LEGGE 31 luglio 2006, n. 241 

Concessione di indulto.
(GU n.176 del 31-7-2006)
 
 Vigente al: 1-8-2006  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il
2  maggio  2006,  nella  misura  non superiore a tre anni per le pene
detentive  e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o
congiunte  a  pene  detentive.  Non si applicano le esclusioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
  2. L'indulto non si applica:
    a)  per  i  delitti  previsti  dai  seguenti  articoli del codice
penale:
      1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
      2)  270-bis  (associazioni  con  finalita'  di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
      3)  270-quater  (arruolamento  con finaita' di terrorismo anche
internazionale);
      4)  270-quinquies  (addestramento ad attivita' con finalita' di
terrorismo anche internzionale);
      5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
      6)   280-bis  (atto  di  terrorismo  con  ordigni  micidiali  o
esplosivi);
      7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
      8)  289-bis  (sequestro  di  persona a scopo di terrorismo o di
eversione);
      9) 306 (banda armata);
      10)  416,  sesto comma (associazione per delinquere finalizzata
alla  commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del
codice penale);
      11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
      12) 422 (strage);
      13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
      14) 600-bis (prostituzione minorile);
      15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista
dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
      16)  600-quater  (detenzione  di materiale pornografico), anche
nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 600-quater.1 del codice penale,
sempre  che  il  delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 600-quater;
      17)    600-quinquies    (iniziative   turistiche   volte   allo
sfruttamento della prostituzione minorile);
      18) 601 (tratta di persone);
      19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
      20) 609-bis (violenza sessuale);
      21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
      22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
      23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
      24)  630  (sequestro  di  persona a scopo di estorsione), commi
primo, secondo e terzo;
      25) 644 (usura);
      26)  648-bis  (riciclaggio),  limitatamente  all'ipotesi che la
sostituzione  riguardi  denaro, beni o altre utilita' provenienti dal
delitto  di  sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti  la  produzione  o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
    b)  per  i  delitti  riguardanti  la produzione, il traffico e la
detenzione  illeciti  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope, di cui
all'articolo  73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma
1,  lettera  a),  e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il
delitto  di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  di  cui all'articolo 74 del citato testo
unico,  in  tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 74;
    c)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  15  dicembre  1979, n. 625,
convertito,  con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e
successive modificazioni;
    d)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni;
    e)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  3.  Il  beneficio  dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  un  delitto non colposo per il quale riporti
condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
  4.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 31 luglio 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella