MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2005 

Riconoscimento, al sig. Yassin Ala, di titolo di studio estero, quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
psicologo.
(GU n.10 del 13-1-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Yassin Ala; nato a Nazareth (Israele) il
28  agosto  1971, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
e  successive  modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992,  e  successive  integrazioni,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  conseguito in Israele, ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di psicologo;
  Considerato  che  ha  conseguito il diploma di laurea in psicologia
presso  la  Universita' degli studi di Padova nel febbraio 1998, reso
equipollente dal Ministero dell'istruzione e dello Sport israeliano;
  Preso   atto   che   ha   ottenuto   la  necessaria  autorizzazione
all'esercizio   della   professione   di   psicologo   dal  Ministero
dell'istruzione e dello Sport israeliano;
  Preso  atto  altresi' che ha dimostrato di essere iscritto all'albo
degli  psicologi tenuto dall'omonimo Ministero israeliano a decorrere
da luglio 1998;
  Considerato  che  ha  inoltre seguito vari corsi di perfezionamento
presso  il  Centro di assistenza psicologica Regione Nord di Nazareth
Elit, da marzo 1998 a giugno 1999;
  Considerato  che  ha  maturato  ampia  esperienza professionale nel
settore;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 22 novembre 2005;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    il    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  sezione  A  dell'albo, per cui non
appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modificazioni,  e  14  e  39  comma  7  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/98,e  successive modificazioni, non e' richiesta
per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  autonomo,  rinnovato dalla questura di Padova in data 23
giugno 2004 valido fino al 17 giugno 2006;
                              Decreta:
  Al  sig.  Yassin  Ala, nato a Nazareth (Israele) il 28 agosto 1971,
cittadino  israeliano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi  -  Sezione  A - e l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 22 dicembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele