AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2006 

Modificazioni   alla   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, in materia di verifica
dei  progetti  di ricerca nell'ambito della Ricerca di Sistema per il
settore elettrico. (Deliberazione n. 19/06).
(GU n.37 del 14-2-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 24 gennaio 2006,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/1999,  recante
attuazione  della  direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio  2000  (di
seguito: decreto 26 gennaio 2000);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  17 aprile  2001  (di
seguito: decreto 17 aprile 2001);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio
2003;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001,  n.  158/01 (di seguito:
deliberazione n. 158/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 aprile  2002,  n.  55/02 (di
seguito: deliberazione n. 55/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 marzo  2004,  n.  41/04 (di
seguito: deliberazione n. 41/04);
    la  determinazione  del  Direttore  generale  dell'Autorita'  del
23 marzo   2004,   n.   53/04,   (prot.   DG/M04/61)   (di   seguito:
determinazione n. 53/04);
    la  determinazione  del  Direttore  generale  dell'Autorita'  del
30 dicembre   2004,   n.   174/04  (prot.  DG/M04/344)  (di  seguito:
determinazione n. 174/04);
    la  determinazione  del  Direttore  generale  dell'Autorita'  del
22 novembre   2005,   n.   42/05   (prot.   DG/M05/46)  (di  seguito:
determinazione n. 42/05).
  Considerato che:
    l'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, prevede, tra
l'altro,  che  i  costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo
finalizzate   all'innovazione  tecnica  e  tecnologica  di  interesse
generale  per  il  settore elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  d),  costituiscaono  onere  generale  afferente  al  sistema
elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attivita':
      a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu'
delle   attivita'   di  produzione,  trasmissione,  dispacciamento  e
distribuzione  dell'energia elettrica o ad aspetti anche appartenenti
ad altri settori, ma collegati alle suddette attivita';
      b) si  riferiscano,  in  generale,  a risultati e soluzioni che
trovino  utilizzo  in  una  prospettiva  di  lungo termine ed abbiano
carattere generale per il sistema elettrico nazionale;
      c) abbiano   natura  applicativa,  riguardando  in  particolare
aspetti  metodologici,  tecnici  e tecnologici e, di norma, non siano
limitate  a  sole  ricerche  di  base,  pur  potendosi avvalere degli
sviluppi raggiunti da queste ultime;
      d) non  si configurino come servizi prestati alle aziende e non
siano  in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai
singoli   soggetti   operanti   nel  settore  dell'energia  elettrica
nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;
    l'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  17 aprile  2001, prevede
inoltre che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisca le
modalita'  per  la  presentazione  ed  i  criteri per la verifica dei
programmi  di  ricerca  predisposti  dalla  societa'  Cesi S.p.a. (di
seguito:  Cesi)  da  ammettere a copertura parziale o totale a carico
del  Fondo  per  il  finanziamento  delle attivita' di ricerca di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: il
Fondo);  e  che  la  verifica  dei  suddetti  programmi di ricerca e'
effettuata   per  accertare  il  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio
2000,  nonche'  tenendo  conto  di criteri di economicita' ed impiego
efficiente delle risorse;
    l'articolo  5,  comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, prevede
che    i   progetti,   qualora   siano   ammessi   al   finanziamento
dall'Autorita',   ricevano   un   primo   acconto  pari  al  30%  del
finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di
uguale  ammontare  al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari
al  50% delle attivita' necessarie per la conclusione del progetto; e
che  un  ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto
venga  assegnato  quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento
pari  all'80%  delle  attivita'  ed,  infine,  che  il conguaglio sia
erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della
verifica di cui all'articolo 6 della stessa deliberazione;
    l'articolo  6,  comma  6.1,  della  deliberazione n. 158/01, come
modificata  dalla  deliberazione  n.  55/02,  prevede che l'Autorita'
decida   circa  l'ammissibilita'  al  finanziamento  del  Fondo,  per
ciascuno  dei  progetti, determinia la misura, parziale o totale, del
finanziamento   e  provveda,  per  ogni  progetto  di  ricerca,  alle
verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001,
sulla  base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti
che  la  Cassa  Conguaglio  per  il settore elettrico (di seguito: la
Cassa) nomina, coordina e supporta sul piano operativo e logistico;
    l'articolo  6,  comma  6.5,  della  deliberazione n. 158/01, come
modificata   dalla  deliberazione  n.  55/02,  prevede  che  i  costi
sostenuti  per  le  attivita'  previste  dal  comma 6.1 siano posti a
carico del Fondo.
  Considerato che:
    ai fini dell'economicita' del processo di verifica dei progetti e
dello  sfruttamento  di  eventuali  sinergie tra progetti di ricerca,
come  meglio  illustrato nei seguenti «considerati», la previsione di
erogazione  degli acconti sulla base dello stato di avanzamento delle
attivita'  di cui ai precedenti alinea puo' essere anche interpretata
come   applicata   all'insieme   dei   progetti  di  ricerca  ammessi
all'erogazione del Fondo e sottoposti a verifica contestuale da parte
della  Cassa, ferma restando l'articolazione dei vari acconti erogati
in  ragione  del livello di stato di avanzamento complessivo di detto
insieme.
  Considerato che:
    con deliberazione n. 41/04, l'Autorita' ha ammesso alla copertura
del  Fondo i progetti di ricerca presentati dal Cesi per l'anno 2003,
salvi gli esiti delle ulteriori verifiche di cui all'articolo 6 della
deliberazione n. 158/01;
    con determinazione n. 53/04, il Direttore generale dell'Autorita'
ha  autorizzato  la  Cassa  al  versamento  al Cesi del primo acconto
(30%),  sulla  base  dell'avvenuto  raggiungimento  di  uno  stato di
avanzamento  dei  lavori superiore al 50% delle attivita' progettuali
di cui alla deliberazione n. 41/04;
    con    determinazione    n.   174/04,   il   Direttore   generale
dell'Autorita'  ha  autorizzato  la  Cassa  al versamento al Cesi del
secondo acconto (30%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno
stato  di  avanzamento  dei  lavori  superiore al 50% delle attivita'
progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
    con determinazione n. 42/05, il Direttore generale dell'Autorita'
ha  autorizzato  la  Cassa  al  versamento  al Cesi del terzo acconto
(20%),  sulla  base  dell'avvenuto  raggiungimento  di  uno  stato di
avanzamento  dei lavori superiore all'80% delle attivita' progettuali
di cui alla deliberazione n. 41/04;
    le  determinazioni di cui ai precedenti alinea sono state assunte
sulla  base  delle  verifiche  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, del
decreto  17 aprile 2001, effettuate, per ogni progetto di ricerca, ai
sensi  dell'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 158/01, come
modificata   dalla   deliberazione   n.  55/02,  condotte  attraverso
attivita'   istruttorie   curate   dalla  Cassa  e  finalizzate  alla
determinazione  dello  stato  di avanzamento complessivo dell'insieme
dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo.
  Considerato inoltre che:
    i singoli progetti di ricerca possono esseresono stati soggetti a
varianti in corso d'opera proposte dal Cesi, e che tali varianti sono
oggetto   di   valutazione   ed   eventuale   approvazione  da  parte
dell'Autorita'  sulla  base  delle  verifiche  di  cui  ai precedenti
alinea;
    le  varianti  di  cui  al  precedente  alinea  possono comportare
travasi  di risorse e di attivita' tra i singoli progetti di ricerca,
per  la  valutazione  dei  quali  si  rende  necessario  la  verifica
contestuale  dei  progetti  di ricerca oggetto di variante al fine di
evitare l'eventuale riesame di progetti gia' verificati ma oggetto di
variante indotta da un differente progetto;
    i travasi di risorse e di attivita' tra i singoli progetti di cui
al  precedente  alinea possono determinare, per un generico progetto,
il  superamento  del  valore  del  finanziamento ammesso a carico del
Fondo  di  cui  alla  Tabella n. 1, colonna C, della deliberazione n.
41/04,  fermo restando l'ammontare del finanziamento complessivamente
ammesso a carico del Fondo e pari a euro 116.092.000,00;
    le  attivita'  inerenti  i singoli progetti di ricerca ammessi al
finanziamento  del  Fondo  dalla  deliberazione  n. 41/04 hanno avuto
contemporaneo   inizio   alla   data   di   emissione   della  stessa
deliberazione  e,  prevedendo  la conclusione entro tre anni dal loro
avvio,  l'avanzamento  nel  tempo delle attivita' relative ai singoli
progetti e' sostanzialmente simile per tutti i progetti di ricerca;
    ad  una  generica  data, lo stato di avanzamento dell'insieme dei
progetti  di  ricerca e' ottenuto attraverso la media ponderata dello
stato  di  avanzamento  dei singoli progetti, pesata sulla base della
dimensione delle attivita' degli stessi progetti;
    l'eventuale  valutazione  dello  stato  di avanzamento di ciascun
progetto,  anziche'  dell'insieme  dei  progetti,  determinerebbe  la
comunicazione   da   parte  del  Cesi  del  superamento  dello  stato
d'avanzamento del singolo progetto al momento del superamento stesso.
Ne   consegue   che  un  progetto  caratterizzato  da  uno  stato  di
avanzamento   superiore   alla   soglia   prevista  per  l'erogazione
dell'acconto    e   compreso   nella   valutazione   dell'avanzamento
complessivo  di  tutti  i  progetti,  dovrebbe  ricevere  l'ammontare
dell'acconto prima di quanto avvenga qualora si adotti la valutazione
dell'avanzamento complessivo;
    dal  precedente  alinea  deriva l'assoluta indifferenza economica
della  determinazione  dello  stato  di  avanzamento dell'insieme dei
progetti,  in  quanto  lo  stato di avanzamento e' pesato sui singoli
progetti, rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei
singoli progetti di ricerca;
    ai  fini  dell'erogazione  del  conguaglio  finale  sono prese in
considerazione gli esiti delle verifiche relative a ciascun progetto.
  Ritenuto:
    opportuno  procedere, in previsione dell'erogazione degli acconti
di cui all'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, alle
verifiche  dei  singoli progetti di ricerca, determinando lo stato di
avanzamento   dell'insieme   dei   progetti  di  ricerca  ammessi  al
finanziamento del Fondo, ai fini di consentire, stante l'indifferenza
economica   della   determinazione   dello   stato   di   avanzamento
dell'insieme dei progetti rispetto alla determinazione dello stato di
avanzamento dei singoli progetti oltre alle sinergie ottenibili dalla
contemporanea  analisi  di  tutti  i  progetti di ricerca, la massima
efficienza  e  riduzione dei costi connessi a tali attivita', nonche'
lo  sfruttamento  di  ogni  eventuale  sinergia e flessibilita' tra i
medesimi progetti di ricerca;
    necessario  chiarire la prevalenza dell'interpretazione di cui al
precedente alinea, mediante modificazione delle relative disposizioni
poste  dalla deliberazione n. 158/01, come successivamente modificata
dalla deliberazione n. 55/02, qualora sussistano dubbi interpretativi
delle  medesime  disposizioni in fase di attuazione delle verifiche e
dei relativi acconti.

                              Delibera:

  1.  di  modificare la deliberazione n. 158/01, con riferimento alla
corresponsione  degli  acconti di cui all'articolo 5, prevedendo che,
ai  fini  dell'erogazione  degli acconti di cui all'articolo 5, comma
5.3  della  citata  deliberazione  n.  158/01,  le modalita' adottate
dall'Autorita'  relativamente  alle verifiche dei singoli progetti di
ricerca,   di   cui   all'articolo   6,  comma  6.1,  della  medesima
deliberazione,  n.  158/01  come  modificata  dalla  deliberazione n.
55/02,  sono  ottenute  attraverso  la  determinazione dello stato di
avanzamento   dell'insieme   dei   progetti  di  ricerca  ammessi  al
finanziamento  del Fondo, ai fini di consentire la massima efficienza
e   riduzione  dei  costi  connessi  a  tali  attivita',  nonche'  lo
sfruttamento  di  ogni  eventuale  sinergia  e  flessibilita'  tra  i
medesimi progetti di ricerca;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 24 gennaio 2006
                                                 Il presidente: Ortis