MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2008 

Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione IRAP.
(GU n.240 del 13-10-2008)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1,  comma 52,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008)  che  prevede,  a decorrere dal periodo di
imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo
di  presentare  la dichiarazione annuale dell'Imposta regionale sulle
attivita'   produttive   (IRAP)   non   piu'  in  forma  unificata  e
direttamente  alla  regione  o  alla  provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo;
  Visto  lo stesso comma 52 del citato art. 1 della legge finanziaria
2008 che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito
di  stabilire,  con  decreto  di natura non regolamentare, da emanare
entro   il   31 marzo  2008,  i  nuovi  termini  e  le  modalita'  di
presen-tazione della dichiarazione annuale IRAP;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   22 luglio   1998,  n.  322,  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
  In  attesa della completa attuazione del processo di trasformazione
dell'IRAP da tributo erariale a tributo proprio delle regioni e delle
province  autonome  previsto  dai  commi 43  e 44 dello stesso art. 1
della legge finanziaria 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Modalita' e termine di presentazione della dichiarazione IRAP

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 1, comma 52, della legge
24 dicembre   2007,   n.   244,   con   provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia   delle  entrate,  da  emanare,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui all'art. 1,
comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  e'  approvato  il  modello  di  dichiarazione  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
  2.   Il   modello   di  cui  al  comma 1  deve  essere  presentato,
esclusivamente  in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo
le  modalita' ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
  3.  L'invio  delle  dichiarazioni  alle  regioni  e  alle  province
autonome,  sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio
domicilio  fiscale,  sia  a  quelle  in cui viene ripartito il valore
della  produzione  netta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, avviene tramite l'Agenzia delle entrate che
vi  provvede,  in  modo contestuale alla corretta ricezione e secondo
modalita' tecniche da definire nel provvedimento di cui al comma 1.
  4.  Fino  all'emanazione  del  provvedimento  di  cui  al  comma 1,
continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione
del modello di dichiarazione UNICO.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso ai competenti organi per la
registrazione.
    Roma, 11 settembre 2008

                                                Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 245