COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 

Contratto  di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e
la societa' Sevel S.p.A. (Deliberazione n. 105/05).
(GU n.284 del 6-12-2005)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 %
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'articolo 87.3.c)
del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge
14 maggio  2005, n. 80 e modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005,
n.  115,  che  all'art.  8,  punto  3 stabilisce che la riforma degli
incentivi  introdotta  dal  punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si
applichi   a   contratti  di  programma  per  i  quali  il  Ministero
delleattivita' produttive, alla data di entrata in vigore del decreto
di  cui  al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un
importo  di  contributi  statali non superiore a 200 milioni di euro,
che  determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni
di euro;
  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);
  Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n.
SG(97)D/9536  in  materia  di  aiuti  alla ricerca ed all'innovazione
(aiuto di Stato n. 630/1997);
  Vista  la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n.
SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto
di Stato n. 445/2000;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente
le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. b)
della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Vista  la  nota  n.  1.236.887  del 12 maggio 2005, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale   presentato  dalla  societa'  Sevel  S.p.A.  concernente
iniziative  industriali  nella  regione  Abruzzo  in aree 87.3.c) del
Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  n.  1.237.053  del 19 luglio 2005, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione
dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
  Considerato  che  il programma si inserisce nell'ambito di un piano
di  ampliamento  della struttura produttiva esistente, finalizzato al
lancio di un nuovo prodotto sul mercato;
  Considerate  le  caratteristiche  innovative  del  prodotto  e  del
processo    produttivo   e   le   ricadute   occupazionali   attivate
dall'iniziativa;
  Considerato  che  la  regione Abruzzo ha espresso parere favorevole
sugli  investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma  e sulla
compatibilita' con la propria programmazione regionale;
  Considerato  che  il contratto di programma proposto dalla societa'
Sevel  S.p.A.  rientra  nella  deroga  all'applicazione della riforma
degli   incentivi   prevista   dall'art.  8,  punto  3  della  citato
decreto-legge n. 35/2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  4  mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  presente  delibera, con la societa' Sevel S.p.A. il
contratto  di  programma  avente  ad  oggetto  la realizzazione di un
articolato  piano  di  investimenti  industriali,  da  realizzarsi ad
Atessa  (Abruzzo) area coperta dalla deroga dell'articolo 87.3.c) del
Trattato  C.E.  Il  contratto,  sottoscritto  nei  termini di seguito
indicati  e  con  le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative
nel  rispetto  delle  limitazioni imposte dall'Unione europea, verra'
trasmesso  in  copia  alla segreteria di questo Comitato entro trenta
giorni dalla stipula.
  1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 455.627.000 euro;
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in  premessa,
consistono in un contributo in c/capitale nel limite del 28,97% della
misura  massima,  pari  al 20% ESN, previsto per le aree ammesse alla
deroga dell'art. 87.3.c) del Trattato C.E.
  L'importo  dell'agevolazione  cosi'  calcolata e' pari a 40.513.428
euro, interamente a carico dello Stato.
  1.3.  Il  contributo  in  conto capitale sara' erogato in tre quote
annuali  di  pari  importo (13.504.476 euro) negli anni 2005 e 2006 e
2007.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
  1.5.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.6.   L'iniziativa,   a   regime,   dovra'  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 251 U.L.A. (Unita' lavorative
annue)
  1.7.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato il finanziamento di 40.513.428 euro a valere sulle
risorse   evidenziate   nel  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive 3 luglio 2003, citato in premessa.
    Roma, 29 luglio 2005
                            Il Presidente
                             Berlusconi
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 27