MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2005 

Enti  locali.  Individuazione  della  spesa media pro-capite utile ai
fini  del  patto  di stabilita' interno per l'anno 2005 - Articolo 1,
comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(GU n.31 del 8-2-2005)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
  Visto  l'art.  1, comma 22, lettera a), della predetta legge n. 311
del  2004  in  cui  si  prevede  che, ai fini del patto di stabilita'
interno  per  l'anno  2005, il complesso delle spese correnti e delle
spese  in  conto  capitale,  determinato  ai  sensi  del comma 24 del
medesimo  art.  1,  per  ciascuna  provincia,  per ciascun comune con
popolazione  superiore  a  3.000  abitanti,  per  ciascuna  comunita'
montana  con  popolazione superiore a 10.000 abitanti non puo' essere
superiore  alla  corrispondente  spesa annua mediamente sostenuta nel
triennio  2001-2003,  incrementata  dell'11,5 per cento limitatamente
agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa
corrente  media  pro-capite inferiore a quella media pro-capite della
classe  di  appartenenza, di cui alla lettera a), comma 22 del citato
art. 1, e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.
  Visto  il quarto periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in
cui  e'  previsto  che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
citata  legge n. 311 del 2004, e' stabilita la spesa media pro-capite
per ciascuna delle classi indicate nello stesso comma 22;
  Visto  il  terzo periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in
cui  e'  previsto  che  per  l'individuazione  della  spesa media del
triennio si tiene conto della media dei pagamenti in conto competenza
e in conto residui;
  Ritenuto  che  per  determinare la media dei pagamenti correnti, in
conto  competenza  e  in conto residui, e' necessario far riferimento
alle  informazioni  sui  pagamenti rilevati dai flussi trimestrali di
cassa per gli anni 2001, 2002 e 2003 che i tesorieri dei singoli enti
locali hanno trasmesso al Dipartimento della Ragionena Generale dello
Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visto  il  terzo periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in
cui  e'  previsto che per l'individuazione della popolazione, ai fini
dell'appartenenza  alla  classe  demografica,  si  tiene  conto della
popolazione  residente calcolata secondo i criteri previsti dall'art.
156  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
  Ritenuto  che,  in  applicazione  del  citato  art. 156 del decreto
legislativo   n.   267  del  2000,  la  popolazione  da  prendere  in
considerazione  e',  per  le province e i comuni, quella residente al
31 dicembre  2001, 2002 e 2003 secondo i dati dell'ISTAT, ovvero, per
le   comunita'   montane,  quella  rilevata  dall'UNCEM  riferita  al
31 dicembre 2001, 2002 e 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La  spesa  media  pro-capite per ciascuna delle classi indicate
dall'art.  1,  comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' cosi' stabilita:
    1.  Euro  140,07,  per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
    2.  Euro  158,98,  per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
    3.  Euro  90,62,  per  le  province  con  popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
    4.  Euro  100,69,  per  le  province  con popolazione superiore a
400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
    5. Euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
    6. Euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
    7. Euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
    8. Euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
    9. Euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
    10. Euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
    11. Euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
    12. Euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
    13.   Euro  84,27,  per  le  comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
    14.   Euro  73,68,  per  le  comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 26 gennaio 2005

                                              Il Ministro: Siniscalco