DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2005, n. 10 

Esercizio  temporaneo  di funzioni del Presidente della Repubblica da
parte del Presidente del Senato.
(GU n.34 del 11-2-2005)
 
 Vigente al: 26-2-2005  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
    Considerata  la  durata  e  la  distanza dal territorio nazionale
della   missione   ufficiale   che  il  Presidente  della  Repubblica
intraprendera' all'estero a decorrere dal 12 febbraio 2005, recandosi
in India in visita di Stato;
                              Decreta:
    Le  funzioni  del  Presidente della Repubblica, non inerenti allo
svolgimento  della  missione  all'estero,  sono  esercitate, ai sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato  a decorrere dal 12 febbraio 2005 e, precisamente, dal momento
in  cui  il  Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro
nel territorio nazionale.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli