MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2008 

Proroga  dei  termini  per la presentazione dei programmi operativi e
delle  relative modifiche da parte delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli per l'anno 2008.
(GU n.257 del 3-11-2008)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1182/2007  del  Consiglio  del
26 settembre   2007,   recante   norme   specifiche  per  il  settore
ortofrutticolo,  integrato,  con  regolamento  (CE)  n.  361/2008 del
14 aprile  2008,  nel  regolamento  (CE)  n.  1234/2007 con effetto a
decorrere dal 1° luglio 2008;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1580/2007  della  Commissione del
21 dicembre  2007  e  successive  modificazioni, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;
  Visti gli articoli 64 e 66 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007
che   stabiliscono   che  entro  il  15 settembre  di  ogni  anno  le
organizzazioni   di   produttori   presentano   per   l'approvazione,
rispettivamente,  i  programmi  operativi e le modifiche ai programmi
operativi per gli anni successivi;
  Visto l'art. 57 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 che impone
dal  1°  gennaio  2009  l'elaborazione  e l'adozione di una Strategia
nazionale  anteriormente  alla  presentazione  dei medesimi programmi
operativi;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  ed in particolare l'art. 4, che consente di
adottare   con  decreto,  provvedimenti  amministrativi  direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore;
  Vista la circolare ministeriale n. 11380 del 25 giugno 2008 recante
«Attuazione   della  nuova  OCM  ortofrutta.  Disposizioni  nazionali
relative  al  periodo  transitorio» , con la quale e' stato disposto,
tra  l'altro,  che  per  il  2008,  le  modifiche  in corso di opera,
previste  dall'art.  67  del  regolamento  (CE) n. 1580/2007, nonche'
quelle  finalizzate  ad  adeguare  i  programmi  operativi alla nuova
normativa comunitaria, devono essere presentate entro il 15 settembre
2008.
  Considerato  che la richiamata Strategia nazionale, applicabile dal
1° gennaio  2009,  che  deve  contenere, tra l'altro, le disposizioni
nazionali  necessarie  alla  stesura  dei  programmi operativi per il
2009, non e' stata ancora adottata;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario,  concedere alle organizzazioni di
produttori,   un   ulteriore   margine   di   tempo,  prorogando  dal
15 settembre  al 20 ottobre 2008, il termine per la presentazione dei
programmi   operativi   per  il  2009,  ai  sensi  dell'art.  64  del
regolamento  (CE) n. 1580/2007, nonche' delle modifiche dei programmi
operativi per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 66 del medesimo
regolamento,  o  per l'annualita' in corso di realizzazione nel 2008,
ai  sensi  dell'art. 67 dello stesso regolamento, atteso che i citati
articoli consentono  agli  Stati  membri  di differire la data del 15
settembre;
  Considerato  che  la  proroga  al  20 ottobre  del  termine  del 15
settembre,  comporta  una  riduzione del tempo a disposizione per gli
adempimenti  di competenza delle regioni e delle province autonome e,
pertanto, e' opportuno che le organizzazioni di produttori non ancora
riconosciute,  che  intendano  realizzare  un  programma  operativo a
decorrere   dal   1° gennaio   2009,   presentino   la   domanda   di
riconoscimento,  completa  di  tutta la documentazione prevista dalle
disposizioni   nazionali   e   regionali,  al  piu'  tardi  entro  il
15 settembre 2008;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 18 settembre 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.
        Termini per la presentazione dei programmi operativi
                     e delle relative modifiche

  1. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, che
intendono  realizzare  un programma operativo pluriennale a decorrere
dal  1° gennaio  2009,  ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n.
1580/2007,  presentano,  per  l'approvazione,  il  suddetto programma
operativo, completo e conforme, alle Regioni e alle Province autonome
competenti, entro il 20 ottobre 2008.
  2. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, che
intendono  modificare un programma operativo per gli anni successivi,
ai  sensi dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007, o apportare
una  modifica  all'annualita'  in corso di realizzazione nel 2008, ai
sensi   dell'art.   67  del  medesimo  regolamento,  presentano,  per
l'approvazione, i suddetti programmi modificati, completi e conformi,
alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre
2008.
  3.  Le  organizzazioni  di  produttori non ancora riconosciute, che
intendono  realizzare  un  programma  operativo  a  decorrere  dal 1°
gennaio  2009,  presentano  la domanda di riconoscimento, completa di
tutta  la  documentazione  prevista  dalle  disposizioni  nazionali e
regionali,   entro  il  15  settembre  2008.  Il  relativo  programma
operativo,  completo  e  conforme,  e  presentato entro il 20 ottobre
2008.
  4.  Le  Regioni  e  le Province autonome adottano una decisione sui
programmi  operativi  di  cui  ai  precedenti commi 1, 2 e 3 entro il
20 gennaio  2009,  ai  sensi  degli  articoli 65,  paragrafo 2  e  66
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1580/2007.
  5.  I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano limitatamente all'anno 2008 ed
ogni  riferimento  fatto  alle organizzazioni di produttori va inteso
anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.
    Roma, 25 settembre 2008
                                                    Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 68