MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2007 

Procedura dedicata da attivare quando ricorrono specifiche condizioni
in materia di sostanze riconosciute, in sede comunitaria, equivalenti
alle  analoghe  sostanze  che risultano gia' iscritte nell'allegato I
alla direttiva 91/414/CEE.
(GU n.198 del 27-8-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Vista  la  direttiva  del  consiglio  91/414/CEE del 15 luglio 1991
relativa   all'immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari,
nonche'  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche, di sua attuazione;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290  recante  il  regolamento  di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  i  regolamenti  (CE)  della  Commissione europea n. 3600 del
1992, n. 451 del 2000, n. 703 del 2001, n. 1112 del 2002, n. 1490 del
2002   e   n.  2229  del  2004  e successive  modifiche,  che  recano
disposizioni di attuazione delle quattro fasi del programma di lavoro
previsto  all'art.  8,  paragrafo 2,  della  direttiva  91/414/CEE  e
fissano  l'elenco  di  sostanze attive da valutare ai fini della loro
eventuale   iscrizione   nell'allegato   I   della  stessa  direttiva
91/414/CEE;
  Visto  il decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo
economico  relativo  alla condivisione di studi e test effettuati sui
vertebrati;
  Considerato  che  le  sostanze  attive  utilizzabili  nei  prodotti
fitosanitari   sono   assoggettate   ad  una  preventiva  valutazione
comunitaria,  effettuata  ai  sensi  delle  norme  comunitarie  sopra
indicate,   per   accertarne   gli   effetti  sulla  salute  umana  e
sull'ambiente;
  Considerato  che  solo  nel caso di esito favorevole delle predette
valutazioni   la   Commissione   europea,   in base  alle  competenze
conferitele  dal  Consiglio  ai  sensi dell'art. 6, paragrafo 1 della
direttiva  91/414/CEE,  procede  all'adozione di proprie direttive ai
fini   dell'iscrizione   nell'allegato   I   della  stessa  direttiva
91/414/CEE  delle  sole  sostanze  attive  che  hanno  superato  tale
valutazione;
  Considerato   che   antecedentemente   alla   predetta  valutazione
comunitaria,  nonche'  nelle  more della sua effettuazione, gli Stati
membri  possono  comunque rilasciare autorizzazioni all'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive non
ancora  valutate  in  ambito  comunitario  e,  pertanto,  non  ancora
iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  altresi'  che  le medesime direttive della Commissione
europea  con  cui  si  provvede alla iscrizione nell'allegato I della
direttiva  91/414/CEE  delle  sostanze  attive  che hanno superato la
valutazione  dispongono, contestualmente, a carico degli Stati membri
l'obbligo  di  verificare  tutte  le autorizzazioni all'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari  da  essi  gia'  rilasciate nei
rispettivi  territori  antecedentemente alla conclusione comunitaria,
avuto riguardo a quelle che contengono le sostanze attive iscritte al
fine  di  accertarne la conformita' o meno rispetto alle prescrizioni
stabilite  in sede comunitaria e che, in caso di non conformita', gli
Stati  membri  sono  vincolati  ad adottare provvedimenti restrittivi
della  commercializzazione  stabiliti  dalle  stesse  direttive della
Commissione europea;
  Considerato  che  tra  i  provvedimenti che gli Stati membri devono
adottare  per conformarsi alle prescrizioni contenute nelle direttive
della  Commissione  europea  sopra riferite vi rientrano anche quelli
della  revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio da essi
rilasciate   che   dovessero   risultare  non  conformi  e  che  tale
provvedimento  puo'  intervenire anche solo a causa della parzialita'
di  alcuni  dati  pur  quando  la  maggior parte degli studi relativi
all'intero  dossier  sono  stati gia' resi disponibili alle autorita'
deputate  alla  loro  valutazione entro i termini temporali stabiliti
dalle medesime direttive della Commissione europea;
  Ritenuto  che  nel predetto caso, non essendo comunque pregiudicato
il  diritto  alla  presentazione di istanze di registrazione di nuovi
prodotti   fitosanitari  quando  questi  contengano  sostanze  attive
riconosciute, in sede comunitaria, equivalenti alle analoghe sostanze
che risultano gia' iscritte nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE
e  che  tale  condizione,  unitamente alla presenza - entro i termini
temporali  stabiliti  dalle  direttive  di  iscrizione delle sostanze
attive  nell'allegato  I  -  della maggior parte degli studi relativi
alle  sostanze, agevola la valutazione delle relative istanze e delle
documentazioni presentate;
  Considerato   che   in   tali  casi  e'  opportuno  assicurare  uno
snellimento  delle  procedure  interne  al  fine  di  una piu' celere
valutazione delle istanze presentate, anche con riguardo ai lavori di
valutazione delle istanze da parte della Commissione consultiva per i
prodotti  fitosanitari  di  cui  all'art.  20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato,  tuttavia, necessario contemperare l'applicabilita' di
tale  procedura  con  le  esigenze di programmazione dei lavori degli
uffici  e  della  Commissione  consultiva per i prodotti fitosanitari
relative  alle  altre  istanze  di  registrazione  di  nuovi prodotti
fitosanitari in modo da non ritardarne la valutazione;
  Ritenuto  altresi'  necessario  assicurare  la permanenza di idonee
garanzie  sanitarie  ed ambientali relative ai prodotti fitosanitari,
stabilendo  a  tal fine, in base a parametri oggettivi di riferimento
ed  in  conformita'  alle  disposizioni che regolamentano il settore,
appropriati  requisiti  in  mancanza  dei quali non si puo' dar luogo
all'applicazione della predetta procedura;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La procedura del presente provvedimento si applica limitatamente
alle  istanze  di  parte  finalizzate  alla  registrazione  di  nuovi
prodotti  fitosanitari  che  contengono  sostanze attive riconosciute
equivalenti  alle  analoghe sostanze gia' iscritte nell'allegato I al
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  e sue modificazioni,
presentate  successivamente  ad  una  revoca  delle autorizzazioni di
immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari  che  e'  stata
determinata  da  una  parziale  incompletezza  del  dossier  previsto
dall'allegato II al medesimo decreto legislativo n. 194 del 1995, e a
condizione che sussistano congiuntamente anche i seguenti requisiti:
    a) l'istanza   deve  essere  presentata  dalla  medesima  impresa
titolare  di una precedente autorizzazione di immissione in commercio
di   prodotti  fitosanitari,  revocata  per  i  motivi  indicati  nel
capoverso, e puo' riguardare un solo nuovo prodotto;
    b) l'equivalenza  della  sostanza  attiva  deve essere gia' stata
riconosciuta in conformita' alle procedure comunitarie;
    c) i  rapporti  e  gli  studi  di cui all'allegato II del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194  devono  essere  stati  avviati
antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore delle direttive
comunitarie   che   dispongono  l'iscrizione  delle  sostanze  attive
nell'allegato  I  alla  direttiva  91/414/CEE. Le imprese interessate
potranno,  inoltre,  dimostrare che le procedure previste dal decreto
del-l'8 febbraio  2007  del Ministro per lo sviluppo economico per la
condivisione  degli  studi  effettuati  sui  vertebrati  sono  state,
parimenti,  avviate  prima  della  medesima data di entrata in vigore
delle direttive in questione;
    d) tuttavia,  gli  studi  individuati  come  non  accettabili nei
rapporti   di   valutazione   stilati  dagli  Stati  membri  relatori
incaricati  di  effettuare le verifiche di completezza sulle sostanze
attive   interessate,  dovranno  risultare  avviati  entro  le  date,
individuate  dalla  predette  direttive  di iscrizione delle sostanze
attive  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE, di conclusione
delle  verifiche  che  gli  Stati  sono  tenuti  ad  effettuare sulle
autorizzazioni all'immissione in commercio da essi rilasciate;
    e) nel  caso  di  controdeduzioni  ritenute non accettabili dallo
Stato  membro  relatore  incaricato  di  effettuare  le  verifiche di
completezza  sulla  sostanza  attiva  interessata,  gli studi che, di
conseguenza devono essere presentati, dovranno parimenti essere stati
avviati  entro  la  data di conclusione delle verifiche che gli Stati
sono  tenuti  ad  effettuare  sulle  autorizzazioni all'immissione in
commercio da essi rilasciate, individuata dalla predette direttive di
iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    f) fatto  salvo  quanto  previsto  alle lettere da c) ad e), alla
data di presentazione dell'istanza devono essere stati completati gli
studi  sulla  sostanza  attiva  che hanno determinato la revoca della
precedente  autorizzazione  di  immissione  in  commercio. Tali studi
devono essere presentati contestualmente all'istanza;
    g) in  relazione  al  prodotto  di cui si chiede la registrazione
devono  essere  presentati,  unitamente  all'istanza, anche gli studi
completi previsti dall'allegato III al decreto legislativo n. 194 del
1995.
  2.  L'istanza  di  registrazione,  unitamente  alla  documentazione
indicata al comma 1, deve essere presentata al Ministero della salute
-   Direzione   generale  della  sicurezza  degli  alimenti  e  della
nutrizione,  al  piu'  tardi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento
di  revoca  richiamato  nel medesimo comma 1. A partire dalla data di
presentazione  dell'istanza, l'Ufficio della direzione generale della
sicurezza  degli alimenti e della nutrizione competente in materia di
prodotti fitosanitari provvede:
    a) alla  verifica  della completezza formale della documentazione
presentata che puo' essere integrata, su richiesta dell'Ufficio, solo
con  riguardo  ai  predetti  aspetti  formali. La mancanza anche solo
parziale   della   documentazione   tecnica   comporta   il   rigetto
dell'istanza che e' comunicato per iscritto al richiedente;
    b) accertata   la   completezza   della  documentazione  tecnica,
l'ufficio  assegna  i fascicoli pervenuti alla Commissione consultiva
per  i  prodotti  fitosanitari  che  provvede  alla  loro valutazione
prioritariamente,   avvalendosi  di  un  apposito  gruppo  di  lavoro
convocato  con  frequenza  dipendente  dal  numero  di  fascicoli  da
valutare;
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2007
                                      Il direttore generale: Borrello