MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2006 

Aggiornamento  dei  coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati  di  cui  all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504, agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006.
(GU n.49 del 28-2-2006)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  concernente  i  criteri  di determinazione del valore, agli
effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili (ICI), dei fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in  base  al  quale le disposizioni previgenti che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Considerato  che  occorre  aggiornare  i  coefficienti indicati nel
citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per
l'anno 2006;
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Aggiornamento dei coefficienti
                 per i fabbricati a valore contabile
  1.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (ICI)  dovuta  per  l'anno  2006, per la determinazione del
valore  dei  fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti
nelle seguenti misure:
    per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06; per l'anno 2004 =
1,10;
    per l'anno 2003 = 1,13; per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 =
1,20;
    per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26; per l'anno 1998 =
1,28;
    per l'anno 1997 = 1,32; per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 =
1,40;
    per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47; per l'anno 1992 =
1,48;
    per l'anno 1991 = 1,51; per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 =
1,66;
    per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87; per l'anno 1986 =
2,02;
    per l'anno 1985 = 2,16; per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 =
2,45;
    per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2006
                                     Il Capo del dipartimento: Ciocca