MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Rettifica  all'art. 21,  comma  3  dell'11° concorso biennale allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri
(GU n.61 del 11-8-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            Direzione generale per il personale militare

    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 327  in data 26 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 -
4ª  serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale e' stato bandito
il  concorso  pubblico,  per  esami  per  l'ammissione  all'11° corso
biennale  allievi  marescialli  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
carabinieri;
    Vista  la  lettera  n. 633/1-17 IS in data 21 luglio 2006, con la
quale  il comando generale dell'Arma dei carabinieri centro nazionale
di  selezione  e  reclutamento  ufficio  reclutamento  e  concorsi ha
richiesto  la rettifica del contenuto dell'art. 21, comma 3 del bando
di concorso;
    Visto  l'art. 16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
    Visto  l'art. 1,  lettera  a  comma 2 del decreto dirigenziale in
data  13 luglio  2006,  concernente  la delega all'adozione di taluni
atti   di   gestione   amministrativa   in  materia  di  reclutamento
sottufficiali del personale militare;
    Visto  l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  direzione
generale  per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  Generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;

                              Decreta:

    L'art. 21,  comma 3 «Ammissione al corso e posizione» del decreto
ministeriale  n. 327  in  data  26 aprile 2005 citato in premessa, e'
cosi'  modificato «Il predetto personale sara' assunto in forza dalla
Scuola  marescialli  e  brigadieri  dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. A decorrere
da   tale   data,   lo   stesso   personale  assumera'  la  veste  di
frequentatore.»
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
    Roma, 7 agosto 2006
                    p. il direttore generale t.a.
                     il vice direttore generale
                     f.to Generale di Divisione
                              Santroni