REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17 

Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto
1993,  n.  26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela   dell'equilibrio   ambientale   e  disciplina  dell'attivita'
venatoria).
(GU n.40 del 20-10-2007)

       (Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  agli  articoli 8,  9,  10  e  52  della legge regionale n.
                               26/1993

1.  Alla  legge  regionale  16  agosto  1993,  n.  26  (Norme  per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale  e  disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le
seguenti  modificazioni:  a)  al  comma 2 dell'art. 8, dopo le parole
"dell'istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica" sono inserite le
parole  ", dall'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle
popolazioni faunistiche di cui all'art. 9,";
b) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  la  rubrica  dell'articolo  e'  cosi'  sostituita:  (Osservatorio
regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche);
2)  al  comma  1,  dopo  le parole "dell'osservatorio" e' inserita la
parola   "regionale"  e  sono  soppresse  le  parole  ",  secondo  le
indicazioni  e  le  direttive  fornite dall'istituto nazionale per la
fauna selvatica";
3)  alla  lettera c) del comma 3, dopo le parole "conservazione delle
risorse"  sono  inserite  le  parole "anche ai fini dell'art. 19-bis,
comma  3,  della  legge  n. 157/1992 e dei provvedimenti di controllo
della fauna selvatica di cui all'art. 41 della presente legge";
c)  al  comma 1 dell'art. 10, dopo le parole "per la fauna selvatica"
sono  inserite  le  parole  ", l'osservatorio regionale degli habitat
naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9";
d)  alla  lettera  f)  del  comma  1  dell'art. 52 dopo le parole "di
ricerca  sulla caccia", sono inserite le parole "di cui all'art. 9" e
sono soppresse le parole "previste dalla presente legge".
La  presente  legge  regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 20 luglio 2007
                              FORMIGONI
Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/400
del 10 luglio 2007.