MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2006 

Modifica del decreto ministeriale 30 luglio 2003, recante: «Modalita'
di  applicazione  del  regolamento  CE n. 1622/2000 che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici».
(GU n.79 del 4-4-2006)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 42,  43,  44,  45  e 46 del
regolamento (CE) n. 1493/99 che disciplinano le regole generali delle
pratiche  e  dei  trattamenti enologici e gli Allegati IV, V e VI del
medesimo  Regolamento  che  stabiliscono,  rispettivamente,  l'elenco
delle  pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e
le condizioni di talune pratiche enologiche;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1622/2000  della  Commissione del
24 luglio  2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99 e che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 luglio  2003  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre
2003  recante  «Modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
1622/2000  che  istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici» e, in particolare, l'art. 3, comma 4;
  Considerata  la necessita' di apportare modifiche al citato decreto
ministeriale   30 luglio   2003   al   fine  di  semplificare  alcuni
adempimenti da parte dei produttori;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art.  3  del decreto ministeriale 30 luglio 2003 e' aggiunto il
seguente comma:
    5.  «A  decorrere  dalla  campagna  2005/2006  coloro  che  hanno
presentato all'Organismo competente la dichiarazione di arricchimento
ed  intendano  variare la quantita' del prodotto che sara' sottoposto
ad  arricchimento  presentano  una  comunicazione  di  variazione. La
comunicazione  di  variazione  e'  considerata  un'integrazione della
dichiarazione   originaria   di   cui  sono  richiamati  gli  estremi
identificativi.».
  Il  presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale ed entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione.
    Roma, 8 febbraio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 297