DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2005 

Inserimento  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e assistenza per i
lavoratori  dello  spettacolo  nella  tabella  B  allegata alla legge
29 ottobre  1984,  n.  720,  riguardante l'istituzione del sistema di
tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.
(GU n.280 del 1-12-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
    Visto  l'art.  2,  comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984,
che  stabilisce  che,  con  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministero  del tesoro, si provvede alle
occorrenti  modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
    Considerato  che gli Enti pubblici di cui all'art. 40 della legge
30 marzo   1981,   n.   119,  che  gestiscono  fondi  direttamente  o
indirettamente  interessanti  la  finanza  pubblica  che  abbiano  un
bilancio  di  entrata  superiore  ad  un miliardo di lire non possono
detenere  disponibilita'  depositate  a  qualunque  titolo  presso le
aziende  di  credito  per un importo superiore al tre per cento delle
entrate correnti di competenza;
    Considerato che, ai sensi del primo comma l'art. 2 della legge n.
720 del 1984 le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119
del  1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella
tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984;
    Considerato che l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori   dello   spettacolo   e'  un  ente  pubblico  che  riceve
trasferimenti  dal bilancio dello Stato e che, pertanto, e' opportuno
includerlo  nella tabella B della citata legge n. 720/1984 al pari di
altri enti previdenziali pubblici;
    Tenuto  conto dei decreti attuativi della legge n. 720 del 1984 e
delle  istruzioni recate in materia dalla circolare del Ministero del
tesoro  10 febbraio 1990, n. 176, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 1990;
    Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    1.  L'Ente  nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello  spettacolo  e'  inserito dal 1° novembre 2005, nella tabella B
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720.
    2.   Entro  il  31 ottobre  2005,  l'Ente  dovra'  provvedere  al
versamento  di  tutte  le disponibilita' liquide detenute sul sistema
bancario  e  postale  che  eccedano il limite del tre per cento delle
entrate  citato in premessa nell'apposito conto corrente infruttifero
che verra' aperto presso la Tesoreria centrale.
    3.  Entro  il  31 dicembre 2005 l'Ente dovra' provvedere altresi'
allo   smobilizzo   dei  titoli  di  sua  proprieta',  disponendo  il
versamento  del  ricavato  sul  conto corrente di tesoreria di cui al
comma  2.  Sono  esclusi  dallo  smobilizzo  i  titoli  e  i depositi
concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione
per  la  quiescenza  del  personale  dipendente,  i  valori mobiliari
provenienti da atti di liberalita' di privati (come eredita', legati,
donazioni)  e  affetti  da  vincolo di destinazione, nonche' i titoli
concernenti   la   partecipazione  a  forme  societarie  previste  da
specifica  normativa  o  assunte  in  relazione  al  perseguimento di
finalita' istituzionali.
    4.  Le  disponibilita' che concorrono al limite del tre per cento
possono  essere  indistintamente costituite da disponibilita' liquide
e/o da valori mobiliari.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 26 settembre 2005
                                              p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 254