Modifiche alla legge regionale n. 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.(GU n.27 del 21-7-2007)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 18/2006 1. Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'Art. 7, comma 133, della legge regionale n. 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dell'Art. 1, le parole «di livello statale, regionale e locale» sono soppresse; b) il comma 2, dell'Art. 1, e' soppresso; c) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia). - 1. Per le finalita' dell'Art. 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'Art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia. 2. La Regione promuove altresi' la partecipazione alla Fondazione Aquilela, in qualita' di soggetti fondatori, del comune di Aquileia, della provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.»; d) l'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Elementi statutari). - 1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovra' richiamare espressamente le finalita' della presente legge e prevedere tra i suoi compiti: a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanita' UNESCO e a supporto delle attivita' di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attivita' produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali; b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area; c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, nonche' la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.»; e) l'Art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali). - 1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attivita' della Fondazione Aquileia in conformita' delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'Art. 2, comma 1.»; f) al comma 1 dell'Art. 5 le parole «il Presidente della Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione»; g) al comma 3 dell'Art. 6 dopo le parole «forme di fruizione turistica compatibili» sono aggiunte le seguenti: «con la valenza culturale dei siti»; h) il comma 5 dell'Art. 6 e' sostituito dal seguente: «5. L'amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, puo' concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a).»; i) al comma 7 dell'Art. 6 le parole «valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a)». 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera e), fanno carico: a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5148 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e' sostituita con la seguente «Conferimenti a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia»; b) relativamente al sostegno delle attivita' della Fondazione di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unita' previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5149 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e' sostituita con la seguente «Interventi a sostegno delle attivita' della Fondazione Aquileia». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 23 febbraio 2007 ILLY (Omissis).