MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 marzo 2005 

Integrazione  e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati
al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso
l'ENPALS.
(GU n.80 del 7-4-2005)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
16 luglio  1947,  n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni,
contenente  disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182,  che  prevede  la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello
spettacolo,  ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e
delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione
della  delega  conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n.
182  del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al
fondo  pensioni  per  i  lavoratori dello spettacolo istituito presso
1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;
  Visto  l'art.  3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
16 luglio  1947,  n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la
distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;
  Ritenuto  doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi,
come  individuati  dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito
dell'ampliamento  delle  categorie  dei  lavoratori  dello spettacolo
operata  dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3,
comma  2,  primo  periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e
sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalita' e
delle  forme  di  regolazione  collettiva  dei  rapporti di lavoro di
settore;

                              Decreta:

  I  tre  gruppi  delle  categorie  dei  soggetti assicurati al fondo
pensioni  per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS
sono integrati e ridefiniti come segue:
A)  lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
spettacolo:
    artisti lirici;
    cantanti di musica leggera;
    coristi;
    vocalisti;
    suggeritori del coro;
    maestri del coro;
    assistenti e aiuti del coro;
    attori di prosa;
    allievi attori;
    mimi;
    attori cinematografici o di audiovisivi;
    attori di doppiaggio;
    attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varieta' ed attrazioni;
    imitatori, contorsionisti;
    artisti del circo;
    marionettisti e burattinai;
    acrobati e stuntman;
    ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
    suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
    generici e figuranti;
    presentatori;
    disc-jockey;
    animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
    registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
    aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
    casting director;
    sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
    soggettisti;
    dialoghisti;
    adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
    direttori della fotografia;
    light designer;
    direttori di produzione;
    ispettori di produzione;
    segretari di produzione;
    responsabili  di  edizione  della  produzione  cinematografica  e
televisiva;
    segretari di edizione;
    cassieri di produzione;
    organizzatori generali;
    amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
    direttori di scena;
    direttori di doppiaggio;
    assistenti di scena e di doppiaggio;
    location manager;
    compositori;
    direttori d'orchestra;     sostituti direttori d'orchestra;
    maestri collaboratori;     maestri di banda;
    professori d'orchestra;
    consulenti assistenti musicali;
    concertisti e solisti;
    orchestrali anche di musica leggera;
    bandisti;
    coreografi e assistenti coreografi;
    ballerini e tersicorei;
    figuranti lirici;
    cubisti;
    spogliarellisti;
    figuranti di sala;
    indossatori;
    fotomodelli;
    amministratori di formazioni artistiche;
    organizzatori  teatrali,  amministratori e segretari di compagnie
teatrali;
    tecnici del montaggio e del suono;
    documentaristi audiovisivi;
    tecnici  di  sviluppo,  stampa,  luci, scena, altri tecnici della
produzione   cinematografica   del   teatro   di   audiovisivi  e  di
fotoromanzi;
    tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
    sound designer;
    tecnici addetti agli effetti speciali;
    maestri d'armi;
    operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
    aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
    video-assist;
    fotografi di scena;
    maestranze  cinematografiche,  teatrali  o di imprese audiovisive
(macchinisti,   pontaroli,   elettricisti,   attrezzisti,  falegnami,
tappezzieri,  pittori,  decoratori,  stuccatori,  formatori e autisti
scritturati per produzione, gruppisti);
    scenografi;
    story board artist;
    bozzettista;
    creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
    architetti;
    arredatori;
    costumisti,  modisti  e figurinisti teatrali cinematografici o di
audiovisivi;
    sarti;
    truccatori;
    parrucchieri;
    lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali;
B)  lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di fuori
delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):
    operatori di cabine di sale cinematografiche;
    impiegati  amministrativi  e  tecnici  dipendenti  dagli  enti ed
imprese  esercenti  pubblici  spettacoli, dalle imprese radiofoniche,
televisive   o   di   audiovisivi,  dalle  imprese  della  produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    maschere,  custodi,  guardarobieri,  addetti  alle  pulizie  e al
facchinaggio,  autisti  dipendenti  dagli  enti  ed imprese esercenti
pubblici  spettacoli,  dalle  imprese  radiofoniche,  televisive o di
audiovisivi,  dalle  imprese  della  produzione  cinematografica, del
doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    artieri ippici;
    impiegati   e   operai  dipendenti  dalle  case  da  gioco,  sale
scommesse,  sale  giochi,  ippodromi,  scuderie di cavalli da corsa e
cinodromi;
    prestatori  d'opera  addetti  ai  totalizzatori  o alla ricezione
delle  scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso le
sale da corsa e le agenzie ippiche;
    impiegati,  operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli
sportivi   di   qualsiasi  genere,  palestre,  sale  fitness,  stadi,
sferisteri, campi sportivi, autodromi;
    direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle
societa' sportive;
    impiegati   e  operai  dipendenti  dalle  imprese  di  spettacoli
viaggianti;
    lavoratori  dipendenti  dalle  imprese esercenti il noleggio e la
distribuzione dei films;
C)  lavoratori  dello  spettacolo  con  rapporti  di  lavoro  a tempo
indeterminato:
    lavoratori  appartenenti  alle categorie elencate nell'art. 3 del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n.  708,  come  modificatodalla  legge  29 novembre  1952, n. 2388, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2005

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni


                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco