MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2007 

Modifica  dell'articolo  5  del  decreto 4 giugno 2007 concernente la
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Salame  Felino» per la quale e' stata inviata istanza
alla  Commissione  europea  per  la  registrazione  come  indicazione
geografica protetta.
(GU n.187 del 13-8-2007)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 giugno 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 142
del  21  giugno  2007  con  il  quale  e'  stata  accordata, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione
nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»;
    Visto  in particolare l'art. 5 del predetto decreto, che concede,
in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dello stesso, un
periodo  di  adattamento  di  anni  due,  a  decorrere  dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
avvenuta il 21 giugno 2007, durante il quale potra' essere utilizzata
la  denominazione  «Salame  tipo  Felino»  dalle  imprese che abbiano
legalmente  commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino»
in   modo  continuativo  nei  cinque  anni  antecedenti  la  data  di
pubblicazione  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione
«Salame Felino»;
    Vista  l'istanza  del  23  luglio  2007,  con  la quale la Grandi
Salumifici  Italiani  S.p.a., con sede in Modena, strada Gherbella n.
320,  ha  chiesto  l'estensione  del  suddetto periodo di adattamento
anche  alle  aziende  che  abbiano utilizzato continuamente, anche in
alternativa, l'indicazione «Salame Felino» o «Salame tipo Felino» nei
cinque  anni  antecedenti  la  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana del disciplinare di produzione
della denominazione «Salame Felino»;
    Ritenuto  di  dover  emanare  un  provvedimento  nella  forma  di
decreto, in accoglimento della suddetta istanza;
                              Decreta:

                           Articolo unico

    L'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
142 del 21 giugno 2007 e' cosi' modificato: «in deroga all'art. 2 del
decreto e' concesso un periodo di anni due, a decorrere dal 21 giugno
2007,  durante  il  quale  potranno  essere utilizzate le indicazioni
"Salame  Felino" o "Salame tipo Felino" dalle imprese per le quali si
e' realizzata la condizione di cui in premesse».
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 3 agosto 2007
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio