MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998
«Individuazione  dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
(GU n.115 del 19-5-2006)
 
 Vigente al: 3-6-2006  
 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  di  concerto
                                 con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                  e 
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  l'attuazione  delle  direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e  94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare  gli
articoli 18, 31 e 33; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e di
recupero  dei   rifiuti   deve   assicurare   un'elevata   protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere 
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
  procedimenti   o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio
  all'ambiente; 
Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela 
dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che  le  attivita'  di
recupero possono essere sottoposte  a  procedure  semplificate  sulla
base di apposite condizioni e norme tecniche che  devono  fissare  in
particolare: 
    a) le quantita' massime impiegabili; 
    b) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
nonche' le condizioni di utilizzo degli stessi; 
    c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
recuperati senza pericolo per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti   e   metodi   che   potrebbero    recare    pregiudizio
dell'ambiente; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 33,  comma  7,  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  la  procedura  semplificata
sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a),  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative  determinate
dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate; 
  Visto il decreto  ministeriale  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  88  del  16  aprile
1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi  sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31  e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
  Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza  del  7
ottobre 2004, ha stabilito che la  Repubblica  italiana,  non  avendo
precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5  febbraio  1998  le
quantita' massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere
oggetto di recupero in regime  di  dispensa  dall'autorizzazione,  e'
venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10  e
11, paragrafo 1, della direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio  del  15
luglio  1975,  relativa  ai  rifiuti,  cosi'  come  modificata  dalla
direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991; 
  Considerata altresi' la necessita'  di  adeguare  sollecitamente  e
compiutamente lo stesso decreto  5  febbraio  1998  alle  indicazioni
fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre
2004; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 24 novembre 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota  del
27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Al decreto  ministeriale  5  febbraio  1998  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da "dalla legge
10 maggio 1976,  n.  319"  fino  alla  fine,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e
successive modificazioni"; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la
seguente lettera d-bis): 
    "d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia  conforme
a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di  messa  in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei  siti  inquinati,  in
funzione della specifica destinazione d'uso del sito.". 
    c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in  riserva  dei  rifiuti
non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni, qualora vengano rispettate le  condizioni  di  cui  al
presente articolo. 
  2. La quantita' massima dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  ad
operazioni di messa in riserva  presso  l'impianto  di  produzione  e
presso  impianti  che  effettuano,  unicamente,  tale  operazione  di
recupero e' individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita'  "Messa  in
riserva". 
  3. La quantita' massima dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  ad
operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide
con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per
l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la
quantita' dei rifiuti  contemporaneamente  messa  in  riserva  presso
ciascun impianto o  stabilimento  non  puo'  eccedere  il  70%  della
quantita'  di  rifiuti  individuata  all'allegato  4   del   presente
regolamento. Il predetto  limite,  per  i  rifiuti  combustibili,  e'
ridotto al 50% fatta salva  la  capacita'  effettiva  di  trattamento
dell'impianto. 
  4. La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad  operazioni
di messa in riserva presso l'impianto di produzione del  rifiuto  non
puo'  eccedere  la  quantita'  di  rifiuti  prodotti,  in  un   anno,
all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti  devono  essere
avviati ad operazioni  di  recupero  entro  un  anno  dalla  data  di
produzione. 
  5. Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti  non  pericolosi
sottoposti  ad  operazioni  di  messa  in  riserva  in  impianti  che
effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni
caso  eccedere  la  capacita'  di  stoccaggio  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22 e successive modificazioni. I  rifiuti  messi  in  riserva  devono
essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data  di
ricezione. 
  6. La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in  riserva  presso
gli impianti che effettuano anche le  altre  operazioni  di  recupero
previste dal presente decreto, non puo'  eccedere,  in  un  anno,  la
quantita' di rifiuti che,  ai  sensi  dell'articolo  7,  puo'  essere
sottoposta ad attivita' di recupero  nell'impianto  stesso.  In  ogni
caso, i rifiuti messi in riserva devono  essere  avviati  alle  altre
operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. 
  7. La messa in riserva  dei  rifiuti  non  pericolosi  deve  essere
effettuata   nel   rispetto   delle   norme   tecniche    individuate
nell'allegato 5 al presente regolamento. 
  8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente
decreto,  il  passaggio  fra   i   siti   adibiti   all'effettuazione
dell'operazione di recupero "R13 - messa in  riserva"  e'  consentito
esclusivamente per una sola volta ed ai soli  fini  della  cernita  o
selezione o frantumazione o macinazione o riduzione  volumetrica  dei
rifiuti."; 
    d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  7  (Quantita'  impiegabile).  -  1.  La  quantita'   massima
impiegabile di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato  4
al presente decreto in relazione alle diverse attivita'  di  recupero
ammesse a procedura semplificata. 
  2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita'  di  rifiuti  che
puo'  essere  sottoposta  ad  attivita'  di  recupero  in   procedura
semplificata  non  deve  in   ogni   caso   eccedere   la   capacita'
dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo  31,  comma  6,  del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,   ovvero,   qualora
l'autorizzazione  rilasciata  in  base  alla  normativa  vigente  non
contempli la  capacita'  autorizzata,  la  quantita'  impiegabile  e'
determinata  dalla  potenzialita'  dell'impianto.  Il  limite   della
potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi
in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate piu'  tipologie  di
rifiuti. 
  3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero
devono essere indicate nella comunicazione di  inizio  di  attivita',
precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 
  4. Le quantita' massime  dei  rifiuti  non  pericolosi  individuati
nell'allegato  4  al  presente  decreto  possono  essere  oggetto  di
aggiornamento  annuale,  anche  per  tener  conto  dell'esigenza   di
incentivare il recupero dei rifiuti."; 
    e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8 (Campionamenti  e  analisi).  -  1.  Il  campionamento  dei
rifiuti, ai fini della  loro  caratterizzazione  chimico  fisica,  e'
effettuato sul rifiuto  tal  quale,  in  modo  tale  da  ottenere  un
campione  rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,   "Rifiuti
liquidi, granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale  e
preparazione ed analisi degli eluati". 
  2. Le analisi sui campioni ottenuti ai  sensi  del  comma  1,  sono
effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute  valide  a
livello nazionale, comunitario o internazionale. 
  3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile
derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla  norma
UNI 9903. 
  4. Il campionamento  e  le  analisi  sono  effettuate  a  cura  del
titolare  dell'impianto  ove  i  rifiuti  sono  prodotti  almeno   in
occasione  del  primo  conferimento  all'impianto  di   recupero   e,
successivamente,  ogni  24  mesi  e,   comunque,   ogni   volta   che
intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. 
  5. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare  la
conformita'  del  rifiuto  conferito  alle   prescrizioni   ed   alle
condizioni di esercizio stabilite dal  presente  regolamento  per  la
specifica attivita' svolta. 
  6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni  in
atmosfera devono essere  effettuate  secondo  quanto  previsto  dagli
specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.
203, e successive modifiche ed integrazioni."; 
    f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9 (Test di cessione). - 1.  Ai  fini  dell'effettuazione  del
test di cessione di  cui  in  allegato  3  al  presente  decreto,  il
campionamento dei rifiuti  e'  effettuato  in  modo  da  ottenere  un
campione  rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,   "Rifiuti
liquidi, granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale  e
preparazione ed analisi degli eluati". 
  2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma  1,
ai fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo  i
criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento. 
  3. Il test di cessione e'  effettuato  almeno  ad  ogni  inizio  di
attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni
dell'autorita' competente e, comunque, ogni  volta  che  intervengano
modifiche sostanziali nel processo di recupero."; 
    g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6: 
  "4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai  sensi
degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche  di
cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di
recupero continua ad essere consentito secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme  tecniche
stabilite dal presente  regolamento,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133. 
  5. I soggetti che effettuano attivita'  di  raccolta,  trasporto  e
recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31  e
33 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni e che non soddisfano piu', a  seguito  delle  modifiche
apportate al presente decreto, i requisiti per  l'applicazione  della
procedura semplificata o per i quali  non  e'  stato  individuato  il
parametro quantita',  inoltrano  richiesta  all'ente  competente  per
territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento,  presentando  domanda   di   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e  successive  modificazioni.  Le
attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite
fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte  dell'ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
  6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione  di  quelli  della
categoria 5 dell'allegato I allo  stesso  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di detto decreto."; 
   h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis: 
  "Art.  11-bis  (Attivita'  di  monitoraggio   e   controllo   delle
operazioni  di  recupero).  -  1.  Sono  adottati   i   provvedimenti
necessari, ivi compresi accordi e  contratti  di  programma  con  gli
operatori economici interessati, al fine  di  garantire  il  rispetto
della gerarchia comunitaria dei rifiuti. 
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del  territorio,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri  per
assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati  dal
presente regolamento, in funzione delle attivita' di recupero  svolte
e delle peculiarita'  antropiche  del  sito,  adottino  un  piano  di
monitoraggio  e  controllo  delle  matrici  ambientali   interessate,
finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza
recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente."; 
    i) all'allegato 1, suballegato  1,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1)  al  punto  1.1.1  le  parole  da  "industria  cartaria"   a
"distribuzione di giornali" sono soppresse; 
      2) al punto 1.1.1 le parole da  "raccolta  differenziata"  fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "raccolta differenziata  di
RU, altre forme di raccolta  in  appositi  contenitori  su  superfici
private; attivita' di servizio."; 
      3) al punto 1.1.2 le parole da "fustellati" fino alla fine sono
sostituite  dalle  seguenti:   "cartaccia   derivante   da   raccolta
differenziata, rifiuti  di  carte  e  cartoni  non  rispondenti  alle
specifiche delle norme UNI-EN 643"; 
      4) al punto 1.1.3,  lettera  b)  le  parole  "carta  e  cartoni
collati", "pergamena vegetale e pergamino", "carta e cartoni cerati e
paraffinate" sono soppresse; 
      5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112]; 
      6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo  le  parole  "materie  prime
secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'
aggiunta la seguente: "eventuale"; 
      7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo  le  parole  "materie  prime
secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'
aggiunta la seguente: "eventuale"; 
      8) al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta  la  seguente  parola:
"eventuale"; 
      9) al punto  3.7.3,  lettera  a)  dopo  le  parole  "riutilizzo
nell'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'  aggiunta  la
seguente: "eventuale"; 
      10) al punto 3.11.2 le parole "Ag > o = 5%" sono sostituite 
dalle seguenti: "Ag > o = 5 (X 1000); 
      11) al punto 4.4.3, lettera b)  dopo  le  parole  "conglomerati
cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi"; 
      12) al punto 4.4.4, lettera b)  dopo  le  parole  "conglomerati
cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi"; 
      13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: "4.7.3 Attivita'
di recupero: 
        a) cementifici in percentuale  dall'1  al  5%  della  miscela
complessiva [R5]; 
        b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1
al 5% della miscela complessiva [R5]"; 
      14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: "4.7.4: 
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
        a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; 
        b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate"; 
      15) al punto 5.1 dopo le parole "5  febbraio  1997,  n.  22,  e
successive modifiche e integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,"; 
      16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le  seguenti  parole
"e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209"; 
      17) al  punto  5.2.3  le  parole  "separazione  dei  componenti
pericolosi" sono soppresse; 
      18) al  punto  5.9.3,  lettere  b)  e  c)  il  codice  [R5]  e'
sostituito dal codice [R4]; 
      19) al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito  dal  codice
[100299]; 
      20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco  puntato
sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c); 
      21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203]; 
      22)  al  punto  6.1.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  ";
attivita' di costruzione e demolizione"; 
      23) al punto 6.1.3 le parole da "macinazione"  a  "separazione"
sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole  "contenenti
massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali  indesiderati  diversi
dalle materie plastiche" sono sostituite  dalle  seguenti:  "conformi
alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate"; 
      24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e
prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate."; 
      25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203]; 
      26)  al  punto  6.2.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  ";
attivita' di costruzione e demolizione"; 
      27) al punto 6.2.3 le parole da "macinazione"  a  "separazione"
sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole  "contenenti
massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali  indesiderati  diversi
dalle materie plastiche" sono sostituite  dalle  seguenti:  "conformi
alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate"; 
      28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le  seguenti  parole
"e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate"; 
      29) al punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione,"  e'  aggiunta
la seguente: "eventuale"; 
      30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: "7.1.3 Attivita'
di recupero: 
        a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione
di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi  meccaniche
e  tecnologicamente   interconnesse   di   macinazione,   vagliatura,
selezione granulometrica e separazione  della  frazione  metallica  e
delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni  inerti  di
natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con  eluato  del
test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente
decreto [R5]; 
        b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui
al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione  del  test  di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo  in  allegato  3  al
presente decreto [R10]; 
        c) utilizzo per la realizzazione  di  rilevati  e  sottofondi
stradali e ferroviari e  aeroportuali,  piazzali  industriali  previo
trattamento  di  cui  al  punto  a)  (il  recupero   e'   subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]"; 
      31)  il  punto  7.1.4  e'  sostituito  dal   seguente:   "7.1.4
Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti  ottenuti:
materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche  conformi
all'allegato C della Circolare del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205"; 
      32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da  "cessione"
fino a "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d)  realizzazione  di
rilevati  e  sottofondi  stradali  e  piazzali   industriali   previo
eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero e'  subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]"; 
      33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole  "a  caldo"  sono
aggiunte le seguenti "e a freddo"; 
      34) al punto 7.6.3 e' aggiunta  la  seguente  lettera  c):  "c)
produzione  di  materiale  per  costruzioni   stradali   e   piazzali
industriali mediante selezione preventiva  (macinazione,  vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale  miscelazione  con
materia inerte vergine) con  eluato  conforme  al  test  di  cessione
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]"; 
      35) al punto 7.6.4 e' aggiunta  la  seguente  lettera  b):  "b)
materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate."; 
      36) al punto  7.10.3,  lettera  f)  le  parole  "burattatura  e
barilatura"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "burattatura   e/o
barilatura"; 
      37) al punto 7.11 i codici [170107]  [170504]  sono  sostituiti
dal codice [170508]; 
      38) al  punto  7.14.2  le  parole  "contenenti  idrocarburi  in
concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa
e contenenti gasolio o olio  a  bassa  tossicita'  in  concentrazioni
inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono  sostituite
dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg sul secco."; 
      39) al  punto  7.15.2  le  parole  "contenenti  idrocarburi  in
concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base  acquosa
e contenenti gasolio o olio  a  bassa  tossicita'  in  concentrazioni
inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono  sostituite
dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg sul secco."; 
      40) al punto 7.31 le parole  "terre  e  rocce  da  scavo"  sono
soppresse; il codice [170504] e' soppresso; 
      41) al  punto  7.31.1  le  parole  "attivita'  di  scavo"  sono
soppresse; 
      42) al punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte"  fino  alla
fine sono soppresse; 
      43)  al  punto  7.31.3,  lettera  b)  le  parole  "di  ex  cave
discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse; 
      44) al punto 7.31.3 e' aggiunta la  seguente  lettera  c):  "c)
formazione  di  rilevati  e  sottofondi  stradali  (il  recupero   e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del
parametro COD) [R5]."; 
      45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis: 
  "7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 
  7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo. 
  7.31-bis.2 Caratteristiche  del  rifiuto:  materiale  inerte  vario
costituito  da  terra  con  presenza  di  ciotoli,  sabbia,   ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica. 
  7.31-bis.3 Attivita' di recupero: 
    a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; 
    b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero  e'  subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; 
    c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il  recupero  e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 
  7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie  prime  e/o  dei  prodotti
ottenuti:    prodotti     ceramici     nelle     forme     usualmente
commercializzate."; 
      46) al  punto  8.1.3,  lettere  a)  e  b)  il  codice  [R5]  e'
sostituito dal codice [R3] ; 
      47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222]; 
      48) al punto 9.1.3 aggiungere  dopo  le  parole  operazioni  di
recupero il codice [R3]; 
     49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3]; 
      50) al punto 9.6.3 prima delle parole "recupero  nell'industria
del pannello" e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato "c)"; 
      51) al punto 11.1.3 il codice [R3]  e'  sostituito  dal  codice
[R9]; 
      52) al punto 11.3.3 il codice [R3]  e'  sostituito  dal  codice
[R9]; 
      53) al punto 11.4.1 le parole "di cui al  punto  11.11.3"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 11.1.3"; 
      54) al punto 11.8 le parole "lolla di riso" sono soppresse; 
      55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso; 
      56) al punto 11.8.1 le parole "industria  agroalimentare"  sono
soppresse; 
      57) al punto 11.8.2 le parole "durante la sgranatura  del  riso
e" sono soppresse; 
      58) al punto 11.11.1 dopo la parola "alimentari" sono  aggiunte
le seguenti "e dalla raccolta differenziata di RU"; 
      59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il  codice  [R3]  e'
soppresso; 
      60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice  [R3]  e'
sostituito dal codice [R9]; 
      61) al punto 12.1.3, lettere  c),  d),  ed  e)  le  parole  tra
parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle
seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]"; 
      62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la  parola  "utilizzo"  e'
soppressa la lettera "e"; dopo "27%" e' aggiunta la seguente  parola:
"minimo"; 
      63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo  in
allegato 3 al presente decreto" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad
esclusione  del  parametro  COD";  le  parole  tra  parentesi   "[con
esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con
esclusione dei rifiuti 030311]"; 
      64) al punto 12.2.3 e' aggiunta la  seguente  lettera  c):  "c)
utilizzo  per  riprofilare  porzioni  della  morfometria  della  zona
d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale  igienizzazione
(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di  cessione  sul
rifiuto tal quale  secondo  il  metodo  in  allegato  3  al  presente
decreto) [R10]"; 
      65) al punto 12.5.2 le parole "stirene &60; 500 ppm sul secco" 
sono sostituite dalle seguenti: "stirene &60; 50 ppm sul secco"; 
      66) al punto 12.7.3, lettera  c)  le  parole  "preparazione  di
miscele e conglomerati destinati a" sono soppresse; 
      67) al punto 12.13.2 dopo le parole  "materiali  ferrosi"  sono
aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%"; 
      68) al punto 13.2.2  le  parole  "PCDD  in  concentrazione  non
superiore a  2.5  ppb"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "PCDD  in
concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco";  le  parole  "PCB,
PCT &60; 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT &60; 5 ppm 
sul secco"; 
      69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso; 
     70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5]; 
      71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole  "formazione  di
rilevati" e' aggiunto il codice [R5]; 
      72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo  in
allegato 3 al presente decreto" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad
esclusione del parametro solfati"; 
      73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole "con esclusione delle
ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5  e
9.6 del presente allegato" sono soppresse; 
      74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo  in
allegato 3 al presente decreto" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad
esclusione del parametro solfati"; 
      75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c)  il  codice  [R3]  e'
sostituito dal codice [R5]; 
      76) al punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo  diretto"  sono
sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica"; 
      77) al punto 13.20 i codici  [150102]  [150104]  [l50106]  sono
sostituiti dai codici [080318] [160216]; 
      78)  al  punto  13.21.3  dopo  le  parole  "(il   recupero   e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le
seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri"; 
      79) al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" e' soppressa;
      80) al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite 
dalle seguenti: "o speciali non pericolosi"; 
      81) al punto 14.1.1 le parole "ed assimilati"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "raccolta  finalizzata  di  rifiuti  speciali   non
pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti"; 
      82) al punto 14.1.2 le parole  da  "Nella  produzione"  fino  a
"pneumatici fuori uso" sono soppresse; 
      83) al punto 14.1.3 dopo la parola  "(CDR)"  sono  aggiunte  le
seguenti: "conformi alle norme tecniche UNI 9903-1"; 
      84) al punto 14.1.3 dopo  la  parola  "(CDR)"  e'  aggiunto  il
codice [R3]; 
      85) al punto 14.1.3  le  parole  da  "Il  combustibile"  fmo  a
"decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse; 
      86) al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione"
sono sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione,  vagliatura
e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed"; 
      87) al punto 15.1.3 dopo le parole "produzione  di  biogas"  e'
aggiunto il codice [R3]; 
      88) al punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato  3  al
presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti:  "alla
voce  2  dell'allegato  2,  suballegato   1   al   presente   decreto
ministeriale"; 
      89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e'  sostituito
dal codice [200201]; 
      90) al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso  un
processo di  trasformazione  biologica  aerobica  delle  matrici  che
evolve attraverso uno stadio termofilo e porta  alla  stabilizzazione
ed umificazione della sostanza organica" e' aggiungo il codice [R3]; 
      91)  al  punto  17.1.3  dopo  le  parole  "gas  di  pirolisi  e
gassificazione" e' aggiunto il codice [R3]; le parole "alla  voce  12
dell'allegato 3 al presente  decreto  ministeriale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla voce  11  dell'allegato  2,  suballegato  1  al
presente decreto ministeriale"; 
      92) al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" e'  soppressa
la lettera "e"; 
      93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799]; 
      94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il  codice
[R3]. 
    l) all'allegato 2, suballegato  1,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      Al punto 1.2 dopo le parole "con le  seguenti  caratteristiche"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "corrispondenti  all'RDF  di  qualita'
normale di cui alla norma UNI 9903-1". 
      Al punto 9.2 il valore limite relativo al  parametro  "umidita"
e' innalzato dal 30% al "40%". 
      Al punto 12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto  11"  sono
sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12". 
      Al punto 13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto  14"  sono
sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13"; 
    m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente: 
 
                                                          "Allegato 3 
         CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE 
  Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A
alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN
12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti  una
granulometria molto fine, si deve utilizzare,  senza  procedere  alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga  (20000  G)  per
almeno 10 minuti. Solo  dopo  tale  fase  si  potra'  procedere  alla
successiva fase di filtrazione  secondo  quanto  riportato  al  punto
5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I  risultati  delle  determinazioni
analitiche devono  essere  confrontati  con  i  valori  limite  della
seguente tabella: 
 
                               Tabella 
 
    

+------------+------------------+---------------------+
|Parametri   |Unita' di misura  |Concentrazioni limite|
+------------+------------------+---------------------+
|Nitrati     |Mg/l NO3          |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Fluoruri    |Mg/l F            |1,5                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Solfati     |Mg/l SO4          |250                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Cloruri     |Mg/1 Cl           |100                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Cianuri     |microngrammi/l Cn |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Bario       |Mg/l Ba           |1                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Rame        |Mg/l Cu           |0.05                 |
+------------+------------------+---------------------+
|Zinco       |Mg/l Zn           |3                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Berillio    |microngrammi/l Be |10                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Cobalto     |microngrammi/l Co |250                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Nichel      |microngrammi/l Ni |10                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Vanadio     |microngrammi/l V  |250                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Arsenico    |microngrammi/l As |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Cadmio      |microngrammi/l Cd |5                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Cromo totale|microngrammi/l Cr |     50              |
+------------+------------------+---------------------+
|Piombo      |microngrammi/l Pb |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Selenio     |microngrammi/l Se |10                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Mercurio    |microngrammi/l Hg |1                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Amianto     |Mg/l              |30                   |
+------------+------------------+---------------------+
|COD  Mg/l   |30                |                     |
+------------+------------------+---------------------+
|PH          |                  |5,5 < > 12,0         |
+------------+------------------+---------------------+

    
 
  In sede di approvazione del progetto  di  cui  all'articolo  5  del
presente decreto,  vengono  stabiliti  i  parametri  significativi  e
rappresentativi  del  rifiuto  che  devono  essere   determinati   in
relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del
rifiuto."; 
    n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5: 
 
                                                          "Allegato 5 
NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO  CHE  EFFETTUANO
         L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI. 
 
                                 1. 
                             Ubicazione. 
Gli impianti che  effettuano  unicamente  l'operazione  di  messa  in
riserva, ad eccezione degli impianti  esistenti,  ferme  restando  le
norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione  degli  impianti
di  gestione  dei  rifiuti,  non  devono  essere  ubicati   in   aree
esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle  fasce  A  e  B
individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla  legge  18
           maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni. 
                        2. Dotazioni minime. 
                L'impianto deve essere provvisto di: 
a) adeguato sistema di canalizzazione   e   raccolta   delle    acque
                             meteoriche; 
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio  di
                      rifiuti che contengono  sostanze  oleose  nelle
                      concentrazioni consentite dal presente decreto,
                      il sistema di  raccolta  e  allontanamento  dei
                      reflui deve essere provvisto di separatori  per
                      oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di
                      raccolta "a tenuta" di  idonee  dimensioni,  il
                      cui contenuto deve essere avviato agli impianti
                      di trattamento; 
                        c) idonea recinzione. 
                         3. Organizzazione. 
Nell'impianto devono  essere  distinte  le  aree  di  stoccaggio  dei
 rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. 
Deve essere distinto il settore per  il  conferimento  da  quello  di
                          messa in riserva. 
La superficie del settore di conferimento deve essere  pavimentata  e
dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in  maniera  accidentale
possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi.  La  superficie
dedicata al conferimento deve avere  dimensioni  tali  da  consentire
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in  ingresso
                            ed in uscita. 
Il settore della messa in riserva deve  essere  organizzato  in  aree
distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata  dal  presente
                 decreto ed opportunamente separate. 
                      4. Stoccaggio in cumuli. 
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi  devono
essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora  sia  richiesto
dalle  caratteristiche  del  rifiuto,   su   basamenti   impermeabili
resistenti  all'attacco  chimico  dei  rifiuti  che   permettono   la
           separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. 
L'area deve avere una pendenza  tale  da  convogliare  gli  eventuali
liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di
capacita' adeguate,  il  cui  contenuto  deve  essere  periodicamente
                avviato all'impianto di trattamento. 
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni
di polveri deve avvenire  in  aree  confinate;  tali  rifiuti  devono
essere protetti dalle acque meteoriche  e  dall'azione  del  vento  a
        mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili. 
        5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra. 
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo  stoccaggio
dei rifiuti devono possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza  in
       relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto. 
I contenitori e i serbatoi devono  essere  provvisti  di  sistema  di
chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
   sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. 
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il  carico  e  lo
scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle  cisterne  devono  essere
mantenuti in perfetta  efficienza  al  fine  di  evitare  dispersioni
                           nell'ambiente. 
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve  riservare  un  volume
residuo di sicurezza pari al 10%, ed  essere  dotato  di  dispositivo
antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di
                         allarmi di livello. 
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o  rifiuti
liquidi devono essere captati  ed  inviati  ad  apposito  sistema  di
                            abbattimento. 
I  contenitori  e/o  serbatoi  devono  essere  posti  su   superficie
pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacita'  pari  al
serbatoio  stesso  oppure,  nel  caso  che  nello  stesso  bacino  di
contenimento vi siano piu' serbatoi, la  capacita'  del  bacino  deve
essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in  ogni
caso non inferiore al volume del  serbatoio  di  maggiore  capacita',
aumentato del 10% e, in ogni caso,  dotato  di  adeguato  sistema  di
                            svuotamento. 
I rifiuti che possono dar  luogo  a  fuoriuscita  di  liquidi  devono
essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi
                     di raccolta per i liquidi. 
Lo  stoccaggio  dei  fusti  o  cisternette  deve  essere   effettuato
all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta  non  deve
                        superare i tre piani. 
I contenitori devono essere raggruppati  per  tipologie  omogenee  di
rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione
(passo d'uomo), l'accertamento  di  eventuali  perdite  e  la  rapida
           rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 
                6. Stoccaggio in vasche fuori terra. 
Le vasche  devono  possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza  in
       relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto. 
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare  che
        le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di  evidenziare
e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose  devono
   essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 
                    7. Bonifica dei contenitori. 
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e
non destinati ad  essere  reimpiegati  per  le  stesse  tipologie  di
rifiuti,  devono  essere  sottoposti  a   trattamenti   di   bonifica
                appropriati alle nuove utilizzazioni. 
                       8. Criteri di gestione. 
I rifiuti da recuperare  devono  essere  stoccati  separatamente  dai
   rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo 
  smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di 
                               recupero. 
   Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non 
modificare  le  caratteristiche  del  rifiuto   compromettendone   il
                        successivo recupero. 
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire  in  modo
che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei  corpi  ricettori
                     superficiali e/o profondi. 
Devono essere adottate tutte le cautele per  impedire  la  formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di  polveri;  nel  caso  di
formazione di emissioni gassose  o  polveri  l'impianto  deve  essere
fornito  di  idoneo  sistema  di  captazione  ed  abbattimento  delle
                              stesse.". 
Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                             osservare. 
                         Roma, 5 aprile 2006 
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
                              Matteoli 
 
                Il Ministro della salute (ad interim) 
                             Berlusconi 
 
               Il Ministro delle attivita' produttive 
                               Scajola 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8
                             maggio 2006 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
            del territorio, registro n. 1, foglio n. 298