MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 febbraio 2005 

Commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi  con  le  operazioni  di  credito  agevolato  per il settore
fondiario-edilizio per l'anno 2005.
(GU n.31 del 8-2-2005)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
ed  in  particolare,  l'art.  26 riguardante il settore dell'edilizia
rurale;
  Vista  la  legge  22 ottobre  1971,  n.  865, ed in particolare gli
articoli 42   e   72   riguardanti,   rispettivamente   programmi   e
coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16 marzo  1973,  n.  31,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 maggio   1973,  n.  205,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre   1972,   dei  comuni  delle  Marche,  dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6 ottobre  1972,  n. 552, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a
favore   delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche  colpite  dal
terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi  citate  in  premessa e' fissata per l'anno 2005 nelle seguenti
misure:
    a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2005;
    b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2005 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 1° febbraio 2005

                                              Il Ministro: Siniscalco