziare il progetto. 
  20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale  dei  gasdotti  di  cui  al  comma  18,
nonche' la residua quota delle capacita' delle  nuove  infrastrutture
di interconnessione,  dei  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo  di  gas
naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di  cui  al  comma
17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo  stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e  il  gas  in  base  a  criteri  di  efficienza,
economicita' e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con  decreti  del
Ministro delle attivita' produttive. 
  21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti  i  casi
in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti,  ovvero
nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche  e
finanziarie ad imprese del gas  naturale  operanti  nel  sistema,  in
relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima  della
data di entrata in vigore della  direttiva  98/30/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 
  22. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  anche  su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  adotta
i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,  a  carico
dei soggetti che non rispettano i criteri  in  base  ai  quali  hanno
ottenuto l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o  di
rigassificazione di cui al comma 20. 
  23. Ai fini di salvaguardare la  continuita'  e  la  sicurezza  del
sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un  punto
di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita' di  entrata
e di uscita sulla rete di trasporto nazionale  del  gas,  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui
all'articolo 13  della  deliberazione  della  medesima  Autorita'  17
luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  190
del 14 agosto 2002. 
  24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: 
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per 
   lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica 
   e di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di sviluppo 
   predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto  con
gli indirizzi medesimi"; 
b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna societa'  a  controllo
   pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna  societa'  a
   controllo  pubblico,   anche   indiretto,   solo   qualora   operi
   direttamente nei medesimi settori". 
  25. Il termine  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2004. 
  26. I  commi  1,  2,  3  e  4  del  citato  articolo  1-sexies  del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Al fine di garantire la sicurezza del  sistema  energetico  e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale  e  sono  soggetti  a  un'autorizzazione
unica,  rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive   di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e previa intesa con la regione o le  regioni  interessate,  la  quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo  titolo
a costruire e ad  esercire  tali  infrastrutture  in  conformita'  al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio provvede alla valutazione di  impatto  ambientale  e  alla
verifica della  conformita'  delle  opere  al  progetto  autorizzato.
Restano  ferme,  nell'ambito  del  presente  procedimento  unico,  le
competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
merito  all'accertamento   della   conformita'   delle   opere   alle
prescrizioni delle norme  di  settore  e  dei  piani  urbanistici  ed
edilizi. 
2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
a) indica le prescrizioni e  gli  obblighi  di  informativa  posti  a
   carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
   salvaguardia  del  sistema  energetico  nazionale  e   la   tutela
   ambientale, nonche' il termine  entro  il  quale  l'iniziativa  e'
   realizzata; 
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'
   ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'
   e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni  in
   essa compresi,  conformemente  al  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante  il  testo  unico  delle
   disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   materia   di
   espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di  cui  al
   comma 1 comportino  variazione  degli  strumenti  urbanistici,  il
   rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito  di  un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche' evidenzi, con
elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle  quali
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali  fasce  di
rispetto e le necessarie  misure  di  salvaguardia.  Al  procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  le  altre
amministrazioni interessate nonche' i soggetti preposti ad esprimersi
in relazione  ad  eventuali  interferenze  con  altre  infrastrutture
esistenti.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione,  ai  fini   della
verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e'  fatto  obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio
ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non  puo'
incidere sul rispetto del termine  entro  il  quale  e'  prevista  la
conclusione del procedimento. 
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di  cui
al presente  articolo  siano  sottoposte  a  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di  tale  valutazione  costituisce
parte   integrante   e   condizione   necessaria   del   procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la  VIA
o,  nei  casi  previsti,  acquisito   l'esito   della   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di  cui  al
comma  3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai  quali  non   sono
prescritte le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il
procedimento  unico  deve  essere  concluso  entro  il   termine   di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni  interessate  nel  termine   prescritto   per   il   rilascio
dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta' e leale collaborazione e autorizza le opere di cui  al
comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive previo concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza
del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione eccetto i  procedimenti  per  i
quali  sia  completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero  il  relativo
procedimento risulti in fase di conclusione. 
4-quater. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  alle
reti elettriche di  interconnessione  con  l'estero  con  livello  di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture  per  il  collegamento  alle  reti  nazionali  di
trasporto dell'energia  delle  centrali  termoelettriche  di  potenza
superiore a 300 MW termici,  gia'  autorizzate  in  conformita'  alla
normativa vigente". 
  27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del  2003,
al comma 5, le parole: "di reti energetiche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso  articolo  1-sexies,  al
comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto  nazionale
del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse. 
  28. Nell'articolo 9,  comma  2,  ultimo  periodo,  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36, le parole:  "decreto  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di  cui
all'articolo 4, comma 4". 
  29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione
di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas  cui
partecipino imprese o enti di Stati membri  dell'Unione  europea  ove
non sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   puo',   entro   trenta    giorni    dalla    comunicazione
dell'operazione  all'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
mercato, definire condizioni e  vincoli  cui  devono  conformarsi  le
imprese o gli enti degli  Stati  membri  interessati  allo  scopo  di
tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali  di
energia ovvero la concorrenza nei mercati. 
  30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: 
"5-ter. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, e'  cliente  idoneo  ogni  cliente  finale,  singolo  o
associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del  territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali
o  costituite  in  forma  societaria,  nonche'  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno  precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh. 
5-quater. A decorrere dal 1° luglio  2004,  e'  cliente  idoneo  ogni
cliente finale non domestico. 
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente  idoneo  ogni
cliente finale. 
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui  ai  commi  5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di  fornitura,  come  clienti  vincolati,  con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato,  la  fornitura  ai  suddetti
clienti idonei continua ad  essere  garantita  dall'Acquirente  unico
Spa". 
  31. Il comma 3 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' abrogato. 
  32. I consorzi previsti dall'articolo 1  della  legge  27  dicembre
1953, n. 959, possono  cedere  l'energia  elettrica  sostitutiva  del
sovracanone ai clienti idonei  e  all'Acquirente  unico  Spa  per  la
fornitura ai clienti vincolati. 
  33. Sono fatte salve le concessioni  di  distribuzione  di  energia
elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attivita' di
distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14,  comma  1,  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto  1992,  n.  359.  Il  Ministro  delle  attivita'
produttive, sentita l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,
anche al fine di garantire la parita' di  condizioni,  puo'  proporre
modifiche  e  variazioni  delle  clausole  contenute  nelle  relative
convenzioni. 
  34. Le aziende operanti nei settori dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre  dotazioni  infrastrutturali,  nel  territorio  cui  la
concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata,  non
possono  esercitare,  in  proprio  o   con   societa'   collegate   o
partecipate, alcuna attivita' in regime di concorrenza, ad  eccezione
delle attivita' di vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas  e  di
illuminazione pubblica, nel settore dei  servizi  postcontatore,  nei
confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
il Ministero delle attivita' produttive,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  e   le   altre   amministrazioni   interessate
provvederanno a modificare e integrare le  norme  e  i  provvedimenti
rilevanti ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma. 
  35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi  di
misura, i provvedimenti necessari affinche' le imprese  distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la  misura  dei  loro
consumi elettrici. 
  36. I proprietari  di  nuovi  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica di  potenza  termica  non  inferiore  a  300  MW  che  sono
autorizzati dopo la data di entrata in vigore  della  presente  legge
corrispondono  alla  regione  sede  degli  impianti,  a   titolo   di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a  0,20  euro
per ogni MWh di energia elettrica prodotta,  limitatamente  ai  primi
sette anni  di  esercizio  degli  impianti.  La  regione  sede  degli
impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti: 
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore  al  40
per cento del totale; 
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50  per  cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla 
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; 
   c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto. 
  37.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla
revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le  modalita'
di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei  casi
di localizzazione  degli  impianti  in  comuni  confinanti  con  piu'
regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di  cui  al
comma 36 sono determinati dalla regione sede  dell'impianto  d'intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di  potenza  termica  non
inferiore  a  300  MW,  oggetto  di   interventi   di   potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della  presente  legge,
il contributo, calcolato con riferimento  all'incremento  di  potenza
derivante dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene  corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata  in  esercizio  dello  stesso
ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36
non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di
cui al comma 5 o risultino comunque gia' stipulati, prima della  data
di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi
a misure di compensazione. Qualora  gli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica, per la loro particolare  ubicazione,  valutata  in
termini  di  area  di  raggio  non  superiore  a  10  km  dal   punto
baricentrico  delle  emissioni  ivi  incluse   le   opere   connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi  nazionali,  il
contributo ad essi relativo e'  corrisposto  agli  enti  territoriali
interessati in base a criteri individuati con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  38.  Le  operazioni  effettuate  sul  mercato  elettrico   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, si considerano effettuate, ai fini  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento  del
corrispettivo, salvo  il  disposto  del  quarto  comma  del  medesimo
articolo 6. 
  39.   Qualora   si   verifichino   variazioni   dell'imponibile   o
dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato  elettrico
di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla  fattura  emessa  in
relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti  della  medesima  controparte.  Per  operazione
omologa si intende quella  effettuata  con  riferimento  allo  stesso
periodo e allo stesso punto di offerta. 
  40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della  funzione  di
garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da
parte dell'Acquirente unico  Spa,  i  contratti  di  importazione  in
essere alla data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, in  capo  all'ENEL  Spa  e  destinati  al  mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima  Acquirente  unico
Spa con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al  cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra  il  prezzo  dell'energia
importata attraverso i contratti  ceduti  e  il  prezzo  dell'energia
elettrica  di  produzione  nazionale.   L'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas determina le modalita' tecniche ed economiche  per
detto trasferimento. 
  41. Previa richiesta del produttore, l'energia  elettrica  prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui
al  secondo  periodo  del  comma  12  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999  alimentati  dalle  fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,  maremotrice
e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti  ad
acqua fluente, e' ritirata dal Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  Spa  o  dall'impresa  distributrice   rispettivamente   se
prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale  o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e  al
terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di
cui al primo  periodo  del  presente  comma,  facendo  riferimento  a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle  convenzioni
in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma,  viene
ceduta al mercato. 
  42.  I  produttori  nazionali   di   energia   elettrica   possono,
eventualmente  in  compartecipazione  con  imprese  di  altri  paesi,
svolgere attivita'  di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti
localizzati  all'estero,  anche  al  fine  di  importarne   l'energia
prodotta. 
  43. Per la riforma della disciplina del  servizio  elettrico  nelle
piccole reti isolate di cui all'articolo 2,  comma  17,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del servizio  svolto  dalle
imprese elettriche minori di cui all'articolo  4,  numero  8),  della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di  cui
all'articolo 7 della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative  costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
a) tutela  dei  clienti  finali  e  sviluppo,   ove   le   condizioni
   tecnico-economiche lo  consentano,  dell'interconnessione  con  la
   rete di trasmissione nazionale; 
b) definizione    di    obiettivi    temporali    di    miglioramento
   dell'efficienza  e  dell'economicita'  del  servizio  reso   dalle
   imprese, con individuazione di specifici parametri ai  fini  della
   determinazione delle integrazioni tariffarie; 
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuita'
e la qualita' della fornitura. 
  44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al  comma  7,
lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su  proposta
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel  rispetto  delle
prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) riordino della normativa tecnica impiantistica  all'interno  degli
edifici; 
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti  di  cui
   alla lettera a) per  accertare  il  rispetto  di  quanto  previsto
   dall'attuale normativa in  materia  con  l'obiettivo  primario  di
   tutelare gli utilizzatori degli impianti  garantendo  un'effettiva
   sicurezza. 
  45. Il comma 7 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' sostituito dal seguente: 
"7. I soggetti  titolari  di  concessioni  di  distribuzione  possono
costituire una o piu' societa'  per  azioni,  di  cui  mantengono  il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i  rapporti  in  essere,  le
attivita' e le passivita'  relativi  alla  distribuzione  di  energia
elettrica e  alla  vendita  ai  clienti  vincolati.  L'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare  i  criteri  per  le
opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa  delle
attivita' esercitate dalle predette societa'". 
  46. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai  clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari  a  200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si
e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta  di  gas,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a  individuare,
mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita
del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate
aree geografiche. 
  47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46,  a  condizioni
di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai  sensi  dello
stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni  a  partire
dal ricevimento della richiesta  da  parte  del  cliente  finale.  La
stessa fornitura, ivi inclusi i limiti  e  gli  aspetti  relativi  al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata  dalle  imprese  di
vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro  delle  attivita'
produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  48. Resta ferma la possibilita' di cui all'articolo  17,  comma  5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas
e l'attuazione della transizione dello stesso  ai  nuovi  assetti,  i
termini di cui all'articolo  28,  comma  4,  e  all'articolo  36  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  sono  differiti  al  31
dicembre 2005. 
  50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas  naturale  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai  fini  e  per  gli
effetti di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
all'atto del pagamento  del  corrispettivo,  salvo  il  disposto  del
quarto comma del medesimo articolo 6. 
  51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e' abrogato. 
  52. Al fine di garantire la sicurezza  di  approvvigionamento  e  i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello  stoccaggio  e
della vendita di gas di petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo   volto   a
riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio  degli
impianti  di  riempimento,  travaso  e  deposito  di   GPL,   nonche'
all'esercizio dell'attivita' di  distribuzione  di  gas  di  petrolio
liquefatti. Il  decreto  legislativo  e'  adottato  su  proposta  del
Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze,  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) assicurare adeguati  livelli  di  sicurezza  anche  attraverso  la
   revisione  delle  vigenti  regole  tecniche,  ferma  restando   la
   competenza del Ministero dell'interno  in  materia  di  emanazione
   delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero
   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  in  materia   di
   prevenzione e protezione dai rischi industriali; 
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la
   determinazione  di   requisiti   tecnici   e   professionali   per
   l'esercizio  dell'attivita'  e   l'adeguamento   della   normativa
   inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica; 
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione  di
sanzioni proporzionali e dissuasive. 
  53.  Ai  fini  di  promuovere  l'utilizzo  di  GPL  e  metano   per
autotrazione,  nell'articolo  1,  comma  2,  del   decreto-legge   25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla  data
di immatricolazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  i  tre
anni successivi alla data di immatricolazione". 
  54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono  erogati
anche a favore delle persone giuridiche. 
  55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia  di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7. 
  56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  lettera  a),  sono
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi: 
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali; 
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e  stoccaggio  di
oli minerali; 
c) la variazione della capacita'  complessiva  di  lavorazione  degli
stabilimenti di oli minerali; 
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali. 
  57. Le autorizzazioni sono rilasciate  dalla  regione,  sulla  base
degli indirizzi e degli obiettivi generali  di  politica  energetica,
previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni  vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di  prevenzione
incendi e di demanio marittimo. 
  58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o  dei  depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al  comma  56,
lettere c) e d), nonche' quelle  degli  oleodotti,  sono  liberamente
effettuate dall'operatore, nel rispetto delle  normative  vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di  prevenzione
incendi e di demanio marittimo. 
  59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta  energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli  approvvigionamenti  e
di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero   delle   attivita'   produttive   puo'   concludere,   per
investimenti in opere localizzate nelle aree  depresse  del  Paese  e
definite  di  pubblica  utilita'  in   applicazione   del   comma   1
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,  n.  55,  contratti  di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione  del  Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
e della legislazione applicabile. Con  apposito  regolamento  emanato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite  condizioni
di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico. 
  60.  Nei  casi  previsti  dalle  norme  vigenti,  la  procedura  di
valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e  al
potenziamento  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto  ivi  comprese  le  opere   connesse,   fatte   salve   le
disposizioni  di  cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,   e
all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le  disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  valgono
anche  per  la  realizzazione  di  stoccaggi  di  gas   naturale   in
sotterraneo,  ferma  restando  l'applicazione  della   procedura   di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge. 
  61. I titolari di concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  in
sotterraneo possono usufruire di non piu' di due  proroghe  di  dieci
anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e  adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime. 
  62. Il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, promuove, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  uno  o  piu'  accordi  di  programma  con  gli   operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le  regioni  interessate,  per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano. 
  63. Ai fini della concessione dei contributi per  la  realizzazione
di  adduttori  secondari  aventi  caratteristiche  di  infrastrutture
pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 
784, e successive modificazioni, sono ammissibili le  spese  relative
alle seguenti voci:  progettazione,  direzione  lavori  e  sicurezza;
servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali;  trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; 
eventuali saggi archeologici ove necessario. 
  64. Qualora i comuni o i loro consorzi  si  avvalgano  di  societa'
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas
naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della  legge
28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,
i costi sostenuti dalle unita'  aziendali  impiegate  direttamente  e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai
singoli beni. I predetti costi sono  comprensivi  anche  delle  spese
generali nella misura massima del 5 per cento del  costo  complessivo
del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori
spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il  decreto  di
concessione del contributo. 
  65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64,  le
imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al  Ministero
delle attivita' produttive,  unitamente  allo  stato  di  avanzamento
finale, una dichiarazione del legale rappresentante,  attestante  che
il costo effettivamente sostenuto per la  realizzazione  delle  opere
non e' inferiore  alla  spesa  complessiva  determinata  in  sede  di
istruttoria. Nel caso in cui il  costo  effettivo  risulti  inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di  spesa  corredata  da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi  effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il  contributo  e'  calcolato
sulla base della spesa effettivamente sostenuta. 
  66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto a
richiedere la certificazione del comune ai fini  della  presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di  cui  all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni. 
  67. I termini per la presentazione  al  Ministero  delle  attivita'
produttive   della   documentazione   finale   di   spesa   e   della
documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,
della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al  31  dicembre
2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001,  n.
463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005. 
  68. Al comma 10-bis dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000,  n.  164,  la  parola:  "decorre"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "e il periodo di cui  al  comma  9  del  presente  articolo
decorrono" e le parole: "due anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"quattro anni". 
  69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma  5,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa  al  regime  transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al  21  giugno  2000,
data di entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,  va
interpretata nel senso che e' fatta salva  la  facolta'  di  riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione.  Tale  facolta'  va  esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono  svolte  in  conformita'
all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164.  Il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15,  comma  5,  termina
entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente  locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per un  anno  la  durata  del
periodo  transitorio,  qualora  vengano  ravvisate   motivazioni   di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  periodo  transitorio
non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il
comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164  del
2000. 
  70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela
della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri  dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o
piu' accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti
di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e  l'utilizzo  di
tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di
energia elettrica o di carburanti da carbone. 
  71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti  ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,
e  successive  modificazioni,  l'energia   elettrica   prodotta   con
l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero  con  celle  a  combustibile  nonche'
l'energia  prodotta  da  impianti  di   cogenerazione   abbinati   al
teleriscaldamento,  limitatamente  alla  quota  di  energia   termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. 
  72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni  ad
uso idroelettrico di pertinenza di soggetti  diversi  dall'Enel  Spa,
previa presentazione della relativa  domanda  entro  il  31  dicembre
2005. 
  73.  Il  risparmio  di  energia  primaria  ottenuto   mediante   la
produzione e l'utilizzo di calore da  fonti  energetiche  rinnovabili
costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui  ai
provvedimenti  attuativi  dell'articolo  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16,  comma  4,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  74. Al secondo periodo del comma 1  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo  la  parola:  "soggetti"  sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,". 
  75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti  i  seguenti:  "I
soggetti destinatari di  incentivi  relativi  alla  realizzazione  di
impianti alimentati  esclusivamente  da  fonti  rinnovabili  che  non
rispettino la data di entrata  in  esercizio  dell'impianto  indicata
nella convenzione e nelle  relative  modifiche  e  integrazioni  sono
considerati rinunciatari qualora non  abbiano  fornito  idonea  prova
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente
avviato  la  realizzazione  dell'iniziativa  mediante  l'acquisizione
della disponibilita' delle aree  destinate  ad  ospitare  l'impianto,
nonche' l'accettazione del  preventivo  di  allacciamento  alla  rete
elettrica formulato dal gestore  competente,  ovvero  l'indizione  di
gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione  di
macchinari o per  la  costruzione  di  opere  relative  all'impianto,
ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento  dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro favore di misure di  incentivazione  previste
da altre  leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  I  soggetti
beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e  perdono  il  diritto  alle  previste
incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato". 
  76. Il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di
programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia
e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure  a  sostegno  della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  77. Il permesso di ricerca e la concessione di  coltivazione  degli
idrocarburi in terraferma costituiscono  titolo  per  la  costruzione
degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,
delle  opere   connesse   e   delle   infrastrutture   indispensabili
all'esercizio,  che  sono  dichiarati  di  pubblica  utilita'.   Essi
sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624. 
  78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati
a  seguito  di  un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano   le
amministrazioni statali, regionali e locali interessate,  svolto  nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  79.  La  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il  termine  di  tre
mesi per le attivita' in terraferma ed entro il  termine  di  quattro
mesi per le attivita'  in  mare  e  costituisce  parte  integrante  e
condizione necessaria del procedimento  autorizzativo.  Decorso  tale
termine, l'amministrazione competente in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi
convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  80. Nel caso di permessi  di  ricerca,  l'istruttoria  si  conclude
entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  conclusione   del
procedimento  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625. 
  81. Nel caso  di  concessioni  di  coltivazione,  l'istruttoria  si
conclude entro il termine di sei mesi  dalla  data  di  presentazione
dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti. 
  82. Gli atti di cui al comma 77  indicano  le  prescrizioni  e  gli
obblighi di informativa posti a carico del richiedente per  garantire
la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al
comma  77  comportino  variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  il
rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77
ha effetto di variante urbanistica. 
  83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si  applicano  anche
ai procedimenti in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia  completata  la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui
sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente. 
  84. Il valore complessivo delle  misure  stabilite,  a  seguito  di
specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati  ed  i
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in  terraferma
non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo  per  il  mancato
uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti
e delle opere necessarie, agli interventi  di  modifica,  alle  opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'
eccedere il valore complessivo del 15 per cento  di  quanto  comunque
spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto
della coltivazione. La regione  competente  per  territorio  provvede
alla ripartizione dei contributi compensativi  con  gli  enti  locali
interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non  costituisce
motivo per la sospensione  dei  lavori  necessari  per  la  messa  in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio  dell'inizio
della coltivazione. 
  85. E' definito come impianto di microgenerazione un  impianto  per
la produzione di energia elettrica, anche  in  assetto  cogenerativo,
con capacita' di generazione non superiore a 1 MW. 
  86. L'installazione di un  impianto  di  microgenerazione,  purche'
omologato,  e'  soggetta  a  norme  autorizzative  semplificate.   In
particolare, se l'impianto e' termoelettrico,  e'  assoggettata  agli
stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di
calore con pari potenzialita' termica. 
  87. Il valore dei certificati verdi emessi  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli
di detta grandezza. 
  88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  il  Ministro
dell'interno, emana con proprio decreto le norme  per  l'omologazione
degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di  emissione
e di rumore e i criteri di sicurezza. 
  89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas effettua annualmente il monitoraggio  dello  sviluppo  degli
impianti di microgenerazione e  invia  una  relazione  sugli  effetti
della generazione distribuita sul sistema elettrico  ai  Ministri  di
cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento. 
  90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  31  gennaio
2001, n. 22, e' sostituito dal seguente: 
"4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel  comma
1 e' obbligato a mantenere la scorta  imposta  indipendentemente  dal
tipo di attivita' svolta e dalla capacita' autorizzata  dell'impianto
presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo". 
  91. Dopo il comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  31
gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Al solo fine di soddisfare  l'obbligo  stabilito  annualmente
dall'A.I.E. di cui al comma 1, il  prodotto  Orimulsion  puo'  essere
equiparato,   nella   misura   fissata   nel   decreto   annuale   di
determinazione degli obblighi di scorta di  cui  all'articolo  1,  ai
prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto.  Per
tale  prodotto  l'immissione  al  consumo  e'  desunta  dall'avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione". 
  92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e'
abrogato. 
  93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa  in  materia
di  aliquote  di  prodotto  della  coltivazione,  dopo  il  comma   5
dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e'
inserito il seguente: 
"5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002  i
valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: 
a) per l'olio, per ciascuna concessione e  per  ciascun  titolare  in
   essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da  esso
   fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di  utilizzo  diretto
   dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota  e'
   determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi  sul
   mercato   internazionale   di   greggi    di    riferimento    con
   caratteristiche similari, tenuto  conto  del  differenziale  delle
   rese di produzione; 
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti  i  titolari,  in
   base  alla  media  aritmetica  relativa  all'anno  di  riferimento
   dell'indice QE, quota energetica del  costo  della  materia  prima
   gas, espresso in  euro  per  MJ,  determinato  dall'Autorita'  per
   l'energia elettrica e il  gas  ai  sensi  della  deliberazione  22
   aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  100
   del 30 aprile 1999, e successive  modificazioni,  assumendo  fissa
   l'equivalenza 1 Smc  m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
   l'aggiornamento  di  tale  indice,  ai  soli  fini  del   presente
   articolo, e' effettuato dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e
   il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione". 
  94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 
   novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1°  gennaio
   2002, al fine di tenere conto di  qualunque  onere,  compresi  gli
   oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e  al  trasporto,
   in luogo delle riduzioni di cui  al  comma  6,  l'ammontare  della
   produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per
   ciascuna concessione di  coltivazione,  di  cui  al  comma  3,  e'
   stabilita in 25 milioni  di  Smc  di  gas  per  le  produzioni  in
   terraferma e in 80 milioni di Smc di  gas  per  le  produzioni  in
   mare". 
  95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di 
   gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del 
   decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, 
   qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco 
   ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio 
   fatturato del gas da essa proveniente, puo' essere determinato da 
   ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da 
   esso fatturati in tutte le concessioni per le quali  non  sussiste
la suddetta possibilita' di attribuzione univoca. 
  96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 
   novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
"2-bis.  I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione   che   hanno
   presentato istanze di esonero  ai  sensi  dell'articolo  26  della
   legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito  alle  quali  non  risultino
   conclusi i relativi accertamenti, inviano  entro  il  31  dicembre
   2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente
   alle opere che risultavano  ancora  in  corso  alla  data  del  31
   dicembre   1997.   L'aggiornamento,   sottoscritto   dal    legale
   rappresentante del concessionario o da  un  suo  delegato,  indica
   altresi' l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte  e  ad
   esso si allega copia dell'avvenuto  versamento,  entro  la  stessa
   data,  a  titolo  definitivo,  dell'80  per   cento   dell'importo
   indicato". 
  97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 
   novembre 1996, n. 625, sono abrogati. 
  98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 
   novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 
   24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei 
   rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi 
   di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari 
   presenti sull'intero territorio nazionale, e'  svolta  secondo  le
disposizioni di cui ai commi da 99 a 106. 
  99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede 
   alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti 
   radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati 
   secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo 
   stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria 
   indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 
   novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 dicembre 2003, n. 368. 
  100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del 
   decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
   modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene 
   individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti  di
II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al 
   comma 99 sono opere di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
  101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
   proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con 
   il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il 
   Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici 
   mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
   definiti i criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi 
   alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non 
   coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui 
   al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con 
   modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle 
   disposizioni del presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali 
   afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 
   2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 
   2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico 
   nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle 
   attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e 
   della tutela del territorio, valorizza i siti e le  infrastrutture
esistenti. 
  103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle 
   strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge 
   attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i 
   settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo 
   energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche 
   all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte 
   dalla medesima societa', in regime di separazione contabile  anche
tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa. 
  104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di 
   cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa 
   nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della 
   tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per 
   la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 
   100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
   14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
   legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di 
   appartenenza. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, 
   di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
   territorio, sono definiti i tempi  e  le  modalita'  tecniche  del
conferimento. 
  105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque 
   ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' 
   punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 
   1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' 
   definite dal decreto di cui al comma 104, e' soggetto alla 
   sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
euro 100.000 e non superiore a euro 300.000. 
  106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
   modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e'
   effettuata" sono inserite le seguenti: ", garantendo la protezione
   sanitaria della popolazione e dei  lavoratori  nonche'  la  tutela
   dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,"; 
b) all'articolo 1, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in
   relazione alle caratteristiche geomorfologiche del  terreno"  sono
   inserite le seguenti: "e in relazione alle  condizioni  antropiche
   del territorio"; 
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: ", di cui uno
con funzioni di presidente" sono soppresse; 
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il
   seguente:  "Il  Presidente  della  Commissione  e'  nominato   con
   apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
   d'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del
   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a
   carico della finanza pubblica". 
  107. Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  su
proposta dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso  e  di
connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il
cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano. 
  108. I gruppi generatori concorrono alla  sicurezza  dell'esercizio
delle reti di distribuzione e trasporto  con  potenze  inseribili  su
richiesta del  distributore  locale  o  del  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, previo  parere  del  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale Spa. 
  109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  Spa  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11  novembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,  che
utilizzano, per la produzione di energia  elettrica  in  combustione,
farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del  decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalita' di calcolo di  cui  all'articolo  4,
comma  1,   lettera   c),   del   predetto   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11  novembre  1999,
con  riferimento  esclusivo  all'energia  elettrica  imputabile  alle
farine animali e al netto  della  produzione  media  di  elettricita'
imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1°  aprile
1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non
puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno. 
  110. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici  della  Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  delle
attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi  o  concessioni,
volte  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di   impianti   e   di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle attivita'  produttive,  per  le  relative  istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'  logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite  il
versamento di un contributo di importo non  superiore  allo  0,5  per
mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo  di  versamento
non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i  quali  alla
data di entrata in vigore della presente legge si sia  gia'  conclusa
l'istruttoria. 
  111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese
le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la
citata Direzione generale  per  l'energia  e  le  risorse  minerarie,
incaricati di rendere pareri  ai  fini  dell'istruttoria  di  cui  al
medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti  dai
versamenti di cui  al  comma  110  che,  a  tal  fine,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnate  allo
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. 
  112.  Rimangono  a  carico  dello  Stato  le  spese  relative  alle
attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni  e
la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e  nelle  lavorazioni
soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli  di
produzione e per la tutela dei giacimenti. 
  113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta". 
  114. All'articolo 3, comma 15, del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo. 
  115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti
dalla presente legge, e nei  limiti  delle  effettive  disponibilita'
derivanti dai versamenti di cui al  comma  110  presso  la  Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  delle
attivita' produttive,  possono  essere  nominati,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, non piu'  di  ulteriori  venti  esperti  con  le
medesime modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, della legge  9
gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative. 
  116. Al fine di garantire la  maggiore  funzionalita'  dei  compiti
assegnati  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  nel   settore
energetico, per il trattamento  del  personale,  anche  dirigenziale,
gia'  appartenente  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  2.000.000  a
decorrere dall'anno 2004. Con decreto del  Ministro  delle  attivita'
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  sono  individuati  i  criteri  per  la
ripartizione della somma di cui al periodo  precedente,  con  effetto
dal 1° gennaio 2004. 
  117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro
2.000.000 per ciascuno degli anni 2004,  2005  e  2006,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  come
da  ultimo  rifinanziata  dalla  tabella  C,  voce  "Ministero  delle
attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  118. All'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 28, la parola: "ottanta" e'  sostituita  dalla  seguente:
"centoventi"; 
b) al comma 30, la parola: "quaranta" e' sostituita  dalla  seguente:
"sessanta". 
  119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del  sistema
energetico nazionale, mediante  interventi  per  la  diversificazione
delle fonti e  l'uso  efficiente  dell'energia,  il  Ministero  delle
attivita' produttive: 
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il  Ministero
   dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di
   educazione e informazione  sul  risparmio  e  sull'uso  efficiente
   dell'energia,   nel   limite   di   spesa,   per   ciascun   anno,
   rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000; 
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di  concerto  con  il  Ministero
   dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti  pilota  per
   il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in  edifici
   utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di
   spesa di euro 5.000.000 annui; 
c) potenzia la  capacita'  operativa  della  Direzione  generale  per
   l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di  20
   unita', in deroga  alle  vigenti  disposizioni,  la  dotazione  di
   risorse  umane,  mediante  assunzioni  nel  triennio  2004-2006  e
   mediante contratti con personale  a  elevata  specializzazione  in
   materie energetiche, il cui limite di spesa  e'  di  euro  500.000
   annui; 
d) promuove, di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
   tutela del territorio in esecuzione  di  accordi  di  cooperazione
   internazionale esistenti, studi  di  fattibilita'  e  progetti  di
   ricerca  in  materia  di  tecnologie  pulite  del  carbone  e   ad
   "emissione zero", progetti di sequestro dell'anidride carbonica  e
   sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una  efficace  partecipazione
   nazionale agli  stessi  accordi,  nel  limite  di  spesa  di  euro
   5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006; 
e) sostiene, a  carico  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
   lettera d), gli oneri di partecipazione  all'International  Energy
   Forum e promuove le attivita', previste per il triennio 2004-2006,
   necessarie per l'organizzazione della  Conferenza  internazionale,
   che l'Italia ospita come presidenza di turno. 
  120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro
13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per  l'anno  2005  e  a
euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000
per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro  2.968.000
per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro 10.000.000  per
ciascuno degli  anni  2004,  2005  e  2006,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo  bilancio
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 
  121. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto delle  disposizioni  vigenti  in
materia di energia, ai sensi e secondo i principi e  criteri  di  cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
a) articolazione della normativa per  settori,  tenendo  anche  conto
   dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di
   allineamento tra i diversi settori che derivano  dagli  esiti  del
   processo di liberalizzazione e di formazione del  mercato  interno
   europeo; 
b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie  e  agli
   accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale
   al  momento  dell'esercizio  della  delega,  nel  rispetto   delle
   competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali; 
c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si
   e' avviata la procedura di  liberalizzazione,  con  riguardo  alla
   regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di indirizzo  e  di
   vigilanza del Ministro delle attivita' produttive; 
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca  in  campo
   energetico ai fini della  competitivita'  del  sistema  produttivo
   nazionale. 
 
       La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
         Data a Roma, addi' 23 agosto 2004 
 
                               CIAMPI 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Marzano, Ministro delle attivita' produttive 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli