MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 ottobre 2004 

Determinazione del calendario delle festivita' religiose ebraiche per
l'anno 2005.
(GU n.259 del 4-11-2004)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  8 marzo  1989,  n.  101,  recante  «Norme  per la
regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato e l'Unione delle Comunita'
ebraiche  italiane»  sulla  base dell'intesa stipulata il 27 febbraio
1987;
  Visto l'articolo 4 della citata legge il quale dispone:
    1)  La  Repubblica  italiana  riconosce  agli ebrei il diritto di
osservare  il  riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto
del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
    2)  Gli  ebrei  dipendenti  dallo  Stato,  da  enti pubblici o da
privati o che esercitano attivita' autonoma o commerciale, i militari
e  coloro  che  siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno
diritto  di  fruire,  su  loro  richiesta,  del riposo sabbatico come
riposo  settimanale.  Tale  diritto  e'  esercitato  nel quadro della
flessibilita'  dell'organizzazione  del lavoro. In ogni altro caso le
ore  lavorative  non prestate il sabato sono recuperate la domenica o
in   altri   giorni   lavorativi  senza  diritto  ad  alcun  compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
    3)  Nel  fissare  il  diario  di  prove  di concorso le autorita'
competenti  terranno  conto  dell'esigenza  del  rispetto  del riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno  in  ogni  caso opportuni accorgimenti onde consentire ai
candidati  ebrei  che  ne  facciano  richiesta  di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
    4)  Si  considerano  giustificate  le  assenze degli alunni ebrei
dalla  scuola  nel  giorno  di  sabato  su  richiesta  dei genitori o
dell'alunno se maggiorenne.
  Visto  il  successivo articolo 5 che elenca le festivita' religiose
ebraiche  alle  quali si applicano le disposizioni relative al riposo
sabbatico  e  prescrive  che  entro  il  30 giugno  di  ogni  anno il
calendario  delle  festivita'  e' comunicato dall'Unione al Ministero
dell'interno,   che   ne  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Vista la comunicazione dell'Unione;
                              Decreta:
  Il  calendario  delle festivita' religiose ebraiche e' determinato,
per il 2005, come segue:
    tutti  i  sabati  (da  mezz'ora  prima  del tramonto del sole del
venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);
    23, 24, 25, 30 aprile e 1° maggio, Pesach (Pasqua);
    13 e 14 giugno, Shavuoth (Pentecoste);
    14 agosto, Digiuno del 9 di Av;
    4 e 5 ottobre, Rosh Ha Shana' (Capodanno);
    12 e 13 ottobre, Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
    18, 19 e 25 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);
    26 ottobre, Simchat Tora' (Festa della Legge).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu