MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2005 

Scioglimento  della  societa' cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.»,
in Milano.
(GU n.238 del 12-10-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  nel  quale,
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per gli enti cooperativi, Divisione IV, prot. n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti;
nel  caso in specie: l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea
della  societa'  cooperativa  «Edilizia Libeccio a r.l.», con sede in
Milano, via Montenapoleone n. 3;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in  data  8 marzo 2005 relativo alla
societa'  cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», con sede in Milano,
via Montenapoleone n. 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle
condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile e
dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono  le  seguenti  cause:  non  ha  presentato  i  bilanci  di
esercizio  dopo  quello  al 31 dicembre 1990, non ha compiuto atti di
gestione  da  allora,  di fatto non persegue lo scopo mutualistico in
quanto inattiva e senza sede, dall'ultimo bilancio depositato risulta
che  non  sussistono  beni  da  liquidare  di natura immobiliare, non
risultano  beni da liquidare di natura mobiliare di importo superiore
a 5.000 euro;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
commissione  (nel  caso di specie: la cooperativa non ha presentato i
bilanci   di   esercizio   relativi   agli  ultimi  quattordici  anni
consecutivi);

                              Decreta:

  La societa' cooperativa «Edilizia Libeccio a r.l.», con sede legale
in  Milano,  via  Montenapoleone  n.  3, costituita per rogito notaio
dott.  Orombelli  Marco  di  Milano in data 24 febbraio 1976, rep. n.
41525,  racc. 4247 - BUSC 9074/145914 - codice fiscale n. 03773330158
e'  sciolta,  senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art.  2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2,
comma  1,  della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  in quanto non ha
presentato  i  bilanci  di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1990,
non  ha compiuto atti di gestione da allora, di fatto non persegue lo
scopo  mutualistico  in  quanto  inattiva  e  senza sede, dall'ultimo
bilancio  depositato  risulta che non sussistono beni da liquidare di
natura  immobiliare,  non  risultano  beni  da  liquidare  di  natura
mobiliare di importo superiore a 5.000 euro.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 16 settembre 2005
                                     Il direttore provinciale: Truppi