Rinnovo dell'iscrizione di talune varieta' di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.(GU n.45 del 23-2-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il
registro delle varieta' di cece;
Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e
l'art. 16, comma 1;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n.
1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare
l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilita' di rinnovare
l'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali per periodi
determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;
Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005 ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione delle varieta'
indicate nel dispositivo, riconoscendo l'esistenza dei requisiti
previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322, l'iscrizione delle sotto riportate varieta' ai registri
nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2015:
----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3,
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
38/1998.