UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2008 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.165 del 16-7-2008)

                             IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6,
comma 9;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165 e successive modifiche;
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico  della  seduta in data
17 aprile 2008 con cui sono state approvate le modifiche allo statuto
riguardanti   gli   articoli:  Art.  19  «Innovazioni,  attivita'  di
sperimentazione   e   protezione»;   introduzione   dell'Art.  19-bis
«Partecipazione  ad  organismi privati»; Art. 25 «Giunta di Facolta»;
Art.    51   «Il  senato  accademico  -  Composizione»;  introduzione
dell'art.  51-bis  «Norma  Transitoria»;  Art. 76 «Incompatibilita» e
Allegato  A1)  «Aree  per  l'elezione  dei  rappresentanti nel senato
accademico»;
  Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 1698 dell'11 giugno 2008 con la
quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da
formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
  Visto l'art. 83, comma 1 dello statuto di Ateneo;
                              Decreta:

  Di  emanare,  ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989
le   modifiche  allo  statuto  riguardanti  gli  articoli:  art.  19,
introduzione   dell'art.  19-bis,  art.  25,  art.  51,  introduzione
dell'art.  51-bis, art. 76, Allegato A1), nel testo che segue, le cui
modifiche sono evidenziate in corsivo.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
                              Art. 19.
      (( Innovazioni, attivita' di sperimentazione e protezione

  L'attribuzione  del  diritto  di  conseguire  il  brevetto  per  le
invenzioni  industriali  realizzate a seguito di attivita' di ricerca
scientifica   svolte   utilizzando,   comunque,   strutture  e  mezzi
finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle
norme di legge vigenti. ))
                            Art. 19-bis.
               (( Partecipazione ad organismi privati

  Per   lo   svolgimento  di  attivita'  strumentali  alle  attivita'
didattiche  e  di  ricerca  o comunque utili per il conseguimento dei
propri  fini  istituzionali  l'Universita' e le sue strutture possono
costituire  o  partecipare  a  soggetti  di  diritto  privato,  quali
societa',  consorzi  e spin-off accademici, associazioni, fondazioni,
secondo modalita' e limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. ))
                              Art. 25.
                         Giunta di facolta'

  1. La giunta di facolta' svolge funzioni istruttorie e preparatorie
dei  punti  all'ordine  del  giorno  delle  sedute  del  consiglio di
facolta'   e  coopera  all'esecuzione  delle  delibere  adottate  dal
consiglio.
  2.  La  giunta  e'  composta  da  membri  di diritto e/o eletti dal
consiglio  di  facolta' tra i suoi componenti nel numero e secondo le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  interno e dura in carica fino
alla  scadenza  del  mandato  del  preside  (modifica  introdotta con
decreto rettorale n. 1477 del 7 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 2003 - serie generale - n. 212).
((   3. La giunta puo' anche esercitare poteri delegati dal consiglio
di  facolta'. A tal fine il consiglio delibera a maggioranza assoluta
dei  suoi membri, precisando oggetto, durata e modalita' di esercizio
della delega. La delega perde comunque la propria efficacia alla fine
del mandato del preside.
  Alla  giunta  non  possono essere delegati i provvedimenti relativi
alla:
    a) istituzione di corsi di studio;
    b) attribuzione  ai  settori  scientifico-disciplinari  dei posti
disponibili di professore o ricercatore ed alla loro copertura;
    c) formulazione dei piani pluriennali di sviluppo;
    d) proposizione di modifiche statutarie;
    e) chiamate di professori e ricercatori. ))
                              Art. 51.
                 Il senato accademico - Composizione

  1. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) i presidi, in rappresentanza delle facolta';
    c) un  rappresentante  dei professori ordinari, un rappresentante
dei  professori  associati,  un rappresentante dei ricercatori eletto
tra  i  ricercatori  confermati  per ciascuna delle macro aree di cui
all'allegato  A1), eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento
generale di Ateneo;
((      d) due  direttori  di  dipartimento,  eletti dai direttori di
dipartimento,  uno  appartenente  ad  un'area scientifica dei settori
disciplinari  MAT,  INF,  FIS, ICAR, ING-IND, ING-INF, GEO, AGR, VET,
CHIM, BIO, MED ed uno appartenente ad un'area umanistica L-ANT, L-OR,
L-FIL-LET,  L-LIN,  L-ART,  M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, M-PED, M-PSI,
M-EDF, IUS, SECS-P, SECS-S, SPS dell'allegato 1 dello statuto; ))
    e) tre  rappresentanti  del  personale  tecnico e amministrativo,
eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo,
ad esclusione delle competenze di cui ai punti b), c), e p) dell'art.
50, comma 2;
    f) una  rappresentanza  degli studenti pari al 15% del totale dei
membri   di   cui   alle  lettere a), b), c), d), e),  designata  dal
consiglio  degli  studenti  tra i suoi componenti, limitatamente alle
competenze  di  cui alle lettere a), b), f), i), l), m), per quel che
riguarda le strutture didattiche, n) e o) dell'art. 50, comma 2.
  Il  direttore  amministrativo  partecipa  alle  riunioni del senato
accademico e puo' esprimere pareri.
  2.  Rappresentanti  della  regione,  delle  province  e  dei comuni
capoluogo  e  di altri comuni eventualmente interessati sono invitati
alle  sedute  del  senato accademico relative alla determinazione dei
piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte da un
funzionario designato dal rettore.
  4.  I  membri elettivi o designati durano in carica quattro anni. I
rappresentanti  degli  studenti  durano in carica due anni. (Modifica
emanata  con decreto rettorale n. 2156 del 26 ottobre 2004 - Gazzetta
Ufficiale - n. 264 del 10 novembre 2004).
  5.  Il  senato  accademico  si  articola in commissioni con compiti
istruttori  e  referenti  secondo modalita' stabilite dal Regolamento
generale di Ateneo.
  6.  Il  senato accademico e' validamente costituito con la presenza
della  meta'  piu'  uno  dei  componenti aventi pienezza di poteri su
tutte le questioni di competenza dell'organo.
  7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei
presenti.
                            Art. 51-bis.
                        (( Norma transitoria

  1.  All'entrata  in  vigore  delle  modifiche apportate all'art. 51
verranno  indette  votazioni per l'inserimento dei rappresentanti dei
direttori di dipartimento e per l'integrazione dei rappresentanti del
personale  tecnico  e  amministrativo  per  la  rimanente  parte  del
quadriennio  cui  si  riferisce il mandato con le modalita' stabilite
nel regolamento generale di Ateneo. ))
                              Art. 76.
                          Incompatibilita'

  1.   Le  funzioni  di  rettore,  pro-rettore  vicario,  preside  di
facolta',  presidente  di  consiglio di corso di studio, direttore di
centro  di  spesa,  ((  con  esclusione dei direttori di dipartimento
eletti   in   senato   accademico,   ))   membro   del  consiglio  di
amministrazione,  membro elettivo del senato accademico, membro della
giunta  di  ateneo,  membro  del  consiglio  degli studenti, non sono
compatibili tra loro, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 2.
  2.  Le  cariche  di  preside  di  facolta',  presidente di corso di
studio,   direttore  di  scuola  di  specializzazione,  direttore  di
dipartimento, direttore di centro di servizio sono incompatibili:
    a) con  il  collocamento  in  congedo  per esclusiva attivita' di
ricerca   scientifica   ex  art.  17  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1980;
    b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero
ex art. 10 della legge n. 311/1958.
  Il  titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto
l'autorizzazione  al  congedo  suddetto deve optare tra le dimissioni
dalla carica e la rinuncia al congedo.
                                                         Allegato A1)

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                                  |     Arree per l'elezione dei
                                  |    rappresentanti nel senato
               Area               | accademico Settori disciplinari
=====================================================================
1) Scienze matematiche e          |
informatiche, scienze fisiche,    |
ingegneria civile ed architettura,|
ingegneria industriale e          |MAT, INF, FIS ICAR, ING-IND,
dell'informazione                 |ING-INF
---------------------------------------------------------------------
2) Scienze della Terra, scienze   |
agrarie e veterinarie             |GEO, AGR, VET
---------------------------------------------------------------------
3) Scienze chimiche, scienze      |
biologiche, scienze mediche       |CHIM, BIO, MED
---------------------------------------------------------------------
4) Scienze dell'antichita',       |
filologico-letterarie, e storico  |
artistiche, scienze storiche,     |L-ANT, L-OR, L-FIL-LET, L-LIN,
filosofiche e storico artistiche, |L-ART, M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL,
pedagogiche e psicologiche        |M-PED, M-PSI, M-EDF
---------------------------------------------------------------------
5) Scienze giuridiche, scienze    |
economiche e statistiche, scienze |
politiche e sociali               |IUS, SECS-P, SECS-S, SPS

    Perugia, 25 giugno 2008
                                                  Il rettore: Bistoni