Scioglimento di diciannove societa' cooperative.(GU n.239 del 11-10-2004)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Parma
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del
6 marzo 1996, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro,
l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza
nomina di liquidatore;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle
attivita' produttive;
Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato
patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;
Decreta
lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del
decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di
commissario liquidatore, delle sottoelencate societa' cooperative:
----> Vedere tabella alle pagg. 40 - 41 <----
I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario
liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla
Direzione provinciale del lavoro di Parma, piazzale Matteotti, n. 9 -
43100 Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Parma, 22 settembre 2004
Il direttore provinciale: Baldini