MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2007 

Raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata
«Ippica nazionale».
(GU n.302 del 31-12-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato


                           di concerto con

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle  politiche  di  sviluppo del Ministero delle politiche agricole
                       alimentari e forestali

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determina,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, in
attuazione  dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  l'istituzione,  con provvedimento direttoriale del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e  dei  servizi,  di  una  nuova  scommessa  ippica  a totalizzatore,
proposta  dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da
effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle  agenzie  ippiche  e  sportive nonche' negli ippodromi, tenendo
conto  che  la  raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per
cento  come  montepremi  e compenso per l'attivita' di gestione della
scommessa,  l'8  per  cento come compenso dell'attivita' dei punti di
vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta
unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  del  15 dicembre  2005, emanato in
attuazione del citato art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore
articolata  in  piu'  formule  di  scommessa e che ha previsto che la
scommessa  «Tris»,  a  partire dalla scadenza naturale della relativa
convenzione   di   concessione,   fissata  al  31 dicembre  2005,  e'
assoggettata,  in  via  sperimentale e temporanea, alla disciplina di
cui   all'art.   1,   comma 498,  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,
configurandosi  quale  una  delle  formule  della  scommessa ippica a
totalizzatore di cui al citato comma 498;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, che ha approvato
i  regolamenti  di  disciplina  tecnica  delle  formule  della  nuova
scommessa  ippica  a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed
«Accoppiata nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato
i  regolamenti  di  disciplina  tecnica  delle  formule  della  nuova
scommessa  ippica  a  totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e
«Quinte' nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato
i  regolamenti  di  disciplina  tecnica  delle  formule  della  nuova
scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»;
  Viste  le  concessioni  per  l'esercizio dei concorsi pronostici su
base   sportiva   nonche'   di  altri  eventuali  giochi  connessi  a
manifestazioni  sportive,  stipulate  con i concessionari di cui alla
graduatoria   di   selezione  pubblicizzata  con  il  comunicato  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 136 del
14 giugno 2003;
  Visto  l'art.  38  del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con
modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Considerato  che all'esito delle procedure di selezione pubblica di
cui  all'art.  38,  commi 2  e  4  del  decreto-legge  4 luglio 2006,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n. 248, sono state stipulate le convenzioni di concessione dei
giochi  pubblici,  aventi  ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a
partire  dal  1° luglio  2007,  le  formule  della scommessa ippica a
totalizzatore  di  cui  all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, denominate ippica nazionale;
  Considerato  che  le formule della scommessa ippica a totalizzatore
di  cui  all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono  distribuite, ai sensi dei decreti direttoriali 26 giugno 2007 e
7 settembre  2007,  fino alla data del 31 dicembre 2007, attraverso i
punti  di  vendita, le agenzie di scommessa e gli ippodromi collegati
ai  concessionari  per  l'esercizio  dei  concorsi pronostici su base
sportiva, nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive, le cui concessioni sono scadute in data 30 giugno 2007;
  Considerato  che  le citate formule di scommessa di cui all'art. 1,
comma 498  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono distribuite, a
partire  dal  1° luglio 2007, dai concessionari individuati a seguito
delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4
del  decreto-legge  4 luglio  2006,  convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Considerato   che  i  concessionari  individuati  a  seguito  delle
procedure  di  selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del
decreto-legge   4 luglio   2006,  convertito,  con  modificazioni  ed
integrazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno perfezionato
nel  corso  dell'anno  2007, la stipula delle relative convenzioni di
concessione  e  che  l'attivazione  delle  rispettive reti di vendita
sara'  attuata  progressivamente,  in  funzione  della  velocita'  di
espletamento,  da  parte  di  ciascun  concessionario, delle numerose
attivita'  propedeutiche  all'avviamento  dei  punti di vendita e che
comunque  e'  previsto  il  periodo  di diciotto mesi per la relativa
completa attivazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma 2, lettera l) e
dell'art.  38,  comma 4,  lettera l) del decreto-legge 4 luglio 2006,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  le  nuove  modalita' di distribuzione del gioco sono
definite assicurando la salvaguardia dei concessionari della raccolta
di  scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
disciplinate   dal   regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  1° marzo  2006, n. 111, nonche' dei
concessionari  della  raccolta  di scommesse ippiche disciplinate dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 aprile 1998, n. 169;
  Considerata  l'opportunita',  nel  prevalente interesse pubblico al
mantenimento  dell'attuale  livello  delle entrate erariali derivante
dalla  raccolta  della  scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei concessionari di
cui   all'art.  38,  comma 2,  lettera l)  e  all'art.  38,  comma 4,
lettera l)   del   decreto-legge   4 luglio   2006,  convertito,  con
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i concessionari di cui all'art.
38,  comma 2,  lettera l)  e  all'art.  38,  comma 4,  lettera l) del
decreto-legge   4 luglio   2006,  convertito,  con  modificazioni  ed
integrazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, hanno facolta' di
esercitare   la  raccolta  della  scommessa  ippica  a  totalizzatore
prevista dall'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per   il  tramite  del  collegamento  con  i  punti  di  vendita  dei
concessionari  di  cui alle procedure di selezione pubblica stabilite
dall'art. 38, commi 2 e 4 del medesimo decreto-legge.
  2. I flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore
di  cui  al  comma 1,  sono  disciplinati  dal  decreto del direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del
18 giugno  2007 e sono stati recepiti nel protocollo di comunicazione
PSR,     approvato     con    decreto    del    direttore    generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato del 2 maggio
2007.  I  concessionari che esercitano la facolta' di cui al comma 1,
sono  pertanto tenuti ad adeguare i propri sistemi informatici, sulla
base di quanto disposto nei citati decreti.
  3.  La  raccolta  esercitata ai sensi del comma 1 non concorre alla
formazione  del  movimento  netto  di cui all'art. 12, comma 3, degli
schema-tipo  di  convenzione  approvati, rispettivamente, con decreti
direttoriali del 28 agosto 2006, prot. n. CGV/574 e prot. n. CGV/575.
  4.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2008.
  5.  Il  presente  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2007

                        Il direttore generale
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
                                Tino


              Il capo del Dipartimento delle politiche
              di sviluppo del Ministero delle politiche
                   agricole alimentari e forestali
                              Ambrosio

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6
Economia e finanze, foglio n. 316