MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2006 

Trasferimento   di  crediti  e  di  debito  dalla  «L.A.T.I.  S.p.a.»
all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.),
in liquidazione.
(GU n.32 del 8-2-2007)

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225,  226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visti  i  commi  89,  90  e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006);
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  della Societa' alle condizioni indicate
nella  Convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154  che,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 3, della legge n. 94 del 3
aprile   1997,   ha   emanato   il   regolamento   sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica con il quale
1'Ispettorato   generale  per  gli  affari  e  per  la  gestione  del
patrimonio  degli  enti  disciolti  e'  stato  denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato  che  l'ultimo comma del citato art. 13-bis della legge
n.   1404/1956  stabilisce  che,  ai  fini  dell'accelerazione  delle
operazioni  liquidatorie,  le  disposizioni relative al trasferimento
dei  crediti  e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione
si applicano anche alle societa' avocate al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Ispettorato  generale per la liquidazione degli enti
disciolti   (I.G.E.D.),   purche'   lo   Stato  abbia  la  proprieta'
dell'intero capitale;
  Considerato  che, con decreto del 4 luglio 1967 del Ministro per il
tesoro  di  concerto  con  il Ministro per le partecipazioni statali,
sono  state  avocate  al  Ministero  del tesoro tutte le facolta' che
competono  allo Stato quale azionista unico della Societa' per azioni
«Linee aeree transcontinentali italiane» (L.A.T.I.) in liquidazione;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
liquidazione  della  L.A.T.I.  S.p.a  sono  costituite dalle seguenti
partite attive e passive:
    credito tributario nei confronti dell'erario di Euro 42.000,00;
    credito  nei  confronti delle autorita' governative brasiliane di
Euro 200,00;
    debito in contestazione nei confronti della RAI di Euro 200,00;
  Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni
liquidatorie  della  L.A.T.I.  S.p.A.  in  liquidazione,  occorre far
ricorso  alla  procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n.
1404/1956  trasferendo i crediti per complessivi Euro 42.200,00 ed il
debito   di   Euro  200,00  dalla  L.A.T.I.  S.p.A.  in  liquidazione
all'Ufficio  accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.)
in liquidazione;
                              Decreta:
  I  crediti  di  cui  alle premesse, di Euro 42.000,00 nei confronti
dell'erario, di Euro 200,00 nei confronti delle autorita' governative
brasiliane  e  il  debito di Euro 200,00 nei confronti della RAI sono
trasferiti,  ai  sensi  e  con  le modalita' dettate dall'art. 13-bis
della  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  dalla L.A.T.I. S.p.A. in
liquidazione  all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici
(U.A.N.S.F.) in liquidazione;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 ottobre 2006

                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio