MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Omnia  2000  a r.l.», in
Milano.
(GU n.262 del 8-11-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div.  IV, prot. n.
1579551  del  30  settembre  2003 relativa ai decreti ministeriali 17
luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'appicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza
delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche'
preesistenti;
  nel    caso    in   specie:   l'impossibilita'   di   funzionamento
dell'assemblea della societa' cooperativa Omnia 2000 a r.l., con sede
in Milano, via Val d'Intelvi, 3;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in  data 1° marzo 1999 relativo alla
societa'  cooperativa  Omnia 2000 a r.l., con sede in Milano, via Val
d'Intelvi,  3 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma
1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti
cause:   non  ha  depositato  bilanci  successivamente  a  quello  al
31 dicembre 1991 e non emerge attivo da liquidare.
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15   maggio  2003  relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1991);
                              Decreta:

  La societa' cooperativa «Omnia 2000 a r.l.», sede legale in Milano,
via  Val  d'Intelvi,  3,  costituita  per  rogito notaio dott. Donato
Rubinetti   di  Codogno,  in  data  12  maggio  1988,  repertorio  n.
11929/1388,   raccolta   BUSC  n.  13430/236876,  codice  fiscale  n.
09292210151  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a nomina di commissario
liquidatore,  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile
e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto
non  ha  depositato  bilanci  dopo  quello  al 31 dicembre 1991 e non
emerge attivo da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 21 ottobre 2004
                                     Il direttore provinciale: Truppi