UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 2006 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.45 del 23-2-2006)

                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  e  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge,
con  modificazioni,  con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare
l'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n. 282, convertito in
legge,  con  modificazioni,  con  legge 21 febbraio 2003, n. 27, e in
particolare l'art. 9;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano emanato con
decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  54  dello stesso, che individua nel
senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;
  Vista  la  deliberazione  in  data 8 novembre 2005, con la quale il
senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art.
54 dello statuto, di apportare modifiche all'art. 21 dello stesso;
  Vista  la  nota  rettorale prot. 55859 del 24 novembre 2005, con la
quale  le  predette  modifiche  sono  state  trasmesse  al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca per il prescritto
controllo di legittimita' e di merito;
  Vista  la nota prot. 4631 in data 25 novembre 2005, con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
formulato   alcuni   rilievi  di  merito  in  ordine  alle  modifiche
statutarie approvate dal senato accademico;
  Vista  la  deliberazione  in  data 24 gennaio 2006, con la quale il
senato   accademico,   conformandosi   ai  rilievi  ministeriali,  ha
approvato  in  via  definitiva  il  nuovo  testo  dell'art.  21 dello
statuto;
                              Decreta:
  Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano e' apportata la
modifica di seguito indicata.

                             Titolo III
                          ORGANI DI GOVERNO
  L'intero  testo  dell'art.  21  e'  soppresso  ed e' sostituito dal
seguente:

                              Art. 21.
                   Collegio dei Revisori dei conti

  «Il  Rettore,  sentito  il  Consiglio d'amministrazione, nomina con
mandato  triennale  il  Collegio  dei revisori dei conti, composto da
esperti  in  materia  giuscontabile,  i quali esercitano il controllo
sulla  gestione  finanziaria e contabile dell'Ateneo, accertandone la
regolarita'.
  Il  Collegio  e' composto da sette membri, di cui uno, con funzioni
di  Presidente, e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti, uno
fra  i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, due tra
i  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.  Ad  eccezione  del  Presidente,  tutti gli altri componenti
devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
  Il  Collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale da
trasmettere alla Corte dei conti unitamente al consuntivo stesso.
  Il  Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto
di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.»
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Milano, 7 febbraio 2006
                                                  Il rettore: Decleva