Modifica dell'indennita' di carica del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.(GU n.13 del 7-4-2007)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna n. 18 del 6 febbraio 2007) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge. Art. 1. Modifica dell'Art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 1. All'Art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza», dopo le parole «e successive modifiche» viene introdotta la locuzione «, ridotta della misura del 25%». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 febbraio 2007 ERRANI